CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1966/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3864/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente INAIL, propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego dell’amministrazione alla sua domanda di rimborso delle maggiori somme trattenute dall’INPS, quale sostituto di imposta, ai fini Irpef, dal 2009 al 2012, per un ammontare di euro 5.537,00, sulla pensione complementare erogata dal fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata del nove per cento prevista dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; 2. la C.T.P. di Roma accolse il ricorso con sentenza (n. 7961/2016) che è stata riformata dalla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha accolto l’appello dell’ufficio svolgendo le seguenti considerazioni: (i) diversamente da quanto eccepito dall’amministrazione, la contribuente ha documentato il quantum del rimborso richiesto in data 31/03/2014, per gli anni dal 2009 al 2012, sicché non si è verificata alcuna decadenza fatta eccezione per i versamenti di imposta ante 31/03/2010; (ii) tuttavia, per i dipendenti pubblici, e quindi per la contribuente, non trova applicazione il più favorevole regime tributario di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, previsto per i lavoratori del comparto privato, ostandovi il sesto comma dell’articolo 23, del medesimo decreto, che dispone che ai dipendenti pubblici, fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex d ipendenti pubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria. Vero è che la legge delega 23 agosto 2004, n. 243, prevedeva l’emanazione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, di decreti delegati diretti al riordino della materia pensionistica, ma la circostanza che il termine sia decorso senza l’emanazione dei decreti delegati, non ha determinato l’applicazione diretta dei princìpi della legge delega sull’estensione al settore pubblico di norme emanate per il settore privato; 3. la contribuente ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; 4. la contribuente ha depositato una prima memoria ex art. 380 - bis. 1, cod. proc. civ., in prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ha chiesto che la camera di consiglio si svolgesse con la partecipazione dei difensori delle parti; 5. con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 13/01/2021, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito; 6. con istanza del 15/02/2023, la contribuente ha chiesto lo svolgimento di questa camera di consiglio con la partecipazione dei difensori delleparti; 7. con una seconda memoria ex art. 380 - bis. 1, cod. proc. civ., depositata per questa adunanza camerale, la contribuente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e, in via subordinata: (i) ha sollevato questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 7 della memoria) «delle norme del d.lgs. n. 252/2005 ove si ritenesse che esse non consentano l’estensione della tassazione agevolata alle pensioni complementari erogate dagli Enti di cui alla L. n. 70/1975, ossia ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”; (ii) sull’assunto di avere chiesto il rimborso dell’Irpef versata in eccedenza per gli anni dal 2009 al 2012 e che, “in altri giudizi”, l’ufficio ha sostenuto che, per i dipendenti della P.A., soltanto per i montanti maturati a partire dall’1°/01/2018 la prestazione complementare erogata in forma di rendita sarebbe assoggettata al regime di tassazione di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla terza parte dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati; Consideratoche: I preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza della contribuente (di cui alla prima memoria ex art. 380 - bis. 1, cod. proc. civ., e reiterata con atto datato 15/02/2023) di trattazione della causa in camera di consiglio, con la partecipazione dei difensori delle parti, poiché ciò non è consentito dall’art. 380-bis. 1, ultima parte, cod. proc. civ., che recita: «In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti». È anche il caso di ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che «[s]e è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis. 1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell’art. 380 - bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei princìpi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass.n. 19115/17);» (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093). Nella specie, per le ragioni appresso indicate, non sussistono i presupposti per la rimessione della causa in pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei princìpi da applicare; 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, e omesso esame e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la contribuente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la mancata emissione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, comporta l’automatica applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. In particolare, la contribuente, che ha partecipato per più di trentacinque anni al fondo di previdenza dell’Istituto, è soggetta all’aliquota minima del nove per cento; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, e omesso esame e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la contribuente censura la sentenza impugnata che non ha esaminato la questione di legittimità costituzionale della norma appena richiamata, sollevata dalla contribuente nel ricorso introduttivo e riproposta in sede di appello; 3. i due motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 4. sulla premessa è che dagli atti di causa risulta che la contribuente, collocata in quiescenza dal 1°/10/2009, è stata iscritta al fondo integrativo per oltre trentacinque anni, la sentenza in esame è conforme all’orientamento di questa Corte (ex aliis, Cass. n. 22665/22), che è il caso di ribadire, per il quale «[i]n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”»; 5. inoltre, con riferimento al secondo motivo, al contrario di quanto prospetta la contribuente – che erra laddove indica come paradigmi i nn. 3 e 5, dell’articolo 360, anziché il n. 4, del medesimo articolo, attinente agli errores in procedendo – la C.T.R., nel confermare la legittimità dell’operato dell’amministrazione, ha implicitamente risolto in senso negativo i dubbi di illegittimità costituzione delle disposizioni in esame adombrati dalla contribuente. Al riguardo, va fatta menzione della sentenza n. 257 del 2022, della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dopo avere incidentalmente notato (par. 3.4.) che, «la questionedell’applicabilità del regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi” è stata risolta negativamente dalla Corte di cassazione, nelle prime occasioni in cui è giunta al suo esame, […] sulla base dell’inerenza di tali fattispecie alla norma transitoria di cui al richiamato art. 23, comma 7 (sezione quinta tributaria, ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665; nello stesso senso, sezione sesta civile, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25955; successivamente, in continuità con tali pronunce, sezione quinta tributaria, sentenza 30 novembre 2022, n. 35254)». A ciò si aggiunga, infine, che è priva di attinenza con le critiche formulate nei motivi di ricorso ed è quindi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, sollevata dalla contribuente nella seconda memoria ex art. 380 - bis. 1, cod. proc. civ., depositata per questa adunanza in camera di consiglio (cfr. punto 6 del “Rilevato che”); 6. ne consegue il rigetto del ricorso; 7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent