CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emonte, depositata il 20.01.2016;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camerale del 28 gennaio 2016;L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA] gli atti di contestazione con cui era stata irrogata,alla società di persone ed alla sua consulente, la sanzione di € 150.000,00per ciascuno dei destinatari.RGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7822 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026Gli atti di contestazione trovavano origine nei controlli eseguiti presso ilData pubblicazione 03/04/2026Consorzio [OSCURATO:PERSONA], associazione di imprese di cui laImmobiliare Perron era partecipe, e nell’avviso d’accertamento con cuil’Agenzia delle entrate aveva contestato per l’anno d’imposta 2005l’insussistenza di un credito Iva, derivante da una nota di debito di €750.000,00, emessa dal Consorzio, ma manualmente integrata conl’aggiunta di Iva, nella misura di € 150.000,00, corrispondente al 20% delprimo importo, così che nella suddetta nota il totale addebitato risultava pariad € 900.000,00. L’Iva così aggiunta, annotata nel registro Iva acquisti, erastata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a compensazione dell’Iva a debitodel quarto trimestre 2005.In occasione dell’attività di verifica la consulente della società, RitaMassa, dichiarò che lo studio di cui era titolare aveva provveduto amodificare manualmente la nota di debito, avvertendo telefonicamente ilConsorzio emittente. Essendo emersa, oltre che la irrituale regolarizzazionedella documentazione fiscale, l’omesso versamento dell’Iva a debito cosìriportata, l’erario, oltre che recuperare dalla società il credito Iva nonspettante, applicò alla società ed alla consulente, a quest’ultima perconcorso ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 472 del 1997, la sanzione di €150.000,00 - ex art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997, pari all’importo dell’Ivadichiarata e compensata, non spettante.La società e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvisi di irrogazione dellesanzioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, che consentenza n. 39/2013 accolse le ragioni della [OSCURATO:PERSONA], che nellemore aveva proceduto a definire la propria posizione ai sensi dell’art. 2,comma 5, del d.lgs. n. 218/1997, con pagamento dell’imposta e dellasanzione, come ridotta ai sensi del procedimento per adesione cui avevafatto ricorso, e rigettò le ragioni della Massa, riconoscendo il suo concorsonell’illecito.Quest’ultima propose appello avverso la sentenza dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Piemonte, accolto con sentenza n.59/2016.Il giudice regionale ha ritenuto che la sentenza di primo grado nonavesse dato risposta alle doglianze sollevate dall’appellante circa la ritualitàdella notifica dell’atto di contestazione. Ha inoltre rilevato che «avendo laRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7825/2016Numero sezionale 834 3/2026Numero di raccolta generale 8372/2026Data pubblicazione 03/04/2026società Perron pagato la sanzione come era già stato riconosciuto dai Giudicidel primo grado, tale pagamento doveva considerarsi liberatorio per tutti isoggetti coobbligati, quindi anche per l’odierna appellante, comechiaramente stabilito dall’art. 11 del Dlgs 472/97, già dianzi citato, che cosìrecita: “il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione enel caso siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piùgrave, estingue l’obbligazione indicata nel comma 1”. Quindi di conseguenzail pagamento effettuato dalla Perron, ha efficacia liberatoria nei confrontidella signora [OSCURATO:PERSONA].».L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza conricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso lacontribuente.All’esito dell’adunanza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è statariservata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 324, 329 e 331 c.p.c., 53, comma 2, e 54del d.lgs. n. 54671992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza sarebbe erronea laddove, pur avendo l’ufficio eccepito ildifetto di contraddittorio nel giudizio d’appello, per inosservanza dellitisconsorzio processuale con la [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha ritenutocorrettamente instaurato il processo, riconoscendo l’efficacia di giudicatointerno della sentenza di primo grado, laddove l’ufficio non aveva impugnatola statuizione favorevole alla società, cui era stato riconosciuto che null’altroera dovuto a titolo di sanzioni, per aver definito la sua posizione ex l. 218del 1997.Il motivo è infondato. Premesso che risulta incontestato che la societàaveva provveduto a definire la propria posizione, sia in riferimento allamaggiore iva contestata per l’anno d’imposta 2005, sia con riguardo allasanzione irrogata, al cui pagamento aveva proceduto in misura ridotta graziealla adesione al procedimento disciplinato dalla l. 218/1997; e premesso chealtrettanto incontestato è il mancato appello dell’ufficio avverso lastatuizione del giudice di primo grado sulla posizione della compaginesociale, nella specie trova applicazione il principio di diritto, secondo cui, intema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53,RGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7842 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra causeData pubblicazione 03/04/2026inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regoleprocessualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nellecause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confrontidi quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazioneall'appello sia venuto meno (Sez. U, 30 aprile 2024, n. 11676).Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato la violazione degliartt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 324 c.p.c., 118 e 124 disp. att.c.p.c., 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.La pronuncia sarebbe incomprensibile laddove, criticando la decisione diprimo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile il raddoppio dei terminiai fini della tempestività dell’accertamento, senza tuttavia nulla argomentaresul contenuto della notifica dell’atto impugnato, non chiarisce se il giudiced’appello abbia ritenuto erronea la sentenza di primo grado sul punto, attesoche le ragioni della contribuente hanno trovato accoglimento perl’invocazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, in ragionedell’asserita efficacia estintiva del pagamento operato dalla società. In ognicaso il richiamo alla ritualità del procedimento notificatorio sarebbe privo diesposizione dell’iter logico-giuridico per pervenire alla conclusione della suairregolarità. Inoltre, il richiamo all’art. 11 cit. sarebbe del tutto errato, perchéalla Massa era stata contestata la sanzione non già ai sensi di quella norma,ma in forza del concorso nell’illecito, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 472 cit.Il motivo è fondato per quanto appresso chiarito.La sentenza d’appello è certamente criptica, laddove, dalla lettura deicapoversi quinto e sesto di pag. 3 (ultima pagina del provvedimento),prospetta che il giudice di primo grado non si sarebbe affatto occupato delledoglianze pur formulate dalla contribuente sui vizi di notificazione dell’avvisodi contestazione della sanzione. Anche senza soffermarsi su quanto talebreve considerazione abbia inciso sulla statuizione di accoglimento delricorso (se cioè, nell’economia della decisione favorevole alla contribuente,la questione della ritualità della notifica abbia inciso sull’accoglimento delricorso, o se tale accoglimento trovi fondamento solo sulle argomentazionispese nel sesto capoverso della sentenza), è certo che rilevare che il giudicedi primo grado non si fosse pronunciato sulla ritualità della notifica, senzaRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7852 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026poi a sua volta pronunciarsi in argomento, prospetta quanto meno unaData pubblicazione 03/04/2026assenza di statuizione sul punto, perché la questione è rimasta, anche ingrado d’appello, priva di risposta. Pertanto, quando non del tutto assente,essa va considerata come una motivazione apparente.Il motivo è poi senz’altro fondato con riguardo alla seconda questionesviluppata, ossia l’erroneità della decisione d’appello laddove il giudice haricondotto la ragione d’accoglimento del ricorso della contribuente alladisciplina dell’art. 11, comma quattro, del d.lgs. n. 472 del 1997, rationetemporis vigente.Dalla lettura piana dell’avviso d’accertamento, riportato in gran partenel ricorso per osservanza dell’obbligo di specificità dei motivi, è datoevincere che la sanzione irrogata alla consulente [OSCURATO:PERSONA] è statacomminata a titolo di concorso nell’illecito, ai sensi dell’art. 9 della disciplinasanzionatoria. Esulava del tutto, pertanto, la disciplina prevista dall’art. 11,commi 1 e 4, del d.lgs. 472 cit., che sostanzialmente si collega ad unrapporto organico, o di esso negozialmente sostitutivo, tra l’autoredell’illecito ed il soggetto -individuale o sociale- nel cui interesse ha agitol’autore della violazione, consacrando un vincolo di solidarietà tra il primo edil secondo.Nel caso di specie, invece, la lettura delle motivazioni per l’applicazionedelle sanzioni, alla società di persone ed alla consulente, rende palese chequest’ultima è stata sanzionata per il concorso nella violazione, conconseguente applicazione della sanzione per ciascuno dei concorrenti, e nonper un vincolo di solidarietà.Il motivo va dunque accolto.Con il terzo motivo l’erario si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2, 9, 11 e 20 del d.lgs. n. 472/1997, 5, comma 4, del d.lgs. n.471/1997, 57 comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, 331 c.p.p., 4, del d.lgs.74/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe inficiata da una pluralità di errores in iudicando,quanto alla tempestività dell’esercizio dei poteri di accertamento ed aipresupposti del raddoppio dei termini, in presenza di condotte perfezionantiastrattamente fatti penalmente rilevanti.Laddove il giudice d’appello afferma che quello di primo grado avrebbe“capziosamente” ritenuto legittima l’applicazione del raddoppio dei terminiRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7862 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026per l’esercizio del potere accertativo, il motivo ora al vaglio del collegio deveData pubblicazione 03/04/2026riconoscersi per fondato.A tal fine è sufficiente rammentare che l'art. 37, comma 24, del d.l. n.223 del 2006, convertito con modificazioni in l. n. 248 del 2006, integrandoil terzo comma dell'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, aveva previsto, per leipotesi in cui la violazione fiscale comportasse l’obbligo di denuncia per unodei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., chegli ordinari termini di decadenza per l'accertamento raddoppiasserorelativamente al periodo di imposta, in cui fosse stata commessa laviolazione. L'art. 37, comma 25, del d.l. n. 223 cit. introdusse analogadisposizione in materia di Iva, con modifica dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972.Sono queste le disposizioni applicabili al caso di specie, benchél’accertamento per cui è causa afferisca al 2005, cioè ad un periodo diimposta antecedente quello nel quale la normativa è stata introdotta. Ciò inquanto, ai sensi dell’art. 37, comma 26, del d.l. citato, il raddoppio deitermini si applicava dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata invigore del decreto-legge, fossero ancora pendenti i termini ordinari perl'accertamento.Deve invece escludersi l’applicabilità delle modifiche introdotte dall'art.2, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha circoscritto ilraddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cuila denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all'autoritàgiudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere diaccertamento; nonché quelle introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132,della l. 28 dicembre 2015, n. 208, con cui infine è stata soppressa ladisciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari.Quanto alla prima modifica perché, in virtù dell'apposita norma disalvaguardia, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 cit., la stessa non si applicaalle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificatiprima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il31 dicembre 2015, quale quella per cui è causa (notifica risalente al 28novembre 2012). Quanto alla seconda perché il regime transitorio previstodalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, qualiRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7872 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicateData pubblicazione 03/04/2026violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata otrasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito nelprimo periodo del medesimo comma 132 - riguarda solo le fattispecie nonregolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia statonotificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 128del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento,dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e deglialtri atti impugnabili, con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesaimpositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di taledecreto (cfr. Cass., 3 agosto 2023, n. 23662; 14 maggio 2018, n. 11620;16 dicembre 2016, n. 26037; 9 agosto 2016, n. 16728).Individuata la disciplina applicabile al caso di specie, il raddoppio deitermini, con la sola esclusione dell’irap, deriva dal mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc.pen., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia,dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restandoirrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o siaintervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna(cfr. Cass., 13 settembre 2018, n. 22337; 30 maggio 2016, n. 11171; 2luglio 2020, n. 13481).Il principio trova riscontro nella sentenza 20 luglio 2011, n. 247, dellaCorte Costituzionale, secondo cui l'unica condizione per il raddoppio deitermini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovràcontrollare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza deipresupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, unavalutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la lororicorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agitocon imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delledisposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampiotermine di accertamento» (cfr. anche Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).RGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 782 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026Il raddoppio infatti attiene solo alla commisurazione del termine diData pubblicazione 03/04/2026accertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamentedalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una specialecondizione obiettiva, senza che all'Ufficio sia riservato alcun margine didiscrezionalità per la loro applicazione.Non vi è dunque neppure obbligo di esternare le ragioni in base alle qualil'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazioneda scelte discrezionali.Il raddoppio dei termini afferisce tanto alle imposte quanto alle sanzioni,considerato che proprio l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015,richiama espressamente la materia delle sanzioni tra quelle per le quali si faaddirittura salva la pregressa disciplina, così come introdotta dal d.l. del2006.Sulle solide basi della disciplina appena illustrata questa Corte hapertanto affermato che i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, comemodificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviatao tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati,relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta,che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella partein cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti cheirrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio deitermini, se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale ildiritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112Cost. (Cass., 19 dicembre 2019, n. 33793; 15 settembre 2022, n. 27250).È dunque esclusa, quanto al caso di specie, ogni diversa interpretazionedella disciplina applicabile, e conseguentemente qualunque dubbio sullatempestività dell’esercizio del potere accertativo da partedell’amministrazione finanziaria. Ne discende anche l’inutilità dell’esame delRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7892 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026motivo sotto il profilo della applicabilità, al caso di specie, della previsioneData pubblicazione 03/04/2026normativa contenuta nell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.Con il quarto motivo l’amministrazione finanziaria ha denunciato laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, preleggi, 1 e 2 del d.lgs. n.218/1997, 2, 9, 11 e 20 del d.lgs. n. 472/1997, 5, comma 4 del d.lgs. n.471/1997, 8 del d.P.R. n. 322/1998, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.La pronuncia sarebbe errata, sempre in riferimento al passaggio dellamotivazione nel quale si considera che «avendo la società Perron pagato lasanzione come è già stato riconosciuto dai Giudici del primo grado, talepagamento deve considerarsi liberatorio per tutti i soggetti coobbligati,quindi anche per l’odierna appellante, come chiaramente stabilito dall’art.11 del Dlgs 472/97, già dianzi citato, che così recita: “il pagamento dellasanzione da parte dell’autore della violazione e nel caso siano state irrogatesanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, estingue l’obbligazioneindicata nel comma 1”. Quindi di conseguenza il pagamento effettuato dallaPerron, ha efficacia liberatoria nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA].». ilragionamento del giudice regionale sarebbe erroneo per non aver tenutoconto della disciplina prescritta dall’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 in tema diconcorso di persone nell’illecito, e per aver valorizzato, al contrario, ilcontenuto dell’art. 11, comma 4, della medesima normativa, del tuttoestraneo invece alla fattispecie per cui è causa e alle contestazioni elevatenei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo, in considerazione delle ragioni esposte nella trattazione delsecondo motivo, è altrettanto fondato. Né ha pregio quanto sostenuto dalladifesa della controricorrente, secondo la quale l’art. 9 cit. regolerebbe ilconcorso nell’illecito nelle sole ipotesi in cui il contribuente e il soggettoconcorrente sarebbero solo persone fisiche. Si tratta di affermazione deltutto errata, essendo incontestabile, nella giurisprudenza e nella dottrina,che la norma e la disciplina sul concorso, ratione temporis vigente ecomunque applicabile al caso di specie, quanto alle società di persone, èimperniata sulle regole proprie della responsabilità personale, conconseguente applicazione dei principi di cui alla suddetta norma, senza chein questa ipotesi possa aver inciso l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (relativaalle società persone giuridiche). E comunque, come già chiarito, nel caso diRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 71802 5/2016Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 8372/2026specie la controricorrente è stata qui chiamata a rispondere non giàData pubblicazione 03/04/2026nell’alveo di un rapporto organico con la compagine sociale, bensì ai sensidell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.Con il quinto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Oltre che per gli errori digiudizio e processuali già denunciati, la sentenza sarebbe errata per la palesecarenza motivazionale afferente i fatti esaminati.A parte che le questioni in esso trattate sarebbero assorbite per quantogià vagliato con riguardo agli altri motivi, trattasi di una censurainammissibile, perché formulata ai sensi del parametro del vizio dimotivazione, che, ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 54, primocomma, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012 circoscrive il sindacato di legittimitàalla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che siconvertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e dannoluogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazionepuò essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015,n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Nel caso di specie le questioni propostenon richiamano fatti storici, ma più propriamente valutazioni di elementi,che dunque esulano dal perimetro del vizio di motivazione impugnabile insede di legittimità.In definitiva il ricorso va accolto quanto al secondo, terzo e quartomotivo, con rigetto del primo e inammissibilità del quinto motivo. Lasentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustiziatributaria di II grado del Piemonte, che, in diversa composizione,provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,all’esame dell’appello erariale, tenendo conto dei principi di diritto enunciatiin motivazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigetta il primo e dichiarainammissibile il quinto. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustiziaRGN 7825/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7825/2016Numero sezionale1 814 3/2026Numero di raccolta generale 8372/2026Data pubblicazione 03/04/2026tributaria di secondo grado del Piemonte, cui demanda, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 7825/2016Consigliere rel. Federici