CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 612, comma 2 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità, desunta dall'omessa indicazione nelle querele delle generalità dell'autore del reato, è manifestamente infondato in quanto, per consolidata giurisprudenza, non è necessario che la querela contenga i dati identificativi della persona di cui si chiede la punizione (si veda, a riguardo, Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 13281, Rv 279073, secondo cui "è sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato") e rilevato, altresì, che il suddetto motivo di ricorso è inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto (pagg. 4 e 5); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.