CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 luglio 2021
Cassazione n. 18211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 3932/2022 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, giusta mandato in atti t t Av SAL(pcabc -,A.k.,./..-"C t4400 RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 2329/2021 depositata in data 28.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 4 ) 6/ 71. I