Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 60/1972
ECLI:IT:COST:1972:60
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di quattro persone
imputate del delitto di tentato ratto a fine di matrimonio di una donna
non coniugata, il pretore di Ottaviano, con ordinanza 18 febbraio 1970,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma,
del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno
a tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per
fine di matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla
stessa sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai
danni di una persona di sesso maschile in pari condizioni di età e
stato civile.
Quest'ultima ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso
del soggetto passivo, e in contrasto col principio di uguaglianza,
ricadrebbe, invece, nella previsione del delitto di sequestro di
persona, per il quale dall'articolo 605 dello stesso codice è
stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in
particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni.
Non essendosi costituita alcuna parte in giudizio, la questione è
stata esaminata nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972, ai
sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
:
Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale avente
ad oggetto un delitto di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di
una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano ha sollevato, in
riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui non prevede un identico trattamento
penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di
sesso maschile. In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il
solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da
configurare il reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605
dello stesso codice commina la più grave sanzione della reclusione da
sei mesi a otto anni.
Ma, così prospettata, la questione è manifestamente irrilevante
nel giudizio di merito in corso. Essa non concerne, invero, la norma
richiamata nell'imputazione (quella, appunto, di cui all'art. 522,
primo comma, c.p.), ma una norma diversa, riguardante fatto diverso da
quello della cui cognizione è investito il giudice a quo ed estranea
al thema decidendum.
La soluzione della questione non riveste, quindi, il carattere di
necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di
merito (quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87) e deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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