Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011 – Slovenia / Commissione
(causa T‑197/09)
«FEAOG – Sezione Garanzia – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 20‑23)
2.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (v. punti 39‑40, 83)
3.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Estrapolazione delle constatazioni di lacune nel sistema di controllo di uno Stato membro da
una regione ad altre regioni – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 58‑64)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario
alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia,
e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.