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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08137/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2305/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini n.3, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 101, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 7346/22 della Corte di Appello di Roma del 18/11/22; letta la rinuncia ai ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2305/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini n.3, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 101, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 7346/22 della Corte di Appello di Roma del 18/11/22; letta la rinuncia ai ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo
Decreto Cassazione n. 08137/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris