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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 21501/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18543-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4417/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 4417 del 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Oto, ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra quest'ultimo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., con condanna della datrice di lavoro alla ricostruzione della carriera del ricorrente ed alla rifusione delle spese di lite; in particolare, la Corte ha ritenuto ricorrere nella specie una ipotesi di intermediazione vietata di manodopera rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, le prestazioni del ricorrente costituivano attività propria della società ferroviaria, non esternalizzabile perché disciplinata dalla normativa in materia di traffico ferroviario, determinata dalla attività di esercizio ferroviario della tratta controllata da Metrocampania (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.) e con l'utilizzo di attrezzature e sedi operative di quest'ultima; per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria, l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.1., affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Oto. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione e \ o falsa applicazione dei principi regolanti l'interposizione di manodopera in relazione all'art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003; con il secondo motivo si allega l'omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla proprietà della Sogaf dei materiali utilizzati; con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per inidoneità della motivazione ad assolvere la propria funzione specifica ex art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.; il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili; con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass.n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); va poi rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020) aspetti, questi, sicuramente non ricorrenti nel caso di specie; nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, come si vedrà, completa e diffusa appare, nella sua parte„ motivai la decisione di secondo grado che dà conto in maniera puntuale delle ragioni probatorie che hanno condotto la Corte a concludere per la sussistenza degli indici rivelatori della interposizione vietata; il primo motivo è infondato; allega parte ricorrente in merito alla dedotta censura, che la sentenza di appello avrebbe erroneamente interpretato la normativa di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003 nella misura in cui non ha tenuto conto dei presupposi per l'applicazione della stessa, intervenendo a sanzionare un appalto di servizi che in realtà non "mascherava" un illecito appalto di manodopera; deve rimarcarsi, invero, quanto al profilo dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che la sentenza impugnata ha accertato a) che il lavoratore doveva rispettare le istruzioni dell'appaltante; b) che i dipendenti di quest'ultima esercitavano i controlli sulla esecuzione delle prestazioni lavorative in parola verificandone le eventuali irregolarità; ha, inoltre, accertato la Corte territoriale che le prestazioni lavorative del controricorrente, erano rese attraverso l'utilizzo di attrezzature e sedi operative della Metrocampania e il giudice di secondo grado, nel valorizzare tale aspetto, ha confermato che la presenza di personale della Sogaf era soltanto formale; in tal senso e proprio con riferimento al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltata dal gerente della ferrovia a società esterna, questa Corte ha già ritenuto sussistere un'interposizione fittizia di manodopera (Cass. n. 12573/2019; Cass. n.11120\06, Cass. n. 14996\05, Cass. n. 12363\03); il giudice di secondo grado ha, poi, accertato che l'attività veniva resa secondo le esclusive direttive tecniche e regolamentari fornite dal personale della Metrocampania all'uopo preposto; ritiene, pertanto, il Collegio che la genericità della censura avanzata non si confronti con il tessuto della motivazione, traducendosi in una richiesta di rivalutazione dell'accertamento operato dal giudice del merito, inammissibile in sede di legittimità; perfettamente consono alla fattispecie appare, invece, il principio anche di recente ribadito in sede di legittimità (fra le tante, Cass. n. 18207 del 2020), secondo cui, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l' art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa; invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.

"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;~ -.9(4i-t-/Q4:‘o si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, da distrarsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18543-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4417/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 4417 del 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Oto, ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra quest'ultimo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., con condanna della datrice di lavoro alla ricostruzione della carriera del ricorrente ed alla rifusione delle spese di lite; in particolare, la Corte ha ritenuto ricorrere nella specie una ipotesi di intermediazione vietata di manodopera rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, le prestazioni del ricorrente costituivano attività propria della società ferroviaria, non esternalizzabile perché disciplinata dalla normativa in materia di traffico ferroviario, determinata dalla attività di esercizio ferroviario della tratta controllata da Metrocampania (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.) e con l'utilizzo di attrezzature e sedi operative di quest'ultima; per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria, l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.1., affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Oto. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione e \ o falsa applicazione dei principi regolanti l'interposizione di manodopera in relazione all'art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003; con il secondo motivo si allega l'omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla proprietà della Sogaf dei materiali utilizzati; con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per inidoneità della motivazione ad assolvere la propria funzione specifica ex art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.; il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili; con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass.n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); va poi rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020) aspetti, questi, sicuramente non ricorrenti nel caso di specie; nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, come si vedrà, completa e diffusa appare, nella sua parte„ motivai la decisione di secondo grado che dà conto in maniera puntuale delle ragioni probatorie che hanno condotto la Corte a concludere per la sussistenza degli indici rivelatori della interposizione vietata; il primo motivo è infondato; allega parte ricorrente in merito alla dedotta censura, che la sentenza di appello avrebbe erroneamente interpretato la normativa di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003 nella misura in cui non ha tenuto conto dei presupposi per l'applicazione della stessa, intervenendo a sanzionare un appalto di servizi che in realtà non "mascherava" un illecito appalto di manodopera; deve rimarcarsi, invero, quanto al profilo dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che la sentenza impugnata ha accertato a) che il lavoratore doveva rispettare le istruzioni dell'appaltante; b) che i dipendenti di quest'ultima esercitavano i controlli sulla esecuzione delle prestazioni lavorative in parola verificandone le eventuali irregolarità; ha, inoltre, accertato la Corte territoriale che le prestazioni lavorative del controricorrente, erano rese attraverso l'utilizzo di attrezzature e sedi operative della Metrocampania e il giudice di secondo grado, nel valorizzare tale aspetto, ha confermato che la presenza di personale della Sogaf era soltanto formale; in tal senso e proprio con riferimento al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltata dal gerente della ferrovia a società esterna, questa Corte ha già ritenuto sussistere un'interposizione fittizia di manodopera (Cass. n. 12573/2019; Cass. n.11120\06, Cass. n. 14996\05, Cass. n. 12363\03); il giudice di secondo grado ha, poi, accertato che l'attività veniva resa secondo le esclusive direttive tecniche e regolamentari fornite dal personale della Metrocampania all'uopo preposto; ritiene, pertanto, il Collegio che la genericità della censura avanzata non si confronti con il tessuto della motivazione, traducendosi in una richiesta di rivalutazione dell'accertamento operato dal giudice del merito, inammissibile in sede di legittimità; perfettamente consono alla fattispecie appare, invece, il principio anche di recente ribadito in sede di legittimità (fra le tante, Cass. n. 18207 del 2020), secondo cui, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l' art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa; invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;~ -.9(4i-t-/Q4:‘o si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, da distrarsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel
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