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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35110/2022

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seguente ORDINANZA pL yok-t sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAA.9 n (&) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci di reclusione, partendo dalla pena base del reato ritenuto più grave (art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998), ai sensi dell'art.81 cod. pen. di anni uno di reclusione, con aumento per la continuazione di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., poi ridotta per la scelta del rito a quella in concreto irrogata.

2. Considerato che avverso la sentenza indicata il difensore deduce l'illegalità della pena perché determinata partendo come pena base, da quella di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998, mentre reato di maggiore gravità andava individuato nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché punito con pena nel massimo più grave (anni cinque di reclusione).

3. Ritenuto che con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

3.1. Rilevato, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

3.2. Ritenuto che l'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, non rileva nel caso di specie, posto che non deriva dal dedotto errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti, non ravvisandosi, peraltro, nessuna conseguenza rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo (Sez. 3, n. 2207 del 14/12/2011, dep. 2012, Morelli, Rv. 251898 in tema di individuazione di reato base meno grave, rispetto a quello indicato come satellite).

4. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA pL yok-t sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAA.9 n (&) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci di reclusione, partendo dalla pena base del reato ritenuto più grave (art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998), ai sensi dell'art.81 cod. pen. di anni uno di reclusione, con aumento per la continuazione di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., poi ridotta per la scelta del rito a quella in concreto irrogata. 2. Considerato che avverso la sentenza indicata il difensore deduce l'illegalità della pena perché determinata partendo come pena base, da quella di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, mentre reato di maggiore gravità andava individuato nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché punito con pena nel massimo più grave (anni cinque di reclusione). 3. Ritenuto che con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.1. Rilevato, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. 3.2. Ritenuto che l'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, non rileva nel caso di specie, posto che non deriva dal dedotto errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti, non ravvisandosi, peraltro, nessuna conseguenza rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo (Sez. 3, n. 2207 del 14/12/2011, dep. 2012, Morelli, Rv. 251898 in tema di individuazione di reato base meno grave, rispetto a quello indicato come satellite). 4. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere
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