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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:348
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011 – Slovenia / Commissione (causa T‑197/09) «FEAOG – Sezione Garanzia – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 20‑23)

2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 39‑40, 83)

3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Estrapolazione delle constatazioni di lacune nel sistema di controllo di uno Stato membro da una regione ad altre regioni – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 58‑64) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011 – Slovenia / Commissione (causa T‑197/09) «FEAOG – Sezione Garanzia – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 20‑23) 2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 39‑40, 83) 3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Estrapolazione delle constatazioni di lacune nel sistema di controllo di uno Stato membro da una regione ad altre regioni – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 58‑64) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.