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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 60/1972

ECLI:IT:COST:1972:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di quattro persone imputate del delitto di tentato ratto a fine di matrimonio di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano, con ordinanza 18 febbraio 1970, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla stessa sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai danni di una persona di sesso maschile in pari condizioni di età e stato civile.

Quest'ultima ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, e in contrasto col principio di uguaglianza, ricadrebbe, invece, nella previsione del delitto di sequestro di persona, per il quale dall'articolo 605 dello stesso codice è stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni.

Non essendosi costituita alcuna parte in giudizio, la questione è stata esaminata nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972, ai sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte. : Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale avente ad oggetto un delitto di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede un identico trattamento penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di sesso maschile.

In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da configurare il reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605 dello stesso codice commina la più grave sanzione della reclusione da sei mesi a otto anni.

Ma, così prospettata, la questione è manifestamente irrilevante nel giudizio di merito in corso.

Essa non concerne, invero, la norma richiamata nell'imputazione (quella, appunto, di cui all'art. 522, primo comma, c.p.), ma una norma diversa, riguardante fatto diverso da quello della cui cognizione è investito il giudice a quo ed estranea al thema decidendum.

La soluzione della questione non riveste, quindi, il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di quattro persone imputate del delitto di tentato ratto a fine di matrimonio di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano, con ordinanza 18 febbraio 1970, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla stessa sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai danni di una persona di sesso maschile in pari condizioni di età e stato civile. Quest'ultima ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, e in contrasto col principio di uguaglianza, ricadrebbe, invece, nella previsione del delitto di sequestro di persona, per il quale dall'articolo 605 dello stesso codice è stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni. Non essendosi costituita alcuna parte in giudizio, la questione è stata esaminata nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972, ai sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte. : Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale avente ad oggetto un delitto di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede un identico trattamento penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di sesso maschile. In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da configurare il reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605 dello stesso codice commina la più grave sanzione della reclusione da sei mesi a otto anni. Ma, così prospettata, la questione è manifestamente irrilevante nel giudizio di merito in corso. Essa non concerne, invero, la norma richiamata nell'imputazione (quella, appunto, di cui all'art. 522, primo comma, c.p.), ma una norma diversa, riguardante fatto diverso da quello della cui cognizione è investito il giudice a quo ed estranea al thema decidendum. La soluzione della questione non riveste, quindi, il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve dichiararsi inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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