CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la parola l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del collega e conclude chiedendo accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 3/10/2022 rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 28/7/2022, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. 2. I due difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1 In particolare, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza perché priva di adeguata motivazione ed in ogni caso per la assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Invero, evidenzia che il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali gli arresti domiciliari nel Comune di Bari - in un luogo dunque differente rispetto a quello in cui si sarebbero verificati fatti per cui si procede - non sarebbero idonei a salvaguardare le esigenze cautelari. Rileva, inoltre, come l'ordinanza impugnata si limiti ad evocare la gravità del fatto, senza confrontarsi con gli elementi evidenziati dalla difesa,, quali la cessazione dell'attività commerciale denominata [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari in altro comune, al fine di poter graduare la misura cautelare in atto. Censura ancora l'impugnata ordinanza nella parte in cui tratta del pericolo di inquinamento delle prove, laddove afferma la irrilevanza della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'escussione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, da un lato si ritiene che il Fiore potrebbe sempre incidere - anche a mezzo di terze persone - sulle dichiarazioni del Valenziano e dall'altro si rigetta la richiesta di incidente probatorio in quanto non c'è prova delle minacce ricevute da costui. 2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. Innanzitutto, la motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui valorizza in senso negativo la successiva contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che ha determinato la trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Bari. Ed invero, da un lato premette come il titolo si fondi su una fattispecie di reato non aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'altro afferma che gli indagati rispondono comunque anche di siffatta aggravante, da ciò facendo discendere una maggiore intensità delle esigenze cautelari. Rileva, tuttavia, che ad oggi ancora nulla è dato sapere in ordine alle ragioni dell'aggiornamento dell'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., in quanto il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari, non si sa se la circostanza aggravante sia stata contestata sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso ovvero dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso ovvero ancora sotto entrambi i profili, né è dato sapere se la circostanza aggravante in discorso si riferisca alle condotte rispetto alle quali è intervenuto il titolo cautelare ovvero rispetto ad altre ed ulteriori condotte. Dunque, in difetto di una contestazione formale della circostanza aggravante non se ne dovrebbe tener conto ai fini della valutazione del quadro cautelare. La motivazione del provvedimento impugnato è poi contraddittoria nella parte in cui ritiene che la cessazione dell'attività commerciale della moglie del Fiore sia irrilevante in relazione al pericolo di reiterazione di analoghi reati, in quanto il pericolo sussiste in considerazione delle ulteriori condotte estorsive che emergono dal contenuto della motivazione dell'ordinanza cautelare. In maniera del tutto contraddittoria e manifestamente illogica il Tribunale radica il giudizio di gravità cautelare sulla base di condotte che neppure il pubblico ministero ha ritenuto di contestare al Fiore, tralasciando invece l'unico dato oggettivamente valutabile, costituito dalla cessazione dell'attività commerciale del bar [OSCURATO:PERSONA], che costituisce la premessa di fatto da cui sarebbero scaturite le condotte estorsive ai danni del Valenziano, individuata in ipotesi di accusa nella volontà di ampliare l'attività economica del coniuge dell'odierno ricorrente. Il provvedimento impugnato, inoltre, non si confronta con un altro dato evidenziato dalla difesa, vale a dire l'individuazione di un domicilio dove dare esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Bari, vale a dire in un luogo diverso da Trani, che è quello in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, peraltro con l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. Ciò avrebbe evitato la possibilità di contatti tra l'indagato e la persona offesa e, dunque, avrebbe scongiurato il pericolo di inquinamento delle prove. Sul punto, la motivazione ricorre a clausole di stile e ad asserzioni apodittiche, anche considerato che è stata avanzata richiesta di incidente probatorio, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, per cui non è dato comprendere come sia possibile conciliare da un lato il pericolo che l'indagato eserciti pressioni sulla persona offesa per indurla a ritrattare o a edulcorare le dichiarazioni accusatorie e dall'altro l'iniziativa dello stesso ricorrente di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto proprio l'escussione del Valenziano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come il sovrapponibile motivo posto a base di entrambi i ricorsi - che può essere sintetizzato nella mancata valutazione della chiusura dell'esercizio commerciale e del luogo individuato per l'esecuzione degli arresti domiciliari diverso da quello in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, unitamente alla richiesta di incidente probatorio avanzata dall'indagato - sia inammissibile, per un verso in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti e per altro verso, con specifico riferimento alla questione del domicilio dove eseguire la misura degli arresti domiciliari in luogo diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, perché si tratta di profilo non dedotto con i motivi di appello. Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo relativo al venir meno del movente estorsivo e quello relativo al rigetto della istanza di incidente probatorio sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione dei dati cautelari già espresse in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'iimpugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i ricorsi si limitano, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale sono previsti ed ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Sul punto, rileva il Collegio che, con riferimento alla chiusura dell'attività commerciale della moglie del ricorrente e in relazione al rigetto della istanza di incidente probatorio, il Tribunale ha reso una motivazione congrua, logica ed immune da vizi, avendo ritenuto che tale dato non influisca sulla concretezza e sulla attualità delle esigenze cautelari, in quanto la misura intramuraria è finalizzata ad evitare la reiterazione di condotte analoghe - dunque non limitate a quelle poste in essere in danno della stessa persona offesa - e che dagli atti emerge il coinvolgimento del Fiore in altri fatti estorsivi posti in essere nello stesso contesto territoriale. Peraltro, nel provvedimento impugnato si evidenzia che i pericula libertatis risultano ancor più intensi, in considerazione della integrazione della contestazione con la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e che il dato per cui il reato per il quale è stato emesso il titolo cautelare non contempli detta circostanza aggravante non rileva, atteso che trattasi di elemento comunque valutabile ai fini del giudizio sulla personalità. Quanto al rigetto della istanza di incidente probatorio, l'ordinanza impugnata risulta congruamente motivata anche in relazione alla ritenuta irrilevanza - in relazione al pericolo di inquinamento delle prove - della richiesta di incidente probatorio avanzata dall'indagato, avendo evidenziato che i presupposti richiesti dall'art. 392 cod. proc. pen. per l'ammissione dell'incidente probatorio sono diversi dalle condizioni richieste dall'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. in relazione a situazioni d concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. È parimenti inammissibile il motivo di ricorso nella parte relativa alla questione del domicilio dove eseguire la misura degli arresti domiciliari in luogo diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, in quanto si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta innanzi al giudice impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dei motivi di appello. Invero, deve essere rammentato come secondo l'interpretazione di questo giudice di legittimità anche in tema di misure cautelari non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01). Nel caso in esame, va evidenziato come detta doglianza non risulta avanzata nei motivi di appello, avendo il ricorrente in quella sede formulato esclusivamente censure di carattere generale afferenti la carenza di motivazione in relazione alla inadeguatezza di qualsiasi altra misura diversa da quella intramuraria a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività. In conclus(pne, deve affermarsi che il tema dell'individuazione in Bari del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in esame, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Peraltro, il Tribunale sulla questione in discorso è tranciante, avendo ritenuto in assoluto inadeguata per la salvaguardia delle esigenze cautelari di prevenzione speciale la misura meno afflittiva invocata, in considerazione del fatto che il Fiore ha dimostrato la capacità di avvalersi di terze persone per porre in essere le condotte illecite, condotta questa che non sarebbe impedita nemmeno con l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Man