Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34887/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Pescara quale giudice dell’esecuzione, haconfermato la riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto di alcunesentenze sulle quali si era già pronunciato e ha rigettato la richiesta diGiovina Candeloro di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra ifatti in precedenza valutati e quelli oggetto dell’attuale successiva istanza;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee per cuil’arco temporale in cui sono state commesse non avrebbe rilievo dirimentequanto alla sussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo pari a un anno e otto mesi, ha adeguatamente motivatoin ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essererintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non siadesumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, nonemerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originariadeliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indice sintomatico di una“personale scelta delinquenziale volta al ricorso alla sistematica econtingente commissione di reati” (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio,n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Pescara quale giudice dell’esecuzione, haconfermato la riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto di alcunesentenze sulle quali si era già pronunciato e ha rigettato la richiesta diGiovina Candeloro di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra ifatti in precedenza valutati e quelli oggetto dell’attuale successiva istanza;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee per cuil’arco temporale in cui sono state commesse non avrebbe rilievo dirimentequanto alla sussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo pari a un anno e otto mesi, ha adeguatamente motivatoin ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essererintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non siadesumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, nonemerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originariadeliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indice sintomatico di una“personale scelta delinquenziale volta al ricorso alla sistematica econtingente commissione di reati” (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio,n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris