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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07946/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1038/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), anche quale erede di CastelliLeone Maria, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialeallegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, alla via Ipponio n. 8;– ricorrente –Numero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalitàdella scuola, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma, alla via Ipponio n. 8;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-nonchéCastelli Giorgio (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];- intimati -[OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEdella ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 15869/2024,depositata in data 6/6/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Con ricorso del 22 novembre 2021 i [OSCURATO:PERSONA] e ElenaColitto proposero ricorso per la cassazione della sentenza n. 2158/2021della C.T.R. del Lazio, depositata il 23/4/2021, resa nell’ambito delprocedimento NRG 1327/2019.Il giudizio verteva sull’avviso di accertamento catastale n.RM0288513/2016, con il quale l’Ufficio rettificò il classamento “inautotutela DM 37/97”, per la porzione dell’unità immobiliare deir.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorrenti, sita nel condominio di viale del Policlinico 129/A in Roma,piano terzo, int. 5, identificata nel NCEU al fl. 592, particella 115,subalterno 19, attribuendo la categoria A/1, classe 4, rendita catastaleeuro 5004,47.Il precedente classamento del 6 agosto 2015 censiva il medesimoappartamento in categoria A/2 classe 3 rendita 2.524,18.I ricorrenti si dolevano con il ricorso per cassazione che la C.T.R. avesseomesso di esaminare i documenti depositati dai contribuenti in data19/1/2021 e le memorie illustrative del 28/1/2021, da cui risultava chegli analoghi avvisi di accertamento emessi come “Rettifica classamentoin autotutela DM 37/97” per le altre porzioni dello stesso fabbricatoerano stati annullati con sentenze passate in giudicato, sicché detteporzioni immobiliari erano tornate ad essere classate in categoriacatastale A/2 classe 3.La Corte di Cassazione, dal suo canto, con l’ordinanza qui impugnatarigettò il ricorso rilevando “l’inconferenza del riferimento, nel primomotivo di ricorso, ai princìpi di cui all’art. 324 cod. proc. civ., sulgiudicato formale, ed all’art. 2909 cod .civ., sul giudicato sostanziale,che fa stato soltanto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora visia identità tra le parti della causa giudicanda (oltre che del rapportogiuridico) e di quella di cui sia stato eccepito il giudicato”.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, i ricorrenti propongono ricorsoper revocazione per errore di fatto.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre CastelliGiorgio e Irene sono rimasti intimati.I ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve rilevarsi che legittimati ad impugnare perrevocazione l’ordinanza indicata in epigrafe sono sia [OSCURATO:PERSONA] cher.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalitàdella scuola (d’ora in avanti, “Associazione”), in qualità di acquirentel’unità immobiliare oggetto del classamento contestato nell’ambito delgiudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata.Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], infatti, [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede di lui, e i figli Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Leone MariaCastelli, vendettero, in pendenza del giudizio di cassazione conclusosicon l’ordinanza qui impugnata, il loro immobile sito in Roma in viale delPoliclinico n. 129/A all’avente causa Associazione.Orbene, l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. dispone che “la sentenzapronunciata contro questi ultimi (cioè, per quel che in questa sedeinteressa, gli alienanti, n.d.e.) spiega sempre i suoi effetti anche controil successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salvele norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.Ne consegue che legittimati al ricorso per revocazione dell’ordinanzaindicata in epigrafe sono sia la dante causa [OSCURATO:PERSONA] (anche qualeerede di [OSCURATO:PERSONA]) che l’avente causa Associazione (arg. exCass., Sez. 2-, Sentenza n. 20856 del 02/08/2019, Rv. 655181 - 02),e che il contraddittorio è stato correttamente esteso agli altri erediGiorgio e [OSCURATO:PERSONA] quali litisconsorti necessari.1.

Con l’unico motivo di ricorso, i contribuenti ricorrenti si dolgono checon l’ordinanza di questa Corte, qui impugnata, i giudici a quo hannotravisato il primo motivo di ricorso per cassazione allora spiegatocontro la sentenza d’appello.Con il detto motivo, infatti, gli allora ricorrenti per cassazione silamentavano che il giudice di appello aveva del tutto omesso diesaminare i documenti ritualmente depositati nel corso del giudizio diappello, tra i quali varie sentenze passate in giudicato, chedimostravano che le altre unità immobiliari del medesimo fabbricato incui era quella dei contribuenti erano state classate in una categoriar.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026catastale più favorevole rispetto a quella attribuita all’unità degliodierni ricorrenti.Questa Corte, invece, avrebbe dato del motivo di ricorso per cassazioneuna lettura del tutto avulsa dal suo tenore testuale, ritenendo che gliallora ricorrenti avessero denunciato il vizio di violazione delle normesul giudicato formale (324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.), su talebase rigettando, dunque, il motivo rilevando che il giudicato dellesentenze di annullamento depositate nel corso del giudizio di appellonon si sarebbe esteso a soggetti, come gli allora ricorrenti, estranei aigiudizi in esito ai quali quelle sentenze erano state pronunciate.1.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che l'impugnazione perrevocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudiziodi legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensidegli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione perl'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbiadeciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il viziorevocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamenteintervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già unerrore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile),bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorsoe, quindi, un errore di giudizio (Sez.

U - , Ordinanza n. 31032 del27/11/2019, Rv. 656234 – 01; conf., Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n.16297 del 17/06/2025, Rv. 675440 - 01).r.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026Orbene, nel caso di specie la Corte non ha omesso di considerare leargomentazioni spiegate dagli allora ricorrenti ad illustrazione delmotivo di ricorso proposto, ma, travisando il contenuto e la portata delmotivo di ricorso, lo ha del tutto frainteso, in quanto i ricorrenti nonavevano denunciato il vizio di violazione delle norme sul giudicato, maavevano fatto valere il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,con riferimento a documenti (sentenze di annullamento passate ingiudicato relative ad altre unità immobiliari site nello stesso fabbricatodei ricorrenti) che, se fossero stati esaminati dal giudice di appello,avrebbero potuto portare ad un diverso esito del giudizio.L’impugnazione di un atto relativo al classamento di un immobile,infatti, tende a contestare l’aderenza del classamento allo stato di fattodell’immobile, con la conseguenza che, se all’interno di uno stessofabbricato unità immobiliari con caratteristiche simili sono classate inmaniera diversa, i soggetti proprietari dell’unità immobiliare classatain maniera più sfavorevole rispetto alle altre possono denunciarel’erroneità del classamento anche con riferimento alla irragionevolezzae alla disparità di trattamento rispetto alle unità immobiliari classate inmaniera più favorevole.Gli allora ricorrenti, allora, lungi dal pretendere, con il primo ricorso percassazione allora proposto, che fosse estesa a loro l’efficacia soggettivadelle sentenze di annullamento rese tra altri soggetti el’amministrazione, in relazione ad altri immobili, intesero, affattodiversamente, denunciare alla Corte di Cassazione che il giudice diappello aveva del tutto pretermesso l’esame di documentazione (anchesentenze passate in giudicato tra altri soggetti e l’amministrazione)astrattamente idonea a dimostrare l’irragionevolezza e l’inattendibilitàdel classamento attribuito alla loro unità immobiliare.Si versa, dunque, in un caso di travisamento del motivo di ricorso, conla conseguenza che l’impugnata ordinanza deve essere revocata nellar.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026parte in cui ha deciso sul primo motivo di ricorso per cassazione,travisandolo.2.

Passando alla fase rescissoria, che deve avere ad oggetto solol’esame del primo motivo di ricorso per cassazione, con esso sidenunciò la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti si dolevano che il giudice d’appello non avesse esaminato idocumenti e le sentenze, passate in giudicato, prodotti durante ilgiudizio di secondo grado, dai quali emergeva che altre unitàimmobiliari dello stesso fabbricato di quello dei ricorrenti, simili a quelladi questi ultimi, erano state classate in maniera più favorevole di quelladi loro proprietà.2.1.

Il motivo è fondato.Dalla sentenza di appello non emerge che la C.T.R. abbia esaminato idocumenti e le sentenze passate in giudicato addotte a sostegnodell’irragionevolezza del classamento dell’unità immobiliare deiricorrenti, confrontato con quello delle unità immobiliari simili situatenello stesso fabbricato.L’unico riferimento, contenuto nella sentenza d’appello, alle altre unitàimmobiliari dello stesso fabbricato è contenuto al rigo primo dell’ultimapagina della motivazione, dove si afferma che “tutte le altre unitàresidenziali del fabbricato sono censite nella categoria A1 ad eccezionedell’abitazione del portiere e degli uffici”.Non emerge, però, che i giudici di appello abbiano esaminato ladocumentazione prodotta dai contribuenti allora appellanti, prima direndere la trascritta affermazione.Detta documentazione, oltre ad essere stata offerta al contraddittoriotra le parti, è decisiva, in quanto se il giudice di appello l’avesseesaminata, l’esito del giudizio di merito avrebbe potuto essere diverso,r.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026una volta verificata, eventualmente con tutti i mezzi istruttori adisposizione, la similarità dell’unità immobiliare dei ricorrenti con quelleoggetto del più favorevole classamento.3.Gli altri due motivi di ricorso, riproposti in sede rescissoria, sonoinammissibili, in quanto le relative decisioni assunte dall’ordinanzadella Suprema Corte qui impugnata non sono state attinte dal ricorsoper revocazione.4.

In conclusione, l’ordinanza della Suprema Corte impugnata èrevocata con riferimento alla decisione del primo motivo di ricorso percassazione.Il ricorso per cassazione è accolto solo con riferimento al primo motivo,la sentenza d’appello è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 delLazio che, in diversa composizione, riesaminerà il profilo relativo allairragionevolezza del classamento dell’unità immobiliare dei ricorrenti ealla disparità di trattamento con riferimento alle altre unità immobiliariasseritamente similari, dopo aver valutato compiutamente ladocumentazione prodotta nel giudizio d’appello.Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione,oltre che le spese del presente giudizio di revocazione.

P.Q.MAccoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza impugnata conriferimento alla decisione del primo motivo del ricorso per cassazionee, in sede rescissoria, accoglie il primo motivo del ricorso percassazione, cassa la sentenza di appello in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla CGT-2 del Lazio che, in diversa composizione,regolerà anche le spese del giudizio di cassazione, oltre che le spesedel presente giudizio di revocazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 1038/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1038/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), anche quale erede di CastelliLeone Maria, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialeallegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, alla via Ipponio n. 8;– ricorrente –Numero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalitàdella scuola, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma, alla via Ipponio n. 8;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-nonchéCastelli Giorgio (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];- intimati -[OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEdella ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 15869/2024,depositata in data 6/6/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Con ricorso del 22 novembre 2021 i [OSCURATO:PERSONA] e ElenaColitto proposero ricorso per la cassazione della sentenza n. 2158/2021della C.T.R. del Lazio, depositata il 23/4/2021, resa nell’ambito delprocedimento NRG 1327/2019.Il giudizio verteva sull’avviso di accertamento catastale n.RM0288513/2016, con il quale l’Ufficio rettificò il classamento “inautotutela DM 37/97”, per la porzione dell’unità immobiliare deir.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorrenti, sita nel condominio di viale del Policlinico 129/A in Roma,piano terzo, int. 5, identificata nel NCEU al fl. 592, particella 115,subalterno 19, attribuendo la categoria A/1, classe 4, rendita catastaleeuro 5004,47.Il precedente classamento del 6 agosto 2015 censiva il medesimoappartamento in categoria A/2 classe 3 rendita 2.524,18.I ricorrenti si dolevano con il ricorso per cassazione che la C.T.R. avesseomesso di esaminare i documenti depositati dai contribuenti in data19/1/2021 e le memorie illustrative del 28/1/2021, da cui risultava chegli analoghi avvisi di accertamento emessi come “Rettifica classamentoin autotutela DM 37/97” per le altre porzioni dello stesso fabbricatoerano stati annullati con sentenze passate in giudicato, sicché detteporzioni immobiliari erano tornate ad essere classate in categoriacatastale A/2 classe 3.La Corte di Cassazione, dal suo canto, con l’ordinanza qui impugnatarigettò il ricorso rilevando “l’inconferenza del riferimento, nel primomotivo di ricorso, ai princìpi di cui all’art. 324 cod. proc. civ., sulgiudicato formale, ed all’art. 2909 cod .civ., sul giudicato sostanziale,che fa stato soltanto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora visia identità tra le parti della causa giudicanda (oltre che del rapportogiuridico) e di quella di cui sia stato eccepito il giudicato”.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, i ricorrenti propongono ricorsoper revocazione per errore di fatto.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre CastelliGiorgio e Irene sono rimasti intimati.I ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve rilevarsi che legittimati ad impugnare perrevocazione l’ordinanza indicata in epigrafe sono sia [OSCURATO:PERSONA] cher.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalitàdella scuola (d’ora in avanti, “Associazione”), in qualità di acquirentel’unità immobiliare oggetto del classamento contestato nell’ambito delgiudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata.Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], infatti, [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede di lui, e i figli Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Leone MariaCastelli, vendettero, in pendenza del giudizio di cassazione conclusosicon l’ordinanza qui impugnata, il loro immobile sito in Roma in viale delPoliclinico n. 129/A all’avente causa Associazione.Orbene, l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. dispone che “la sentenzapronunciata contro questi ultimi (cioè, per quel che in questa sedeinteressa, gli alienanti, n.d.e.) spiega sempre i suoi effetti anche controil successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salvele norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.Ne consegue che legittimati al ricorso per revocazione dell’ordinanzaindicata in epigrafe sono sia la dante causa [OSCURATO:PERSONA] (anche qualeerede di [OSCURATO:PERSONA]) che l’avente causa Associazione (arg. exCass., Sez. 2-, Sentenza n. 20856 del 02/08/2019, Rv. 655181 - 02),e che il contraddittorio è stato correttamente esteso agli altri erediGiorgio e [OSCURATO:PERSONA] quali litisconsorti necessari.1. Con l’unico motivo di ricorso, i contribuenti ricorrenti si dolgono checon l’ordinanza di questa Corte, qui impugnata, i giudici a quo hannotravisato il primo motivo di ricorso per cassazione allora spiegatocontro la sentenza d’appello.Con il detto motivo, infatti, gli allora ricorrenti per cassazione silamentavano che il giudice di appello aveva del tutto omesso diesaminare i documenti ritualmente depositati nel corso del giudizio diappello, tra i quali varie sentenze passate in giudicato, chedimostravano che le altre unità immobiliari del medesimo fabbricato incui era quella dei contribuenti erano state classate in una categoriar.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026catastale più favorevole rispetto a quella attribuita all’unità degliodierni ricorrenti.Questa Corte, invece, avrebbe dato del motivo di ricorso per cassazioneuna lettura del tutto avulsa dal suo tenore testuale, ritenendo che gliallora ricorrenti avessero denunciato il vizio di violazione delle normesul giudicato formale (324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.), su talebase rigettando, dunque, il motivo rilevando che il giudicato dellesentenze di annullamento depositate nel corso del giudizio di appellonon si sarebbe esteso a soggetti, come gli allora ricorrenti, estranei aigiudizi in esito ai quali quelle sentenze erano state pronunciate.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che l'impugnazione perrevocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudiziodi legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensidegli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione perl'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbiadeciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il viziorevocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamenteintervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già unerrore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile),bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorsoe, quindi, un errore di giudizio (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del27/11/2019, Rv. 656234 – 01; conf., Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n.16297 del 17/06/2025, Rv. 675440 - 01).r.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026Orbene, nel caso di specie la Corte non ha omesso di considerare leargomentazioni spiegate dagli allora ricorrenti ad illustrazione delmotivo di ricorso proposto, ma, travisando il contenuto e la portata delmotivo di ricorso, lo ha del tutto frainteso, in quanto i ricorrenti nonavevano denunciato il vizio di violazione delle norme sul giudicato, maavevano fatto valere il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,con riferimento a documenti (sentenze di annullamento passate ingiudicato relative ad altre unità immobiliari site nello stesso fabbricatodei ricorrenti) che, se fossero stati esaminati dal giudice di appello,avrebbero potuto portare ad un diverso esito del giudizio.L’impugnazione di un atto relativo al classamento di un immobile,infatti, tende a contestare l’aderenza del classamento allo stato di fattodell’immobile, con la conseguenza che, se all’interno di uno stessofabbricato unità immobiliari con caratteristiche simili sono classate inmaniera diversa, i soggetti proprietari dell’unità immobiliare classatain maniera più sfavorevole rispetto alle altre possono denunciarel’erroneità del classamento anche con riferimento alla irragionevolezzae alla disparità di trattamento rispetto alle unità immobiliari classate inmaniera più favorevole.Gli allora ricorrenti, allora, lungi dal pretendere, con il primo ricorso percassazione allora proposto, che fosse estesa a loro l’efficacia soggettivadelle sentenze di annullamento rese tra altri soggetti el’amministrazione, in relazione ad altri immobili, intesero, affattodiversamente, denunciare alla Corte di Cassazione che il giudice diappello aveva del tutto pretermesso l’esame di documentazione (anchesentenze passate in giudicato tra altri soggetti e l’amministrazione)astrattamente idonea a dimostrare l’irragionevolezza e l’inattendibilitàdel classamento attribuito alla loro unità immobiliare.Si versa, dunque, in un caso di travisamento del motivo di ricorso, conla conseguenza che l’impugnata ordinanza deve essere revocata nellar.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026parte in cui ha deciso sul primo motivo di ricorso per cassazione,travisandolo.2. Passando alla fase rescissoria, che deve avere ad oggetto solol’esame del primo motivo di ricorso per cassazione, con esso sidenunciò la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti si dolevano che il giudice d’appello non avesse esaminato idocumenti e le sentenze, passate in giudicato, prodotti durante ilgiudizio di secondo grado, dai quali emergeva che altre unitàimmobiliari dello stesso fabbricato di quello dei ricorrenti, simili a quelladi questi ultimi, erano state classate in maniera più favorevole di quelladi loro proprietà.2.1. Il motivo è fondato.Dalla sentenza di appello non emerge che la C.T.R. abbia esaminato idocumenti e le sentenze passate in giudicato addotte a sostegnodell’irragionevolezza del classamento dell’unità immobiliare deiricorrenti, confrontato con quello delle unità immobiliari simili situatenello stesso fabbricato.L’unico riferimento, contenuto nella sentenza d’appello, alle altre unitàimmobiliari dello stesso fabbricato è contenuto al rigo primo dell’ultimapagina della motivazione, dove si afferma che “tutte le altre unitàresidenziali del fabbricato sono censite nella categoria A1 ad eccezionedell’abitazione del portiere e degli uffici”.Non emerge, però, che i giudici di appello abbiano esaminato ladocumentazione prodotta dai contribuenti allora appellanti, prima direndere la trascritta affermazione.Detta documentazione, oltre ad essere stata offerta al contraddittoriotra le parti, è decisiva, in quanto se il giudice di appello l’avesseesaminata, l’esito del giudizio di merito avrebbe potuto essere diverso,r.g. n. 1038/2025 a.c. 9/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1038/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 7946/2026Data pubblicazione 31/03/2026una volta verificata, eventualmente con tutti i mezzi istruttori adisposizione, la similarità dell’unità immobiliare dei ricorrenti con quelleoggetto del più favorevole classamento.3.Gli altri due motivi di ricorso, riproposti in sede rescissoria, sonoinammissibili, in quanto le relative decisioni assunte dall’ordinanzadella Suprema Corte qui impugnata non sono state attinte dal ricorsoper revocazione.4. In conclusione, l’ordinanza della Suprema Corte impugnata èrevocata con riferimento alla decisione del primo motivo di ricorso percassazione.Il ricorso per cassazione è accolto solo con riferimento al primo motivo,la sentenza d’appello è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 delLazio che, in diversa composizione, riesaminerà il profilo relativo allairragionevolezza del classamento dell’unità immobiliare dei ricorrenti ealla disparità di trattamento con riferimento alle altre unità immobiliariasseritamente similari, dopo aver valutato compiutamente ladocumentazione prodotta nel giudizio d’appello.Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione,oltre che le spese del presente giudizio di revocazione. P.Q.MAccoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza impugnata conriferimento alla decisione del primo motivo del ricorso per cassazionee, in sede rescissoria, accoglie il primo motivo del ricorso percassazione, cassa la sentenza di appello in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla CGT-2 del Lazio che, in diversa composizione,regolerà anche le spese del giudizio di cassazione, oltre che le spesedel presente giudizio di revocazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 1038/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07946/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris