CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 05347/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3523/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla piazza delle [OSCURATO:PERSONA], 23, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso ORIDNANZA CORTE diCASSAZIONE N. 3108/2023 depositata in data 1 febbraio2023: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui ha omesso la distrazione delle spese del del giudizio di legittimità in favore del procuratore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Muccio, nonostante specifica istanza formulata in calce al controricorso depositato. L’Agenzia delle entrate con controricorso si è rime ssa alle valutazione della Corte. Considerato che: Il ricorso è ammissibile e fondato. La Corte ha chiarito che è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(ex plurimis cfr. Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200). Risulta dagli atti che il contribuente nelle conclusioni del controricorso aveva chiesto espressamente l’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza della Corte, pur disponendo la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore del controricorrente, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Va, quindi, accolto il ricorso e disposta la correzione dell’ordinanza in epigrafe inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge» le seguenti parole: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario». Non deve provvedersi sulle spese poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle stesse (Cass. ,Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 3108del 2023 depositata in data 1 febbraio 2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge» , le seguenti parol e: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatari