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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30053/2026

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verso la sentenza del 30/10/2025 del Tribunale di Pisanel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Luperini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Pisa, in composizionemonocratica, pronunciando ex artt. 438 e 449 cod. proc. pen., ha dichiarato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cuiagli artt. 3 e 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, e, ritenuto il vincolodella continuazione, concesse le attenuanti generiche, esclusa la recidivaspecifica e reiterata loro contestata, li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesisei e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, così ridotta per effettodella scelta del rito.2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Firenze,dopo aver preliminarmente invocato la correzione dell’errore materiale che inficiail capo di imputazione («laddove, invece dell’erronea indicazione di cui art. 23,terzo comma, legge 110/75, debba correttamente scriversi art. 23, quartocomma, legge 110/75, trattandosi chiaramente di porto abusivo in luogo apertoal pubblico»), propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Errata interpretazione ed applicazione della legge in relazioneall’intervenuta assoluzione dall’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 4,secondo comma, legge n. 694/74.Il ricorrente premette che il Giudice ha ritenuto di non affermare la penaleresponsabilità dei due imputati in relazione alle «ulteriori norme richiamate dalcapo di imputazione di cui alla legge n. 694/74» poiché le ha «ritenute assorbitedalle ulteriori norme speciali in contestazione».

Lamenta l’erroneità di dettasoluzione atteso che l’art. 4 della legge n. 694/74 regola, al suo secondo comma,la circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite che non èrichiamata in seno alla fattispecie di cui all’art. 23 legge n. 110/75 e che, infatto, risulta invece contestata ai due imputati («che l’aggravante sia contestatain fatto e quindi dovesse essere oggetto di valutazione e decisione da parte delgiudice non pare revocabile in dubbio…il capo di imputazione contesta agliimputati una condotta in concorso simultanea e contestuale per essere statientrambi colti in attività di bracconaggio»).2.2.

Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazionedegli artt. 441, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 423 cod. proc.pen. o, in subordine, all’art. 521 cod. proc. pen.Il ricorrente censura che il giudice avrebbe dovuto rilevare che la condottaascritta agli imputati ha integrato anche gli estremi dell’ulteriore fattispeciedelittuosa di cui all’art. 648 cod. pen.

Lamenta, per l’effetto, che il decidenteavrebbe dovuto invitare il Pubblico ministero ad arricchire l’imputazione e, incaso di diniego, avrebbe dovuto restituirgli gli atti o, comunque, «in subordine…disporne la trasmissione» ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen.2.3.

Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 69cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale contesta, ancora, che il decidente haapplicato a favore dei due imputati le circostanze attenuanti generichesottraendole al giudizio di comparazione con la circostanza aggravante ad effettospeciale di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 694/74, contestata, comedetto, in fatto nel capo di imputazione.2.4.

Carenza o contradditorietà della motivazione quanto all’esclusione dellarecidiva ed alla concessione di attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] generale lamenta, inoltre, che il giudice ha escluso larecidiva e concesso le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. esaltandounicamente il fatto che gli imputati abbiano reso dichiarazioni confessorie nelcorso dell’udienza di convalida - circostanza ritenuta, di contro, dallagiurisprudenza di legittimità avere valenza neutra - e ricorrendo, così, amotivazione meramente apparente.

Non ha, infatti, esplicitato le ragioni sullascorta delle quali possa attribuirsi agli imputati una vera e propria resipiscenzaed ha trascurato di considerare la rilevante gravità della condotta commessa.2.5 Errata applicazione ed interpretazione dell’art. 23 legge n. 110/75 inrelazione alla pena edittale.La parte pubblica ricorrente lamenta, infine, che il Giudice è incorso in errorenel determinare la pena posto che ha considerato, quale minimo edittale per ildelitto di cui all’art. 23, quarto comma, legge 110/75 la pena di anno uno direclusione, mentre, a decorrere dal 1° luglio 2021, essa è stata elevata ad annidue di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni ed in relazione aimotivi di seguito esposti.2.

La prima delle doglianze sulla quale il ricorso è fondato – e la terza chead essa è intimamente correlata – sono manifestamente infondate.

Comecorrettamente evidenziato dal decidente nel corpo della motivazione dellasentenza, il richiamo operato nel capo di imputazione al reato di cui agli artt. 12e 14 della legge 694/74 costituisce, all’evidenza, il frutto di un mero erroremateriale.

Detto apparato normativo, che peraltro si compone di appena seiarticoli, disciplina, infatti, il porto delle armi a bordo degli aeromobili.

Patenteappare, pertanto, l’eccentricità di dette disposizioni rispetto al fatto storicoascritto ai due ricorrenti, imputati di aver portato in luogo pubblico due fucili alfine di esercitare la caccia all’interno di una zona protetta.

Non può nonaggiungersi, poi, che l’art. 4 della legge 697/74, al suo secondo comma, inveronemmeno rievocato nel capo di imputazione, non regola, diversamente daquanto rappresentato dalla parte pubblica ricorrente, alcuna circostanzaaggravante potenzialmente applicabile al caso in esame (esso, infatti, stabilisceche «restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteried alle responsabilità del comandante dell’aeromobile»).

Del tutto condivisibile siipotizzato che l’organo di accusa, nell’esercitare l’azione penale, avesse intesocontestare gli artt. 12 e 14 della diversa legge n. 497/74 che sanzionano il reatodi porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, reato che, in coerenza agliapprodi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nel suo più autorevoleconsesso (Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, La, Rv. 270902 – 01), avrebbe, overitenuto effettivamente contestato, dovuto in ogni caso ritenersi assorbito neldelitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina di cui all’art. 23 legge 18aprile 1975 n. 110.3.

Identicamente inammissibile è la seconda censura veicolata a mezzo delricorso.

L’art. 423, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 441 dellostesso codice, faculta il Pubblico ministero a richiedere la modificadell’imputazione allorché emerga un «reato connesso a norma dell’art. 12,comma 1, lettera b)» senza dover attendere o soggiacere ad un’esplicitasollecitazione promanante dal Giudice procedente.

La diversa opzionericostruttiva sulla quale la parte ricorrente ha fondato la propria censura è,pertanto, radicalmente sfornita di copertura normativa.

L’omissione della quale ildecidente si è reso protagonista non ha, quindi, impedito all’organo di accusa diprocedere, nel corso del giudizio abbreviato, in via autonoma, all’integrazionedell’imputazione formulata nei riguardi dei due imputati mediante lacontestazione del concorrente delitto di ricettazione dell’arma.

Palesementeinconferente è, ancora, il riferimento alla trasmissione degli atti cui il decidenteavrebbe dovuto dare corso ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. nel momento incui avesse apprezzato la mancata contestazione del delitto di cui all’art. 648 cod.pen.

La disposizione da ultimo richiamata opera, invero, allorquando lo specificofatto portato alla cognizione del giudice risulti, all’esito della verificadibattimentale, diverso, nei suoi elementi strutturali, rispetto a come contestatoed impone di procedere, con ordinanza, alla restituzione degli atti al Pubblicoministero.

Detta disposizione non trova, pertanto, applicazione nei casi nei quali,come quello in esame, le risultanze dibattimentali delineino l’emersione di undiverso fatto storico, reputato meritevole di verifica in sede penale.4.

Parzialmente meritevole di condivisione risulta il quarto motivo di ricorso.4.1.

Va premesso che il giudice, operata una sintetica ricostruzionedella condotta delittuosa della quale i due imputati si sono macchiati, ha ritenutodi riconoscere a loro favore le circostanze attenuanti generiche e di escludere larecidiva specifica e reiterata in contestazione «tenuto conto delle dichiarazioniconfessorie rese all’udienza di convalida».4.2.

Costituisce espressione di un consolidato orientamentoermeneutico cui questo Collegio intende dare continuità il principio secondo ilquale la confessione offerta dall’imputato rientri potenzialmente tra gli elementipositivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti genericheche, com’è noto, rappresentano uno strumento di individualizzazione dellarisposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o dellapersonalità del suo autore, tali da rendere necessaria la mitigazione dellarisposta sanzionatoria, che non siano stati espressamente previsti da altradisposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di unsubstrato cognitivo e, soprattutto, di una adeguata motivazione, nel senso che èda escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice diriduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi evalorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti delgiudizio.Orbene, è indubbio che l’apparato motivazionale al riguardo offerto daldecidente sia oltremodo sintetico ma non può, pur tuttavia, non evidenziarsi invia preliminare come la censura difensiva veicolata a mezzo del presente ricorso– con la quale si è sostenuto che la confessione operata dai due imputati non hapresentato connotati di spontaneità, tali da denotare l’attivarsi, in capo aglistessi, di un’effettiva resipiscenza meritevole di positiva considerazione in sede dideterminazione della pena – presenti connotati di patente genericità tali darenderla insuscettibile di valutazione.

La parte ricorrente è, infatti, venuta menoall’onere di allegazione degli atti processuali attraverso i quali avrebbe dovutosupportare la prospettazione operata.4.3.

Considerazioni diverse possono, invece, formularsi quanto algiudizio in punto di recidiva contestata ai due imputati.Va ribadito che l'esclusione della recidiva facoltativa contestata imponga unospecifico onere motivazionale da parte del giudice che non può ritenersi sia statoanche implicitamente assolto – giudizio, quest’ultimo, che può formularsi ove nelcorpo della motivazione si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisitidi riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (cfr., tra le altre,Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc.

Alessio, Rv. 272040 -01) – atteso che il richiamo all’intervenuta confessione è circostanza di fatto deltutto eccentrica rispetto al verso del giudizio che la contestazione della recidivaimpone al decidente.4.4.

Il quinto dei motivi posti a fondamento del ricorso è meritevoledi accoglimento.

Il delitto di porto di arma clandestina contestato in fatto ai dueimputati risulta, infatti, punito con «la pena della reclusione da due a otto anni ela multa da lire trecentomila a lire tre milioni» (art. 23, quarto comma, legge110/75).

Affetta da un conclamato errore è, pertanto, la determinazione dellasanzione operata dal decidente nella parte in cui questi ha quantificato la penabase sulla quale apportare la diminuzione per le circostanze generiche e per lasuccessiva diminuente per il rito prescelto nella misura - illegale perché inferioreal minimo edittale - di anno uno di reclusione.5.

Sulla scorta di quanto evidenziato, si impone l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, in diversacomposizione, libero nell’esito ma emendato dalle superiori criticità, di ordinegiuridico e motivazionale, inficianti il giudizio in punto di recidiva ed in relazioneal trattamento sanzionatorio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della recidiva e altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 30/10/2025 del Tribunale di Pisanel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Luperini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Pisa, in composizionemonocratica, pronunciando ex artt. 438 e 449 cod. proc. pen., ha dichiarato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cuiagli artt. 3 e 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, e, ritenuto il vincolodella continuazione, concesse le attenuanti generiche, esclusa la recidivaspecifica e reiterata loro contestata, li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesisei e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, così ridotta per effettodella scelta del rito.2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Firenze,dopo aver preliminarmente invocato la correzione dell’errore materiale che inficiail capo di imputazione («laddove, invece dell’erronea indicazione di cui art. 23,terzo comma, legge 110/75, debba correttamente scriversi art. 23, quartocomma, legge 110/75, trattandosi chiaramente di porto abusivo in luogo apertoal pubblico»), propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Errata interpretazione ed applicazione della legge in relazioneall’intervenuta assoluzione dall’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 4,secondo comma, legge n. 694/74.Il ricorrente premette che il Giudice ha ritenuto di non affermare la penaleresponsabilità dei due imputati in relazione alle «ulteriori norme richiamate dalcapo di imputazione di cui alla legge n. 694/74» poiché le ha «ritenute assorbitedalle ulteriori norme speciali in contestazione». Lamenta l’erroneità di dettasoluzione atteso che l’art. 4 della legge n. 694/74 regola, al suo secondo comma,la circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite che non èrichiamata in seno alla fattispecie di cui all’art. 23 legge n. 110/75 e che, infatto, risulta invece contestata ai due imputati («che l’aggravante sia contestatain fatto e quindi dovesse essere oggetto di valutazione e decisione da parte delgiudice non pare revocabile in dubbio…il capo di imputazione contesta agliimputati una condotta in concorso simultanea e contestuale per essere statientrambi colti in attività di bracconaggio»).2.2. Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazionedegli artt. 441, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 423 cod. proc.pen. o, in subordine, all’art. 521 cod. proc. pen.Il ricorrente censura che il giudice avrebbe dovuto rilevare che la condottaascritta agli imputati ha integrato anche gli estremi dell’ulteriore fattispeciedelittuosa di cui all’art. 648 cod. pen. Lamenta, per l’effetto, che il decidenteavrebbe dovuto invitare il Pubblico ministero ad arricchire l’imputazione e, incaso di diniego, avrebbe dovuto restituirgli gli atti o, comunque, «in subordine…disporne la trasmissione» ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen.2.3. Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 69cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale contesta, ancora, che il decidente haapplicato a favore dei due imputati le circostanze attenuanti generichesottraendole al giudizio di comparazione con la circostanza aggravante ad effettospeciale di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 694/74, contestata, comedetto, in fatto nel capo di imputazione.2.4. Carenza o contradditorietà della motivazione quanto all’esclusione dellarecidiva ed alla concessione di attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] generale lamenta, inoltre, che il giudice ha escluso larecidiva e concesso le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. esaltandounicamente il fatto che gli imputati abbiano reso dichiarazioni confessorie nelcorso dell’udienza di convalida - circostanza ritenuta, di contro, dallagiurisprudenza di legittimità avere valenza neutra - e ricorrendo, così, amotivazione meramente apparente. Non ha, infatti, esplicitato le ragioni sullascorta delle quali possa attribuirsi agli imputati una vera e propria resipiscenzaed ha trascurato di considerare la rilevante gravità della condotta commessa.2.5 Errata applicazione ed interpretazione dell’art. 23 legge n. 110/75 inrelazione alla pena edittale.La parte pubblica ricorrente lamenta, infine, che il Giudice è incorso in errorenel determinare la pena posto che ha considerato, quale minimo edittale per ildelitto di cui all’art. 23, quarto comma, legge 110/75 la pena di anno uno direclusione, mentre, a decorrere dal 1° luglio 2021, essa è stata elevata ad annidue di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni ed in relazione aimotivi di seguito esposti.2. La prima delle doglianze sulla quale il ricorso è fondato – e la terza chead essa è intimamente correlata – sono manifestamente infondate. Comecorrettamente evidenziato dal decidente nel corpo della motivazione dellasentenza, il richiamo operato nel capo di imputazione al reato di cui agli artt. 12e 14 della legge 694/74 costituisce, all’evidenza, il frutto di un mero erroremateriale. Detto apparato normativo, che peraltro si compone di appena seiarticoli, disciplina, infatti, il porto delle armi a bordo degli aeromobili. Patenteappare, pertanto, l’eccentricità di dette disposizioni rispetto al fatto storicoascritto ai due ricorrenti, imputati di aver portato in luogo pubblico due fucili alfine di esercitare la caccia all’interno di una zona protetta. Non può nonaggiungersi, poi, che l’art. 4 della legge 697/74, al suo secondo comma, inveronemmeno rievocato nel capo di imputazione, non regola, diversamente daquanto rappresentato dalla parte pubblica ricorrente, alcuna circostanzaaggravante potenzialmente applicabile al caso in esame (esso, infatti, stabilisceche «restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteried alle responsabilità del comandante dell’aeromobile»). Del tutto condivisibile siipotizzato che l’organo di accusa, nell’esercitare l’azione penale, avesse intesocontestare gli artt. 12 e 14 della diversa legge n. 497/74 che sanzionano il reatodi porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, reato che, in coerenza agliapprodi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nel suo più autorevoleconsesso (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La, Rv. 270902 – 01), avrebbe, overitenuto effettivamente contestato, dovuto in ogni caso ritenersi assorbito neldelitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina di cui all’art. 23 legge 18aprile 1975 n. 110.3. Identicamente inammissibile è la seconda censura veicolata a mezzo delricorso. L’art. 423, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 441 dellostesso codice, faculta il Pubblico ministero a richiedere la modificadell’imputazione allorché emerga un «reato connesso a norma dell’art. 12,comma 1, lettera b)» senza dover attendere o soggiacere ad un’esplicitasollecitazione promanante dal Giudice procedente. La diversa opzionericostruttiva sulla quale la parte ricorrente ha fondato la propria censura è,pertanto, radicalmente sfornita di copertura normativa. L’omissione della quale ildecidente si è reso protagonista non ha, quindi, impedito all’organo di accusa diprocedere, nel corso del giudizio abbreviato, in via autonoma, all’integrazionedell’imputazione formulata nei riguardi dei due imputati mediante lacontestazione del concorrente delitto di ricettazione dell’arma. Palesementeinconferente è, ancora, il riferimento alla trasmissione degli atti cui il decidenteavrebbe dovuto dare corso ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. nel momento incui avesse apprezzato la mancata contestazione del delitto di cui all’art. 648 cod.pen. La disposizione da ultimo richiamata opera, invero, allorquando lo specificofatto portato alla cognizione del giudice risulti, all’esito della verificadibattimentale, diverso, nei suoi elementi strutturali, rispetto a come contestatoed impone di procedere, con ordinanza, alla restituzione degli atti al Pubblicoministero. Detta disposizione non trova, pertanto, applicazione nei casi nei quali,come quello in esame, le risultanze dibattimentali delineino l’emersione di undiverso fatto storico, reputato meritevole di verifica in sede penale.4. Parzialmente meritevole di condivisione risulta il quarto motivo di ricorso.4.1. Va premesso che il giudice, operata una sintetica ricostruzionedella condotta delittuosa della quale i due imputati si sono macchiati, ha ritenutodi riconoscere a loro favore le circostanze attenuanti generiche e di escludere larecidiva specifica e reiterata in contestazione «tenuto conto delle dichiarazioniconfessorie rese all’udienza di convalida».4.2. Costituisce espressione di un consolidato orientamentoermeneutico cui questo Collegio intende dare continuità il principio secondo ilquale la confessione offerta dall’imputato rientri potenzialmente tra gli elementipositivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti genericheche, com’è noto, rappresentano uno strumento di individualizzazione dellarisposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o dellapersonalità del suo autore, tali da rendere necessaria la mitigazione dellarisposta sanzionatoria, che non siano stati espressamente previsti da altradisposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di unsubstrato cognitivo e, soprattutto, di una adeguata motivazione, nel senso che èda escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice diriduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi evalorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti delgiudizio.Orbene, è indubbio che l’apparato motivazionale al riguardo offerto daldecidente sia oltremodo sintetico ma non può, pur tuttavia, non evidenziarsi invia preliminare come la censura difensiva veicolata a mezzo del presente ricorso– con la quale si è sostenuto che la confessione operata dai due imputati non hapresentato connotati di spontaneità, tali da denotare l’attivarsi, in capo aglistessi, di un’effettiva resipiscenza meritevole di positiva considerazione in sede dideterminazione della pena – presenti connotati di patente genericità tali darenderla insuscettibile di valutazione. La parte ricorrente è, infatti, venuta menoall’onere di allegazione degli atti processuali attraverso i quali avrebbe dovutosupportare la prospettazione operata.4.3. Considerazioni diverse possono, invece, formularsi quanto algiudizio in punto di recidiva contestata ai due imputati.Va ribadito che l'esclusione della recidiva facoltativa contestata imponga unospecifico onere motivazionale da parte del giudice che non può ritenersi sia statoanche implicitamente assolto – giudizio, quest’ultimo, che può formularsi ove nelcorpo della motivazione si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisitidi riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (cfr., tra le altre,Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Alessio, Rv. 272040 -01) – atteso che il richiamo all’intervenuta confessione è circostanza di fatto deltutto eccentrica rispetto al verso del giudizio che la contestazione della recidivaimpone al decidente.4.4. Il quinto dei motivi posti a fondamento del ricorso è meritevoledi accoglimento. Il delitto di porto di arma clandestina contestato in fatto ai dueimputati risulta, infatti, punito con «la pena della reclusione da due a otto anni ela multa da lire trecentomila a lire tre milioni» (art. 23, quarto comma, legge110/75). Affetta da un conclamato errore è, pertanto, la determinazione dellasanzione operata dal decidente nella parte in cui questi ha quantificato la penabase sulla quale apportare la diminuzione per le circostanze generiche e per lasuccessiva diminuente per il rito prescelto nella misura - illegale perché inferioreal minimo edittale - di anno uno di reclusione.5. Sulla scorta di quanto evidenziato, si impone l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, in diversacomposizione, libero nell’esito ma emendato dalle superiori criticità, di ordinegiuridico e motivazionale, inficianti il giudizio in punto di recidiva ed in relazioneal trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della recidiva e altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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