CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20443/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1718/14/2017 , depositata il 29 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava, in data 4 marzo 2009, all’Agenzia delle Entrate di Parma, istanza di rimborso della maggiore imposta versata a titolo di IRPEF, pari a € 7.431,00, [OSCURATO:PERSONA] 1999 R.G. N.20443/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trattenuta in eccesso sulla somma liquidata dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA], essendo stata erroneamente determinata la base imponibile ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, non essendo stata operata la detrazione, nei limiti del 4% della retribuzione imponibile annua, dei contributi versati come dipendente. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente adìva l a Commissione tributaria provinciale di Parmala quale, con sentenza n. 83/07/2013, depositata il 22 aprile 2013, lo accoglieva e compensava integralmente le spese di giudizio. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale de ll’[OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n. 1718/14/2017, pronunciata l’11 aprile 2017 e depositata in segreteria il 29 maggio 2017 , rig ettava l’appello, con condannaal pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 10 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17, secondo comma, e dell’art. 48, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, vigente R.G. N.20443/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che, trattandosi di previdenza complementare facoltativa, sarebbe applicabile l’art. 48, secondo comma, lett. a) – ora art. 51 – e non l’art. 17, secondo comma, - ora art. 19 - del d.P.R. n. 917/1986, in quanto i contribuiti versati al fondo di previdenza complementare, essendo frutto di convenzione tra le parti, concorrerebbero pienamente a formare il reddito imponibile, vale a dire senza alcuna detrazione, diversamente da ciò che accade per le somme versate in virtù di rapporti previdenziali obbligatori. 7.L’unico motivo di ricorso è fondato. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, laddove un istituto bancario effettui, in favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale in un fondo di previdenza complementare, istituito per il proprio personale (qual è il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]) e in forza di accordo accessorio al rapporto d’impiego inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si genera è da includere nella categoria “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato, con conseguente assoggettamento dello stesso al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa. La base imponibile su cui calcolare l’imposta, pertanto, è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o R.G. N.20443/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass.12 dicembre 2022, n. 36153; Cass. 19luglio 2022, n. 22673; Cass. 26 maggio 2021, n. 14571; Cass. 1° luglio 2020, n. 13353;Cass. 10 dicembre 2020, n. 28125 ; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33827;Cass. 4 gennaio 2018, n. 124 ). Nel caso di specie, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate dafondi di previdenza complementare per ilpersonale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa(si v. Cass. 28 dicembre 2016, n. 27078) , restando fiscalmente esenti -a norma del d .P.R. n. 917 del 1986 , art. 48 nel testo vigente ratione temporis(oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. n. 124/2018; Cass. 7 maggio 2010, n.11156). In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 8. Consegue l’accoglimento del ricorso. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza del contribuente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.M. R.G. N.20443/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 per compensi, oltre spese