CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05X2Q8R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 69/RG 22567 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 2. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in relazione ai reati sub a) e c) in cui è contestata la cessione di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di C 40 per mezzo grammo di cocaina ogni due giorni (dall'agosto all'ottobre 2023). L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti quando si tratti del reato per cui si procede (Sez. 3, n. 34609 del 17 maggio 2022, Marrone, non massimata e Sez. 6, n. 55852 di 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204), come avvenuto nella specie con i capi a) e c). 3. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora [OSCURATO:PERSONA]