CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 49480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12/06/2023, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 302 cod. proc. pen. per violazione del termine di cui all'art. 194 cod. proc. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 294,297, 302, cod. proc. pen.; ha evidenziato come nel caso concreto fosse stato violata la disciplina relativa al computo e decorrenza del termine per effettuare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, con particolare riferimento alla individuazione del dies a quo, da individuare in relazione al momento della cattura e non secondo la previsione dell'art. 172 comma 4, cod. proc. pen., come affermato dalla ordinanza impugnata. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. In data 16/10/2023 il difensore del ricorrente faceva pervenire comunicazione mail con la quale affermava: "Il sottoscritto difensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare al ricorso proposto, come in oggetto individuato". [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre considerare la comunicazione inviata a mezzo mail in data 16/10/2023. La rinuncia in tal senso espressa, in quanto del tutto irrituale, non può essere presa in considerazione. In tal senso si deve richiamare quanto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, nel senso della possibilità di rinunciare solo se il difensore sia effettivamente munito di procura speciale, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Si è, difatti, affermato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01). 2. Il motivo di ricorso proposto è infondato. Difatti, il principio applicato dalla decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia, trattandosi di un normale termine processuale, al quale si applica la regola generale dell'art.172 c.p.p., comma 4, che non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice" (Sez. 6, Sentenza n. 24964 del 06/04/2018, Caltabiano, Rv. 273103-01). Il ricorrente, nell'introdurre il ricorso, non si è realmente confrontato con la soluzione del Tribunale e con il principio di diritto correttamente applicato al caso concreto. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed incarico alla cancelleria perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artj. 94, comma I- ter, disp. att. cod. pr