CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FELIC:[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. cri [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto NASTASI Pietro colpevole del reato di lesioni stradali gravi (ai sensi dell'art.590 bis cod.pen.) ai danni di DENARO [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione oltre al risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Il giudice di appello, nel confermare il giudizio di responsabilità in capo al NASTASI assumeva che l'imputato aveva omesso di adeguare la velocità alle condizioni ambientali in considerazione della pioggia battente e della scarsa visibilità determinata altresì dalla insufficiente illuminazione e aveva attinto il pedone in fase di attraversamento con la parte anteriore sinistra del proprio autoveicolo senza operare manovre di arresto e cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in oltre quaranta giorni. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ai sensi dell'art.178 lett.c) e 179 cod.proc.pen. e, in subordine, ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen. lamentando l'omessa rinnovazione della citazione all'imputato che non era comparso alla udienza dibattinnentale, una volta eccepita dalla difesa la nullità della citazione per mancato rispetto del termine di comparizione. 3.2 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione ai profili di colpa ascritti al conducente investitore, desunti implicitamente dalle caratteristiche e dalla violenza dell'impatto in assenza di qualsiasi evidenza, anche di natura tecnica, dalla quale potere stabilire la reale velocità tenuta dal mezzo, il punto della sede stradale ove era intervenuto l'urto e la stessa dinamica del sinistro, omettendo del tutto di confrontarsi con gli argomenti difensivi prospettati nei motivi di appello e omettendo di considerare le risultanze degli accertamenti tecnici svolti dal perito assicurativo, affidandosi invece ad argomenti logici privi di riscontro probatorio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso risulta infondato in quanto se è vero, come sostenuto dalla parte ricorrente, che la violazione del termine a comparire determina una nullità a regime intermedio c:he impone al giudice la rinnovazione dell'atto ex art.185 cod.proc.pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, in modo tale che sia sempre garantito un termine libero di pari durata (sez.5 n.16732 del 31/01/2018, Reinard, Rv.272865), è altrettanto pacifico che tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art.182 cod.proc.pen. (sez.5, n.44109 del 26/9/2019, Ceruso, Rv.277750), risultando al contrario sanata ai sensi dell'art.184 comma 1 cod.proc.pen. Nella specie invero la difesa ha eccepito la nullità derivante dal mancato rispetto del termine dilatorio di comparizione in giudizio ma, una volta disposto il differimento della udienza in accoglimento della suddetta eccezione, alla udienza successiva nulla ha dedotto o rilevato in ordine alla omessa notifica del differimento della udienza all'imputato che non era comparso, eccezione che andava proposta nella prima difesa utile ai sensi dell'art.182 cod.proc.pen. e che risulta pertanto !:;anata ai sensi dell'art.184 cod.proc.pen. 1.1 Va pertanto ribadito il costante orientamento del giudice di legittimità secondo il quale, in ipotesi come la presente, sia sufficiente il rinvio preliminare del processo ad altra udienza con concessione di un nuovo termine di venti giorni, pur senza disporre la notificazione dell'oniinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto alla difensore dell'imputato vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappreseni:.anza del proprio assistito (sez.5, n.8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv.281136; sez.2, n.11986 del 5/02/2020, Borsani, Rv.278832). 2. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso che attiene al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di lesioni stradali, con particolare riferimento all'ordito motivazionale che assume la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. 2.1 Deve a tale proposito considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto commesso configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del I\JIASTASI in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto cc,n il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro. 2.2 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato ric:onosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105) 3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro e operando la ricostruzione del sinistro in termini coerenti con le risultanze processuali, evidenziando come il NASTASI sia pervenuto all'impatto omettendo di operare qualsivoglia manovra di salvataggio e mantenendo una velocità che risultava inadeguata alle condizioni di scarsa visibilità ambientale e di pioggia battente, finendo per investire il pedone che stava attraversando la sede stradale lungo una direttrice non distante da un attraversamento pedonale e in prossimità di un distributore di carburanti. 3.3 Depurate pertanto le censure del ricorrente dalle suggestioni relative ad asseriti profili di travisamento della prova e riconosciuta dal giudice di appello, con adeguato e non illogico iter motivazionale, la validità del giudizio già espresso dal giudice di primo grado, i motivi di ricorso finiscono per esaurire il loro rilievo censorio, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrenl:e si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 3.2 II ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che il ricorrente, pure a fronte del concorso di colpa della persona offesa, si era trovato a transitare in prossimità di un incrocio, nottetempo ad una velocità che era decisamente superiore al limite consentito dalla disciplina della circolazione stradale e comunque inadeguata ed eccessiva in ragione delle condizioni ambientali, di traffico e di vicinanza ad un attraversamento pedonale. 3.3 Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che possano avere precluso all'imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intenta nell'attraversamento, laddove la giurisprudenza del S.C. esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi "nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile" (sez.4, n.33207 del 2/07/2013, Corigliano, Rv.255995; n.20027 del 16/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240221; 37622 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.281929). In particolare in ipotesi del tutto analoga alla presente è stato affermato che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili sez.4, n.10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv.255288). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processual