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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38313/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come non ci si trovi dinanzi ad un falso grossolano del documento d'identità oggetto della prima contestazione: nessuna prova decisiva è stata sottovalutata o pretermessa.

Il secondo ed il terzo motivo sono, inoltre, inammissibili per mancanza di interesse: la riqualificazione criminosa del reato contestato nella fattispecie meno grave del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. ha determinato effetti favorevoli nella sfera giuridica del ricorrente.

2. Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura eccepisce ragioni di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, là dove la Corte d'Appello ha ampiamente argomentato sul giudizio prognostico negativo, evidenziando l'inclinazione del ricorrente a rendere false dichiarazioni sulla sua identità, provata da ben tre condanne precedenti ai fatti per i quali è stato proposto ricorso.

3. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono i motivi di censura e si chiede venga dichiarata la prescrizione dei reati, ovvero, che il ricorso venga trattato in Sezione ordinaria: nessun argomento nuovo o diverso è stato prospettato rispetto a quanto già analizzato nei punti precedenti.3.1.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come non ci si trovi dinanzi ad un falso grossolano del documento d'identità oggetto della prima contestazione: nessuna prova decisiva è stata sottovalutata o pretermessa. Il secondo ed il terzo motivo sono, inoltre, inammissibili per mancanza di interesse: la riqualificazione criminosa del reato contestato nella fattispecie meno grave del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. ha determinato effetti favorevoli nella sfera giuridica del ricorrente. 2. Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura eccepisce ragioni di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, là dove la Corte d'Appello ha ampiamente argomentato sul giudizio prognostico negativo, evidenziando l'inclinazione del ricorrente a rendere false dichiarazioni sulla sua identità, provata da ben tre condanne precedenti ai fatti per i quali è stato proposto ricorso. 3. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono i motivi di censura e si chiede venga dichiarata la prescrizione dei reati, ovvero, che il ricorso venga trattato in Sezione ordinaria: nessun argomento nuovo o diverso è stato prospettato rispetto a quanto già analizzato nei punti precedenti.3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 38313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris