CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10672/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2069/2018 depositata il 03/10/2018. Oggetto: Possesso – Tutela – Azione di reintegrazione– P.A. -Giurisdizione R.G.N. 10672/2019 Ud. 18/04/2023CC Sez. S2 -R.G. 10672/2019 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2018, la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti nei confronti della sentenza del Tribunale di Ascoli n. 801/2001 del 6 dicembre 2011, la quale aveva a propria volta dichiarato inammissibile il ricorso per reintegrazione del possesso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale, infatti, ha confermato la valutazione operata dal giudice di prime cure, concludendo che la condotta di spoglio attribuita al [OSCURATO:PERSONA] derivava in realtà dall’attuazione di due provvedimenti amministrativi con i quali era stata regolamentata la viabilità e la sosta ex art. 37 e 38 C.d.S., escludendo conseguentemente che lo spoglio attribuito allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - consistente nell’apposizione di segnaletica e paletti dissuasori su un’area che gli odierni ricorrenti assumevano di possedere –derivasse da un’attività meramente materiale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5.I ricorrenti hanno depositato memoria. Sez. S2 -R.G. 10672/2019 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nel caso in esame la condotta di spoglio attribuita al controricorrente esorbitava dai limiti dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati, e non poteva quindi ritenersi a questi ultimi riconducibile. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la circostanza per cui l’area di cui i ricorrenti lamentano lo spoglio non era parte integrante della strada oggetto dei provvedimenti amministrativi. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto”. I ricorrenti invocano gli artt. 34, D. Lgs. n. 80/1998 e 53, d.P.R. n. 327/2001 per ribadire la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in presenza di atti di spoglio della p.A. non ricollegabili a formali provvedimenti amministrativi. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., il carattere meramente per relationem della motivazione impugnata. 1.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 per “travisamento e/o mancata valutazione delle prove” per essere la Corte terr itoriale giunta all’erronea conclusione che l’area sulla quale i ricorrenti vantano il Sez. S2 -R.G. 10672/2019 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 6 possesso facesse parte della strada interessata dai provvedimenti amministrativi. 2. Anche se i motividi ricorso sono stati proposti con riferimento a unaquestione di giurisdizione –pur non essendo intestati anche ex art. 360, n. 1 ) , c.p.c. - i l ricors o può essere trattat o da questa sezione semplice, ex art.374, primo comma, c.p.c. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, enunciando principi che i ricorrenti non pongono adeguatamente in discussione. 3. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito ancor recentemente che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un comportamento dell'Amministrazione ricollegabile a un provvedimento formale, indipendentemente dalla legittimità o meno dello stesso, ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 33242 del 10/11/2022; ma addeCass. Sez. U -Ordinanza n. 29087 del 11/11/2019, Cass. S.U. n. 32364/2018, Cass. Sez. U, Sentenza n. 10285 del 21/06/2012). Come rammentato in quella sede, infatti, l a giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitumsostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018). Sez. S2 -R.G. 10672/2019 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 6 4. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno contestato la lesione del proprio possesso di una porzione di area stradale in ragione di un’attività materiale del Comune controricorrente che risulta però direttamente attuativa di provvedimenti amministrativ i adottati ai sensi degli artt. 37 e 38 C.d.S. e quindi riconducibile all’ambito dei poteri autoritativi di regolamentazione della viabilità. La circostanza che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sia stata quindi adottata, non in via di mero fatto, ma quale forma di esecuzione diretta di provvedimenti di natura amministrativa vale di per sé a radicarela giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei principi reiteratamente espressi da questa Corte. 5. In virtù di tali considerazioni, anzi, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., in quanto la decisione della Corte d’appello di Ancona risulta essersi pienamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’esame dei motivi di ricorso offra concreti elementi per mutare orientamento. 6. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo vale a precludere l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, peraltro imperniati su profili di merito. 7. Il ricorso deve quindi essere d ichiarato inammissibile , con conseguente condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d el Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la Sez. S2 -R.G. 10672/2019 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 6 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna i ricorrenti a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello