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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38255/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22057-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - A(t avverso la sentenza n. 4285/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22057 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 22057/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4285/2019, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 4770/2018, confermata nel resto, ha dichiarato non ripetibili le spese di lite del relativo giudizio

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che la sentenza posta a fondamento della procedura esecutiva aveva sì riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa ma che, nella fattispecie, era stata accertata la mancanza del requisito reddituale in un contesto in cui il periodo in contestazione era diverso e successivo rispetto a quello specificamente valutato nella detta sentenza.

Hanno, poi, precisato che la sopravvenienza di redditi superiori a quelli della soglia di legge doveva ritenersi evenienza tale da comportare il riesame dei requisiti costitutivi del diritto e che, alla stregua della dichiarazione ex art.152 cpc, le spese di lite dovevano essere dichiarate non ripetibili.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che l'autorità del giudicato, rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Tivoli n. 941/2008, precludeva il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, soprattutto nell'ipotesi in cui le circostanze rilevate non erano sorte successivamente alla pronuncia, ma erano preesistenti ad essa.

2. Il motivo non è fondato.

3. La gravata sentenza è conforme ai precedenti di legittimità secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate 1 It RG 22057/2020 ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass n. 15493/2015).

4. Nella fattispecie, pertanto, in cui si invocava l'efficacia del giudicato rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Tivoli anche per un periodo successivo a quello valutato dal provvedimento, era necessario, come correttamente effettuato dalla Corte territoriale, verificare se la situazione di diritto fosse tale da rendere ancora attuale il riconoscimento del diritto medesimo ovvero se fossero mutate le condizioni sussistenti all'epoca della pronuncia medesima, a prescindere se le stesse fossero o meno preesistenti.

5. Avendo rilevato la carenza del requisito reddituale relativamente al periodo in cui si chiedeva la ultrattività del giudicato, i giudici di seconde cure in modo condivisibile hanno accertato la mutazione delle condizioni afferenti i requisiti costitutivi richiesti dalla legge ed hanno disconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della originaria sentenza.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili avendo la ricorrente ribadito di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 co. 11 del d.l. n. 269/2003.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 2 [OSCURATO:PERSONA] 22057/2020 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22057-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - A(t avverso la sentenza n. 4285/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22057 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 22057/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4285/2019, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 4770/2018, confermata nel resto, ha dichiarato non ripetibili le spese di lite del relativo giudizio 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che la sentenza posta a fondamento della procedura esecutiva aveva sì riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa ma che, nella fattispecie, era stata accertata la mancanza del requisito reddituale in un contesto in cui il periodo in contestazione era diverso e successivo rispetto a quello specificamente valutato nella detta sentenza. Hanno, poi, precisato che la sopravvenienza di redditi superiori a quelli della soglia di legge doveva ritenersi evenienza tale da comportare il riesame dei requisiti costitutivi del diritto e che, alla stregua della dichiarazione ex art.152 cpc, le spese di lite dovevano essere dichiarate non ripetibili. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che l'autorità del giudicato, rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Tivoli n. 941/2008, precludeva il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, soprattutto nell'ipotesi in cui le circostanze rilevate non erano sorte successivamente alla pronuncia, ma erano preesistenti ad essa. 2. Il motivo non è fondato. 3. La gravata sentenza è conforme ai precedenti di legittimità secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate 1 It RG 22057/2020 ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass n. 15493/2015). 4. Nella fattispecie, pertanto, in cui si invocava l'efficacia del giudicato rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Tivoli anche per un periodo successivo a quello valutato dal provvedimento, era necessario, come correttamente effettuato dalla Corte territoriale, verificare se la situazione di diritto fosse tale da rendere ancora attuale il riconoscimento del diritto medesimo ovvero se fossero mutate le condizioni sussistenti all'epoca della pronuncia medesima, a prescindere se le stesse fossero o meno preesistenti. 5. Avendo rilevato la carenza del requisito reddituale relativamente al periodo in cui si chiedeva la ultrattività del giudicato, i giudici di seconde cure in modo condivisibile hanno accertato la mutazione delle condizioni afferenti i requisiti costitutivi richiesti dalla legge ed hanno disconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della originaria sentenza. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili avendo la ricorrente ribadito di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 co. 11 del d.l. n. 269/2003. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 2 [OSCURATO:PERSONA] 22057/2020 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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