CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11726/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA].T.A. ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 17 settembre 2015, il Comune di Cava de' Tirreni propose reclamo, ex art. 26 l.fall., contro un provvedimento dell'8 giugno 2015 (seguito da altri di analogo oggetto) del Giudice delegato del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata autorizzata la transazione di una controversia tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di cui il reclamante era socio con quota pari al 44,75% del suo capitale sociale). In particolare, premettendo la sussistenza di un proprio interesse ad agire, denunciò la violazione degli artt. 35 e 41 l.fall., per non essere stata la transazione autorizzata dal comitato dei creditori, nonché la inopportunità di quest’ultima. 2. Costituitisi il menzionato fallimento ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], l’adito tribunale, con “ordinanza” del 24 febbraio 2016, dichiarò inammissibile il reclamo perché proponibile, ai sensi dell'art. 36 l.fall., solo per motivi di legittimità, e non anche di merito, e per carenza di interesse in capo all'originario reclamante. 3. Per la cassazione di questo provvedimento, che afferma essergli stato notificato il 29 febbraio 2016, ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. il Comune di Cava de’ Tirreni, affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità, per tardività, dell’avversa impugnazione, mentre è rimasto solo intimato il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Violazione di legge (art. 100 c.p.c. e art. 26 del R.D. 267/1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», contestandosi la declaratoria di inammissibilità F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 per la ritenuta carenza di interesse del Comune reclamante, da ravvisarsi, invece, nel prospettato ritorno in bonis della società fallita e, per l'effetto, nella conservazione della qualità di socio in capo al primo: evento che si realizzerebbe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, n. 2), l.fall., e tenuto conto dei dati contabili esposti nella censura, se la transazione de qua fosse revocata e/o annullata; II) «Violazione di legge (art. 26 l.fall, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», per non avere il tribunale dichiarato, ex officio, tardiva e, quindi, inammissibile, la costituzione in giudizio del fallimento, benché intervenuta (il 16 novembre 2015, rispetto all’udienza fissata per il successivo 19 novembre) oltre il termine all’uopo sancito dall’art. 26 l.fall.; III) «Violazione di legge (artt. 35 e 41 del R.D. n. 267/1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per non essere stata autorizzata la transazione oggetto di reclamo dal comitato dei creditori, come richiesto dall'art. 35, comma 1, l.fall., malgrado non ricorresse (né essendo stata comunque dimostrata l’esistenza di) una delle circostanze che escludono il rilascio preventivo di detta autorizzazione; IV) «In subordine al motivo che precede, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ribadendosi la censura di "mancata autorizzazione del comitato dei creditori" sotto il diverso profilo dell'omesso esame del fatto corrispondente da parte del tribunale, laddove si ritenga che la stessa non integri, come sostenuto nel motivo che precede, gli estremi della "violazione di legge" (in via subordinata, quindi, al non accoglimento di quest’ultimo); V) «Violazione di legge (artt. 26 e 36 l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», ascrivendosi al tribunale di aver qualificato il reclamo introduttivo come proposto ai sensi dell'art. 36 l.fall., - anziché ai sensi dell'art. 26 l.fall., come sostenuto dal reclamante - sul rilievo che l’autorizzazione alla transazione sarebbe stata resa dal giudice delegato "in sostituzione" del comitato dei creditori; VI) «In subordine al motivo che precede, violazione e falsa applicazione di legge (art. 36 l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si assume che, pur nella ipotesi di riconduzione del reclamo all'art. 36 l.fall. (e, quindi, in via subordinata, al non accoglimento del motivo che precede), il tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le censure svolte nel motivo di reclamo n. 3, dovendosi interpretare l'art. 36 l.fall. nel senso di considerare ricomprese, nel sindacato di "legittimità" ivi previsto, le doglianze relative all'operato dell'organo gestorio della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 procedura fallimentare, sotto il profilo dell’adeguatezza al perseguimento degli interessi del fallimento. 2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei suddetti motivi, è opportuno rimarcare che l’odierna impugnazione investe una “ordinanza” pronunciata dal tribunale, adito ex art. 26 l.fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla novella di cui ai decreti legislativi nn. 5 del 2006 e 169 del 2007), in relazione ad un provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] autorizzativo, ex art. 41, comma 4, l.fall., della transazione di una controversia tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di cui il reclamante era socio con quota pari al 44,75% del suo capitale sociale). Quel tribunale ha considerato inammissibile il reclamo perché proponibile, ai sensi dell'art. 36 l.fall., solo per motivi di legittimità, e non anche di merito, e per carenza di interesse in capo all'originario reclamante. 2.1. In altri termini, una delle due, autonome rationes decidendi poste a base del provvedimento è stata ravvisata nel fatto che il proposto reclamo, benché da qualificarsi come ex art. 26 l.fall. perché promosso contro un provvedimento emesso dal giudice delegato, avrebbe potuto contenere solo censure di legittimità, e non anche di merito, alla stregua di quanto sancito dall’art. 36 l.fall. con riguardo, tra l’altro, alle autorizzazioni rese dal comitato dei creditori, organo, quest’ultimo, nella specie asseritamente non costituito, con conseguente legittimazione “sostitutiva” da attribuirsi al giudice delegato ex art. 41, comma 4, l.fall.. 3. Fermo quanto precede, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’odierna impugnazione, in quanto promossa con ricorso notificato il 29 aprile 2016 e, quindi, oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione della “ordinanza” impugnata al Comune di Cava de’ Tirreni (presso il suo difensore ivi costituito, Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che il controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel sollevare la corrispondente eccezione, ha documentato essere correttamente avvenuta, ad opera della Cancelleria e tramite posta elettronica certificata, il 25 febbraio 2016 (cfr. la relativa certificazione). Né, in contrario, può attribuirsi valenza decisiva alla notificazione del medesimo decreto all’odierno ricorrente avvenuta, su istanza del difensore del comune oggi controricorrente, il 29 febbraio 2016. 3.1. Invero, in tema di fallimento, e con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 26 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, questa Corte ha affermato, ripetutamente, che la comunicazione effettuata a cura della cancelleria è sufficiente a far decorrere il termine per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso decreti a contenuto Data pubblicazione 12/05/2022 decisorio emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall.. Tale principio - si è spiegato - riveste portata derogatoria rispetto alla regola generale enunciata per i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, non diversamente da quanto accade per le sentenze, dalla notificazione eseguita ad istanza di parte; esso trova fondamento nella natura degli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, i quali, giustificando una disciplina in larga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di rito ed ispirata prevalentemente ad esigenze di accelerazione del processo, consentono di ritenere applicabili alla predetta impugnazione le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio, senza che ciò comporti una disparità di trattamento o comunque una lesione del diritto di difesa (cfr. ex aliis, Cass., SU, n. 12062 del 1998; Cass., SU, n. 5761 del 1998; Cass. n. 16755 del 2010; Cass. n. 12732 del 2011; Cass. n. 19941 del 2017; Cass.n. 23173 del 2020). E' stato altresì precisato che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la comunicazione può essere effettuata tanto ai sensi degli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., quanto in altra forma equipollente, alla duplice condizione che la stessa risulti idonea ad assicurare la piena conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, in modo tale da consentirne l'impugnazione, e che risulti certa la relativa data (cfr. Cass. n. 23173 del 2020, in motivazione; Cass. n. 2615 del 2007; Cass. n. 20279 del 2005). 3.2. Lo stesso principio, poi, è stato già ribadito anche in relazione alla nuova disciplina dell’art. 26 l.fall. introdotta dalla novella di cui ai decreti legislativi nn. 5 del 2006 e 169 del 2007 (applicabile, ratione temporis, al giudizio in esame, in quanto riguardante una procedura apertasi in data successiva all'entrata in vigore di tali decreti). 3.2.1. In particolare, Cass. n. 13565 del 2012, - nel disattendere la specifica argomentazione secondo cui «l'art. 26 l.fall., nella sua formulazione novellata, con espressa previsione della decorrenza del termine perentorio per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, emendato, in parte qua, dal d.lgs. 12 settembre 2007 n.169), sarebbe riferibile al solo reclamo al tribunale o alla corte d'appello, ma non pure al ricorso per cassazione, tuttora soggetto, senza deroghe, al criterio generale di cui all'art. 326 cod. proc. civile, che prefigura come dies a quo la notificazione del provvedimento […]: con la conseguente tempestività della presente impugnazione, […]» - ha F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 opinato che «L'espressa previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento contenuta nell'art. 26 l.fall., in linea con l'analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (art. 99 l.fall.), non costituisce deroga ad una regola generale (come tale, soggetta al canone di stretta interpretazione); bensì, espressione di un principio informatore della lex specialis, consentaneo con la natura concorsuale dei diritti fatti valere. In tesi generale, la notificazione del provvedimento è, infatti, atto di impulso volitivo e discrezionale della parte vittoriosa che si attaglia ad un rapporto processuale tra parti definite, destinatarie esclusive della pronuncia ed arbitre insindacabili della scelta di accelerare la definizione del processo, mettendo in moto il termine breve per l'impugnazione (art. 326 cod. proc. civ.). Laddove, la potenziale efficacia riflessa di un provvedimento ex art. 26 l.fall. sull'intero ceto creditorio, nell'ambito di una procedura concorsuale caratterizzata da esigenze di speditezza, appare incompatibile con i tempi legati all'ordinaria iniziativa di parte e giustifica, quindi, la decorrenza del termine per impugnare già a partire dalla conoscenza legale acquisita con la comunicazione di cancelleria (art. 136 cod. proc. civ.: Cass., sez.1, 10 Giugno 2011, n.12732). Senza spazio alcuno per distinzioni tra i vari mezzi ordinari di impugnazione, all'insegna di un eclettismo disarmonico con la ratio sottesa alla disciplina speciale». 3.3. Nella specie, è stata documentata (cfr. la già richiamata certificazione depositata dall’odierno controricorrente, sicuramente rientrante tra i documenti producibili in questa sede, ex art. 372 cod. proc. civ., riguardando, evidentemente, l’ammissibilità del ricorso) la comunicazione, a cura della cancelleria del tribunale, in data 25 febbraio 2016, mediante la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, di una copia integrale del decreto impugnato al difensore del Comune di Cava de’ Tirreni costituito in quella sede: trattandosi, dunque, di modalità idonea a garantire la piena conoscenza del contenuto dello stesso da parte del destinatario, deve ancorarsi, allora, all'effettuazione del predetto adempimento, e non alla successiva notificazione, ad istanza di parte, del 29 febbraio 2016, la decorrenza del termine per l'impugnazione. 3.3.1. Pertanto, l’odierno ricorso del menzionato Comune, notificato solo il 29 aprile 2016, deve considerarsi inammissibile perché tardivo, in quanto promosso oltre il sessantesimo giorno dalla citata comunicazione del decreto del tribunale, senza la ricorrenza di proroghe di diritto (art. 155 cod. proc. civ.).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11726/2016 Numero sezionale 1887/2022 Numero di raccolta generale 15239/2022 4. Le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di Data pubblicazione 12/05/2022 soccombenza tra le sole parti costituite e liquidate come in dispositivo, restano a carico del Comune di Cava de’ Tirreni, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Cava de’ Tirreni al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d