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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 1980

Cassazione n. 14630/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo del 10/01/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990.

In particolare, la Corte territoriale ha ribadito la correttezza della qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio, desumendola dal dato ponderale, dal confezionamento in dosi e dal comportamento dell'imputato.

Ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della presenza di due precedenti penali specifici a carico dell'imputato (numeri 4 e 5 del certificato del casellario giudiziale), ritenendo sussistente un comportamento abituale ostativo.

Ha negato le circostanze attenuanti generiche per l'allarme sociale e il danno alla salute derivante dalla condotta criminosa (trattandosi di droga pesante) e per la fuga dell'imputato.

Infine, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato, evidenziando che la pena si discostava "leggermente" dal minimo edittale in considerazione della natura pesante della sostanza stupefacente.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sulla base di un ragionamento indiziario, basandosi sulla circostanza del dato ponderale ed il frazionamento in singole dosi.

L'assenza di riscontri avrebbe dovuto condurre i giudici a ritenere la destinazione ad uso personale dello stupefacente detenuto.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

Si afferma che la Corte territoriale ha commesso un "chiaro error in iudicando" basandosi su "due precedenti specifici" inesistenti nel casellario giudiziale in atti, il quale, invece, mostrerebbe solo precedenti per tentato furto (2003) e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (2021), non specifici per reati di droga.

2.3. Con il terzo motivo, il difensore si lamenta dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'Appello ha utilizzato una "mera clausola di stile" e non ha risposto alle censure difensive.

Afferma che l'applicazione di una pena base pari al doppio del minimo edittale avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi dell'art. 133 c.p., che invece è risultata "apparente". cLCONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e inammissibile per aspecificità.

Il ricorrente lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

La Corte d'appello ha ampiamente motivato la propria decisione, desumendo il fine di spaccio dal dato ponderale della sostanza stupefacente, dal confezionamento in dosi, dal comportamento di fuga dell'imputato e dalla mancata offerta di una ricostruzione alternativa dei fatti.

Ha inoltre fornito una spiegazione logica per l'assenza di denaro contante, ipotizzando che l'imputato fosse in attesa di potenziali acquirenti.

Il ricorso, pur contestando tale ragionamento, si limita a riproporre i medesimi argomenti proposti con il gravame e disattesi dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata.

Le censure si risolvono, pertanto, in una mera rilettura degli elementi di fatto e in una proposta di valutazione alternativa delle risultanze processuali, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca della motivazione, così collocandosi al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dal certificato del casellario i precedenti richiamati dalla Corte territoriale, sia pure inseriti ai numeri 3 e 4 .

4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per aspecificità e genericità.

Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe utilizzato una "mera clausola di stile" e non avrebbe risposto alle censure difensive, in particolare in relazione all'applicazione di una pena base pari al doppio del minimo edittale.

La Corte d'appello, tuttavia, richiamando anche la dosimetria del Tribunale, ha esplicitamente motivato la congruità della pena in relazione agli artt. 27, comma 3, Cost. e 133 c.p., considerando le modalità rudimentali dell'azione e la personalità del reo.

Ha altresì precisato che la pena si discosta "leggermente" dal minimo edittale in ragione della natura pesante della sostanza stupefacente.

Il ricorso, pur criticando la motivazione come "apparente", non individua una manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca nel ragionamento della Corte territoriale, ma si limita a proporre una diversa valutazione della congruità della pena e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

Si tratta, ancora una volta, di una riproposizione delle medesime doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione del giudice di secondo grado.5.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di Enammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo del 10/01/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990. In particolare, la Corte territoriale ha ribadito la correttezza della qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio, desumendola dal dato ponderale, dal confezionamento in dosi e dal comportamento dell'imputato. Ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della presenza di due precedenti penali specifici a carico dell'imputato (numeri 4 e 5 del certificato del casellario giudiziale), ritenendo sussistente un comportamento abituale ostativo. Ha negato le circostanze attenuanti generiche per l'allarme sociale e il danno alla salute derivante dalla condotta criminosa (trattandosi di droga pesante) e per la fuga dell'imputato. Infine, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato, evidenziando che la pena si discostava "leggermente" dal minimo edittale in considerazione della natura pesante della sostanza stupefacente. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sulla base di un ragionamento indiziario, basandosi sulla circostanza del dato ponderale ed il frazionamento in singole dosi. L'assenza di riscontri avrebbe dovuto condurre i giudici a ritenere la destinazione ad uso personale dello stupefacente detenuto. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Si afferma che la Corte territoriale ha commesso un "chiaro error in iudicando" basandosi su "due precedenti specifici" inesistenti nel casellario giudiziale in atti, il quale, invece, mostrerebbe solo precedenti per tentato furto (2003) e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (2021), non specifici per reati di droga. 2.3. Con il terzo motivo, il difensore si lamenta dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'Appello ha utilizzato una "mera clausola di stile" e non ha risposto alle censure difensive. Afferma che l'applicazione di una pena base pari al doppio del minimo edittale avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi dell'art. 133 c.p., che invece è risultata "apparente". cLCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e inammissibile per aspecificità. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La Corte d'appello ha ampiamente motivato la propria decisione, desumendo il fine di spaccio dal dato ponderale della sostanza stupefacente, dal confezionamento in dosi, dal comportamento di fuga dell'imputato e dalla mancata offerta di una ricostruzione alternativa dei fatti. Ha inoltre fornito una spiegazione logica per l'assenza di denaro contante, ipotizzando che l'imputato fosse in attesa di potenziali acquirenti. Il ricorso, pur contestando tale ragionamento, si limita a riproporre i medesimi argomenti proposti con il gravame e disattesi dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. Le censure si risolvono, pertanto, in una mera rilettura degli elementi di fatto e in una proposta di valutazione alternativa delle risultanze processuali, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca della motivazione, così collocandosi al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dal certificato del casellario i precedenti richiamati dalla Corte territoriale, sia pure inseriti ai numeri 3 e 4 . 4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per aspecificità e genericità. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe utilizzato una "mera clausola di stile" e non avrebbe risposto alle censure difensive, in particolare in relazione all'applicazione di una pena base pari al doppio del minimo edittale. La Corte d'appello, tuttavia, richiamando anche la dosimetria del Tribunale, ha esplicitamente motivato la congruità della pena in relazione agli artt. 27, comma 3, Cost. e 133 c.p., considerando le modalità rudimentali dell'azione e la personalità del reo. Ha altresì precisato che la pena si discosta "leggermente" dal minimo edittale in ragione della natura pesante della sostanza stupefacente. Il ricorso, pur criticando la motivazione come "apparente", non individua una manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca nel ragionamento della Corte territoriale, ma si limita a proporre una diversa valutazione della congruità della pena e dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Si tratta, ancora una volta, di una riproposizione delle medesime doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione del giudice di secondo grado.5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di Enammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M
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