CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 15 dell'incolpazione provvisoria (detenzione e porto illegale di armi, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen.). 1.1.Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle risultanze delle attività di captazione, di cui all'informativa del 17 maggio 2021, compendiata in quella finale del Reparto operati Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina (pag. 144-47 dell'ordinanza genetica). In particolare, si evidenzia il contenuto della conversazione del 28 maggio 2020, captata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]:si, in cui i due interlocutori stavano procedendo alla ricognizione delle armi, parte dell'arsenale del cognato del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], storico esponente della famiglia mafiosa dei barcellonesi, in cui alla fine del dialogo, Perdichizzi esprime di avere ancora con sé due di questa, la sette e la trentotto. Il Tribunale, a pag. 3 e ss., segnala l'inquadramento della conversazione nel momento in cui il clan dei barcellonesi attraverso i suoi storici componenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], si stava adoperando per ricostituire la riserva di armi, in sostituzione di quelle perdute per effetto dei sequestri subiti a seguito di molteplici iniziative giudiziarie. Si sottolinea, inoltre, l'esistenza di soggetti cui il clan aveva affidato, anche in precedenza, il ruolo di custodi di armi per conto della famiglia, tra cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Si riportano interi brani della conversazione di interesse (cfr. pag. 5), nonché il significato a questi attribuito, quanto alla posizione del dialogante Perdichizzi, sottolineando, in ordine alla utilizzabilità delle captazioni dei colloqui, che l'originaria autorizzazione riguardava il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. ma che la vicenda afferisce a reato per il quale è previsto l'arreso obbligatorio in flagranza, per il quale non opera il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Si rimarca, quanto alle esigenze cautelari, il recente accertato comportamento del ricorrente che aveva mantenuto altre armi per Giambò, il collegamento con quest'ultimo, non limitato a rapporti di tipo familiare, l'inidoneità della custodia domiciliare rispetto alla specifica condotta di custode di armi, reiterabile al domicilio.2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. D. Busacca, che denuncia quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i denuncia insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 273, comma 1-bis cod. proc. pen., 192, 195, comma 7, codice di rito, 13 e 111 Cost.Si deduce che unico elemento indiziario indiretto è costituito da una conversazione, registrata in ambientale, riportante il dialogo tra il ricorrente e suo cugino, [OSCURATO:PERSONA]. In tale conversazione, secondo il ricorrente, non si parla di armi e la misura cautelare viene applicata soltanto per il rapporto di parentela con l'ex cognato [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è intervenuto scioglimento del matrimonio con la sorella [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 15 marzo 2022. Si richiamano plurimi precedenti di legittimità (pag. 3 e ss. del ricorso) relativi ai presupposti di applicabilità della misura cautelare soltanto in presenza di gravi indizi e si conclude nel senso che all'indagato viene ascritto il reato di detenzione di armi, con la diminuente di cui all'art. 7 legge n. 895 del 1967, senza che gli sia ascritta la partecipazione alla famiglia dei barcellonesi, in assenza della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia insussistenza di esigenze cautelari quanto alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e si deduce l'inoperatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Non vi sarebbe contestazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, dunque non opererebbe la presunzione richiamata dal Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, si evidenzia che la precedente detenzione di altre armi per il cognato risale ad epoca antecedente alla carcerazione di Giambò, avvenuta in data 25 gennaio 2011. Quindi detto episodio, posto a fondamento della motivazione del Giudice, non può essere considerato utilmente, sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, considerato peraltro che Perdichizzi è sostanzialmenl:e incensurato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia illegittimità dell'ordinanza per violazione degli artt. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. e violazione dell'art. 273 comma 3 codice di rito. Era stato dedotto in sede di riesame che, tenuto conto del titolo di reato, poteva essere irrogata all'indagato una pena da sospendere condizionalmente, deduzione alla quale il Tribunale non avrebbe fornito alcuna risposta, tenuto conto che a carico del ricorrente risulta un solo precedente per contravvenzione per fatti remoti.Si contesta, inoltre, la violazione dell'art. 275, comma 3 e 3-bis cod. proc. pen., quanto alla scelta della misura detentiva nonché all'assenza di giustificazioni in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la sproporzione della misura rispetto 211 fatto contestato e tenuto conto dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della dedotta sostanziale incensuratezza dell'indagato. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. ZaCCO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è inammissibile in quanto prospetta la rilettura degli elementi valorizzati dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica e, comunque, non si confronta con il complesso delle argomentazioni rese, in relazione alla posizione del ricorrente, quindi è anche generico. Sul punto si osserva, poi, che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimil:à se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, vizio non ravvisato nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). È appena il caso di osservare che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le altre nello stesso senso, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini t Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 1.2.1 tre motivi sulle esigenze cautelari sono infondati. 1.2.1.Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fat:tuali di cui si è dato conto nel provvedimento censurato, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione, come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità, sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. 1.2.2.Altrettanto dicasi per i profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, che si risolvono nell'enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa dallo specifico confronto con la vicenda processuale, in cui la custodia non occasionale di due pistole, nell'interesse del sodalizio, nel descritto contesto (Perdichizzi aveva, in data 28 maggio 2020, ancora nella sua disponibilità le armi appartenute al cognato Giambò ed era a conoscenza di particolari relativi all'arsenale detenuto dal congiunto, nonché era stato corriere di una di queste all'Imbesi ed aveva ricevuto, una delle pistole, su mandato dello stesso Giambò : cfr. pag. 5 dell'ordinanza) vale a significare all'evidenza, così come opinato dal Tribunale, l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere. Del resto, il Tribunale sottolinea, tenuto conto del titolo di reato che si contesta all'indagato, in via provvisoria (detenzione di armi comuni da sparo), l'assoluta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, posto che, presso il domicilio coatto, questi potrebbe perpetrare la custodia di armi. Infine, si rileva che l'assenza di motivazione in relazione al profilo dell'attualità con riferimento all'intervenuto decesso del cugino del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], oltre che della risalente collocazione temporale del primo episodio di custodia delle armi per Giambò, non tiene conto del complesso della motivazione e del generale contesto in cui, al di là dei rapporti di parentela o affinità che vengono valorizzati, la condotta individuata come non occasionale viene collocata. Invero, quanto all'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, si osserva che questa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando -- all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 1.2.3.Da ultimo, si deve rilevare che, riscontrata l'assoluta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari e la proporzionalità di quella della custodia in carcere, alla stregua di tale affermazione deve reputarsi svolto il giudizio, da parte del Tribunale del riesame, sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici di controllo a distanza. Invero, questa Corte ha affermato che la rilevata inadeguatezza della meno grave misura custodiale a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanto non necessario, deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che rende condivisibile l'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa l'esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Canc