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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 13429/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29952/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. ENNIO Q. VISCONTI,20 -ST.

PIACC, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 333/2017 depositata il14/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro il decreto del 14 novembre 2017, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione allo stato passivo spiegata dalla banca, insinuatasi per il complessivo importo di € 601.755,55.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, articolo 2, comma 100, lettera a) della legge numero 662 del 1996, articolo 15 della legge numero 266 del 1997, articoli 5 e 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2012, articoli 1418 e 1419 c.c.

Il secondo mezzo denuncia vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, articolo 2697 c.c. ed articolo 93 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

Come risulta dall’intestazione del ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito a mezzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], «che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in autentica dr. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Bologna del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Repertorio n. 115840, Racc. 33105».

Ora, è cosa nota che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva ― come in questo caso ― di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione daproporsi (Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2018, n. 10266).

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29952/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. ENNIO Q. VISCONTI,20 -ST. PIACC, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 333/2017 depositata il14/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro il decreto del 14 novembre 2017, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione allo stato passivo spiegata dalla banca, insinuatasi per il complessivo importo di € 601.755,55. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, articolo 2, comma 100, lettera a) della legge numero 662 del 1996, articolo 15 della legge numero 266 del 1997, articoli 5 e 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2012, articoli 1418 e 1419 c.c. Il secondo mezzo denuncia vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, articolo 2697 c.c. ed articolo 93 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. Come risulta dall’intestazione del ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito a mezzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], «che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in autentica dr. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Bologna del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Repertorio n. 115840, Racc. 33105». Ora, è cosa nota che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva ― come in questo caso ― di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione daproporsi (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266). 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma