Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46590/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 31.01.2020 - che aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di sostanze stupefacenti (capi A-B dell'imputazione) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia -, rideterminava la pena inflitta in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: con i primi due motivi deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. in relazione alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 240,00; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.

2. Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente si limita, con argomentazioni generiche, a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio valutato dalla Corte di appello per confermare la disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di denaro (ritenuti, rispettivamente, con argomentazioni congrue e logiche, cose che servirono a commettere i reati e profitto dell'attività criminosa), dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

3. Con riferimento al terzo motivo, va rimarcato che, come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sì propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie in relazione alla questione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 31.01.2020 - che aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di sostanze stupefacenti (capi A-B dell'imputazione) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia -, rideterminava la pena inflitta in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: con i primi due motivi deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. in relazione alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 240,00; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. 2. Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente si limita, con argomentazioni generiche, a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio valutato dalla Corte di appello per confermare la disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di denaro (ritenuti, rispettivamente, con argomentazioni congrue e logiche, cose che servirono a commettere i reati e profitto dell'attività criminosa), dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3. Con riferimento al terzo motivo, va rimarcato che, come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sì propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie in relazione alla questione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]