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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34893/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (P.C.) chiede la condanna del ricorrente e si riporta come da conclusioni che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.C.) conclude riportandosi alle richieste del Procuratore Generale. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: ANNI' SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica che ha concluso come da verbale; - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA]; che hanno concluso tutti come da verbale d'udienza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 23/01/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (commesso a Rizziconi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 15104/2017) e gli infliggeva la pena di anni otto di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

1.1. Si trattava di una vicenda legata alla lite, che si era accesa tra Iannì e Romeo, per ragioni di vicinato.

Romeo aveva spinto con il piede una lattina verso l'abitazione di Iannì; alle sue rimostranze la vittima affermava che per difendersi era entrata in garage alla ricerca di un bastone, senza, tuttavia, rinvenirlo.

Uscita in strada, aveva visto Iannì prelevare dalla vettura un martello da muratore, con il quale lo aveva minacciato. [OSCURATO:PERSONA], a bordo della vettura, si era messo in movimento ed era transitato al fianco di Romeo; aveva fatto retromarcia e a velocità sostenuta aveva investito Romeo, provocandogli gravi lesioni al costato, alle gambe e alla testa, con una prognosi di 40 giorni.

Avverso la sentenza il ricorso per cassazione del P.M. presso il Tribunale di Palmi era stato convertito in appello ed era volto a censurare il trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale.

Infatti, affermava il ricorrente che il Tribunale aveva prima calcolato la pena prevista per l'omicidio e, dunque, applicato l'aumento per il combinato disposto degli artt. 577, comma 4, cod. pen., giungendo all'ergastolo pena che riduceva ad anni otto di reclusione, determinandola illegalmente, non ricorrendo circostanze attenuanti, là dove la pena non sarebbe dovuta essere inferiore ad anni 12 di reclusione.

La Corte di appello di Palmi, in parziale riforma della decisione impugnata, concesse a Iannì le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in quella di anni otto di reclusione, oltre le statuizioni accessorie sulla responsabilità civile.

Rigettava la Corte adita l'appello dell'imputato affrontando la questione sulla idoneità e non equivocità degli atti oltre che sull'animus necandi.In ordine al profilo in esame ha osservato la Corte d'appello che sussisteva dolo alternativo.

Ciò considerando il quadro di politraumatismo indotto in [OSCURATO:PERSONA] e la causa e i mezzi che lo avevano impiegato.

Fondata era ritenuta l'impugnazione del Pubblico Ministero sul calcolo della pena, che poteva essere, tuttavia, determinata attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ritenuta in quella di anni otto di reclusione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 581 e 597, comma 1, cod. proc. pen. oltre che la violazione dell'art. 606, comma 1, in relazione all'art. 597, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorso del P.M. si fondava sulla pena inflitta che era stata erroneamente calcolata, poiché determinata in sette anni di reclusione, là dove non vi erano attenuanti ed era stata ritenuta e applicata una sola aggravante.

La pena non sarebbe potuta essere inferiore ad anni dodici di reclusione.

Tuttavia la scelta di determinazione nel minimo edittale non era stata mai messa in discussione dal P.M. e quella valutazione era coperta da giudicato, non potendo mettersi in discussione, alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena di anni sette di reclusione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, in relazione al ritenuto animus necandi, là dove ricorreva una fattispecie di lesioni aggravate.

Si era ritenuta una forma di dolo diretto, alternativo, tenendo in considerazione la dinamica dell'azione, sulla scorta della sola descrizione dei consulenti d'accusa e del comportamento successivo al delitto, poiché Iannì, dopo l'investimento, si era allontanato lasciando inerme a terra la vittima.

La sentenza impugnata non si era confrontata, tuttavia, con la memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e aveva espresso una motivazione apparente, senza inquadrare correttamente l'elemento psicologico del reato.

In questa logica non era possibile operare il primo giudizio contro-fattuale di Frank, cioè, su cosa avrebbe fatto l'agente se avesse conseguito la previsione sicura dell'evento illecito.

La sentenza impugnata si era limitata a riprendere la decisione di primo grado.

Non erano al contrario stati esaminati i criteri indic:ati dalla decisione 38343/2014, nel processo Thyssenkrupp). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto sviluppato nel primo motivo è contrario alla regola di devoluzione e al principio di formazione del giudicato.Deve osservarsi che, nella specifica vicenda processuale, lamenta il ricorso, si sarebbe formato il giudicato sulla pena.

Essa era stata inflitta nel minimo edittale e non risultava, pertanto, l'indicazione e il riferimento al "minimo" anzidetto oggetto di impugnazione da parte del P.M.

Da ciò la conseguenza che, pur a fronte della impugnazione da parte del P.M., non sarebbe stato possibile operare quantificazioni che aumentando la sanzione si fossero discostate dal minimo edittale, essendosi sul punto formato il giudicato.

Questa Corte (sentenza Sez.

U, n. 42858 del 29/5/2014, P.M. in proc.

Gatto, Rv. 260697) ha dato seguito al principio di rivedibilità del giudicato (in caso di dichiarazione d'illegittimità costituzionale) coltivando un percorso interpretativo già segnato da precedenti pronunce (Sez.

U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650; Sez.

U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, Rv. 232610), secondo cui l'efficacia del giudicato penale non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio, stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona, a partire dal diritto di libertà di c:ui all'art. 13 Cost. (principio della cd.

"flessibilità" del giudicato: Sez.

U, n. 42858/2014 cit., Rv. 260696; v. anche Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989).

Ciò, tuttavia, non significa che possa ritenersi operante un divieto di reformatio in peius nei casi di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

In sede di cognizione, perciò, alla luce di quanto indicato nell'art. 597 cod. proc. pen. la sanzione va nuovamente calcolata nella sua integralità; non ricorrono, cioè, le condizioni per ipotizzare che il riferimento al minimo della pena, richiamato nella decisione debba essere considerato come uno sbarramento al di sotto del quale non si possa scendere, perché si violerebbe il divieto anzidetto.

Ciò proprio in ragione di quanto è indicato dall'art. 597 cod. proc. pen. e dell'impugnazione che risulta essere stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, il riferimento al minimo edittale è, nel caso in esame, solo un richiamo lessicale a una pena che è stata "corretta" (poiché errata) e l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero sul trattamento sanzionatorio stesso determina specificamente la possibilità di modificare la pena ed il relativo calcolo, senza violare nessun giudicato, che tra l'altro non risulta essersi ancora formato.

Il giudicato sulla pena si forma, invero, non su criteri di calcolo, e su valori minimi, medi o massimi, ma su una pena algebricamente individuata e non impugnata, condizioni qui non sussistenti.

Piuttosto, a fronte della sanzione inizialmente inflitta di anni otto (anni sette cui sommava un anno in ragione del'aggravante) pena che è stata ritenuta illegittima, la Corte d'appello ha rideterminato, su impugnazione dell'Accusa interamente la sanzione e ha fissato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la pena di anni otto di reclusione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen.

La rettifica operata è relativa al computo algebrico, eseguito secondo la regola di legalità della pena, attraverso una modifica conforme a quanto devoluto dal Pubblico Ministero con l'impugnazione.

Il motivo va, pertanto, respinto.

2.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

La Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale l'obiettivo di 'anni fosse quello non di tamponare la vettura di Romeo, ma quello di investire la vittima ovunque si trovasse.

La vettura era, dunque, maggiormente lanciata verso Romeo.

Le modalità dell'impatto, come ritenuto dal consulente della difesa (Geria), avevano portato a ricostruire la vicenda e i particolari del ricovero per il politraumatismo indotto nella vittima dall'investimento, erano aspetti che confermavano la tesi del dolo diretto.

Lo stesso Iannì aveva confermato quel dato e aveva ammesso l'investimento.

La descrizione delle modalità commissive, delle ferite procurate e della condizione finale della vittima stessa confermavano il dolo ritenuto e annotavano come l'exitus non si fosse verificato per un puro caso, considerando che la tipologia di conseguenze, direttamente collegate alla condotta, convalidavano l'ipotesi del delitto tentato.

La stessa velocità dell'auto ha spiegato il consulente tecnico del Pubblico Ministero era elemento che faceva propendere decisamente per il dolo e il comportamento tenuto da Iannì, anche dopo l'investimento, ne confermava la consistenza.

Egli, invero, si era allontanato subito dopo aver impattato contro la vittima e dopo aver prodotto la frattura, tra l'altro, dell'osso tibiale, osso di indiscutibile resistenza per la sua conformazione e la sua consistenza.

Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato e ha carattere pregiudiziale rispetto al primo.

Questi dati escludevano, a giudizio della Corte d'appello, la possibilità di ritenere esistente solo un fatto di lesioni.

Romeo era stato, infatti, incastrato e trascinato sopra il parabrezza; vi era stato un colpo del cranio e del volto con frantumazione del vetro nel punto d'impatto.

La visione delle immagini, relative ai danni, ha osservato la Corte d'appello, documentava la portata devastante che era stata impressa nella fase d'impatto dal conducente la Golf.

Solo la protezione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva evitato che si realizzassero danni maggiori alla persona, producendo quell'auto una sorta di nicchia a protezione.

Era stato un puro caso, poi, che Romeo fosse stato ricoverato solo in ragione del politraumatismo e non in una condizione necessitante la rianimazione.

Le stesse parole di Iannì (cfr fl. 23) davano conto della massima accelerazione, dell'investimento di Romeo e della sua fuga.'REPUBBLICA ITALIANA • Non aveva errato il primo Giudice, ha osservato la Corte d'appello, quando ha spiegato che il dolo traspariva dalla dinamica dell'azione, fino all'urto.

Iannì aveva scaraventato Romeo per circa 6 metri e 50, impiegando un'auto che aveva diretto senza esitazione contro la persona e con velocità non marginale, stando ai danni sulla vettura parcheggiata.

I distretti corporei attinti (arti inferiori, area pelvica e addominale) sedi di vasi importanti, ancora, davano conto del totale spregio della vittima e dell'atteggiamento che aveva caratterizzato l'azione del ricorrente.

Questi elementi, su cui si era concentrato il consulente del P.M. (Matarazzo) davano supporto al dolo dell'azione.

Essi erano convalidati dal tipo di fratture procurate a Romeo, dai danni sui veicoli e dal comportamento tenuto subito dopo il fatto, quando Iannì si era allontanato lasciando inerme Romeo a terra.

Si trattava, pertanto, di una condotta che in via alternativa era diretta a provocare exitus letale o un fatto di lesioni dolose, e di un'azione sorretta dal tipico dolo alternativo. (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 Ud. (dep. 30/04/2021) P.g. c. [OSCURATO:PERSONA]. 281385-02).

Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in 4000 euro complessivamente oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA]2 A CANCELLERIA 21 SET 2022 NO011 at-rd CORTE DI CASSAZIONE' U.R.P.

CENTRALE (-)))•‘n!--._ 91— e-k-----,),r----1.A•i.) Ke — '-',.-\--, v\A:— -`,1 .z -,.; i; i,- ,(... '',,, .i. i,,,,,(1' e cA'i-'-- , li,"1.,:,.. ec ui'vs, k--'..,..,.,-.,,\,-,,,,\,, c,-ek (-\1•.,,\.,,,,:(,._ .k.,, )'' ,•.-.)\-\.) . ,'.9 ,,A • À 3 -.) e ,,-.) • , LA . ,S li ,.! Ut <- Q.. kA(\_Cir) )--'k„,,_ ,P.),_(-,) '\__,,,, , v c),(L, \p.,\\ jk `l OL 1-,2 \r) \ e ,__;.;) 2., 4 (),,,_t ,\.; Ù-3..1_,),_._.0 u),--„_,),,),-)..-.-.) n.,-,, _Q.u.' ,•,.,„,,,,..),,,_k_., -,.n i U, \,,c‘i (k.,\.' L-, v., k ,....„ ,,,,,-}rk».... f'-'-.\ ,,i ,,L.•vir,‘ , k_\,\L_ \-',.? ‘. elt"_. :9 •Y.) Un e t',).- k i C\A' n-__ \*. (\.n\.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (P.C.) chiede la condanna del ricorrente e si riporta come da conclusioni che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.C.) conclude riportandosi alle richieste del Procuratore Generale. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: ANNI' SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica che ha concluso come da verbale; - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA]; che hanno concluso tutti come da verbale d'udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 23/01/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (commesso a Rizziconi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 15104/2017) e gli infliggeva la pena di anni otto di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 1.1. Si trattava di una vicenda legata alla lite, che si era accesa tra Iannì e Romeo, per ragioni di vicinato. Romeo aveva spinto con il piede una lattina verso l'abitazione di Iannì; alle sue rimostranze la vittima affermava che per difendersi era entrata in garage alla ricerca di un bastone, senza, tuttavia, rinvenirlo. Uscita in strada, aveva visto Iannì prelevare dalla vettura un martello da muratore, con il quale lo aveva minacciato. [OSCURATO:PERSONA], a bordo della vettura, si era messo in movimento ed era transitato al fianco di Romeo; aveva fatto retromarcia e a velocità sostenuta aveva investito Romeo, provocandogli gravi lesioni al costato, alle gambe e alla testa, con una prognosi di 40 giorni. Avverso la sentenza il ricorso per cassazione del P.M. presso il Tribunale di Palmi era stato convertito in appello ed era volto a censurare il trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale. Infatti, affermava il ricorrente che il Tribunale aveva prima calcolato la pena prevista per l'omicidio e, dunque, applicato l'aumento per il combinato disposto degli artt. 577, comma 4, cod. pen., giungendo all'ergastolo pena che riduceva ad anni otto di reclusione, determinandola illegalmente, non ricorrendo circostanze attenuanti, là dove la pena non sarebbe dovuta essere inferiore ad anni 12 di reclusione. La Corte di appello di Palmi, in parziale riforma della decisione impugnata, concesse a Iannì le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in quella di anni otto di reclusione, oltre le statuizioni accessorie sulla responsabilità civile. Rigettava la Corte adita l'appello dell'imputato affrontando la questione sulla idoneità e non equivocità degli atti oltre che sull'animus necandi.In ordine al profilo in esame ha osservato la Corte d'appello che sussisteva dolo alternativo. Ciò considerando il quadro di politraumatismo indotto in [OSCURATO:PERSONA] e la causa e i mezzi che lo avevano impiegato. Fondata era ritenuta l'impugnazione del Pubblico Ministero sul calcolo della pena, che poteva essere, tuttavia, determinata attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ritenuta in quella di anni otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 581 e 597, comma 1, cod. proc. pen. oltre che la violazione dell'art. 606, comma 1, in relazione all'art. 597, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso del P.M. si fondava sulla pena inflitta che era stata erroneamente calcolata, poiché determinata in sette anni di reclusione, là dove non vi erano attenuanti ed era stata ritenuta e applicata una sola aggravante. La pena non sarebbe potuta essere inferiore ad anni dodici di reclusione. Tuttavia la scelta di determinazione nel minimo edittale non era stata mai messa in discussione dal P.M. e quella valutazione era coperta da giudicato, non potendo mettersi in discussione, alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena di anni sette di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, in relazione al ritenuto animus necandi, là dove ricorreva una fattispecie di lesioni aggravate. Si era ritenuta una forma di dolo diretto, alternativo, tenendo in considerazione la dinamica dell'azione, sulla scorta della sola descrizione dei consulenti d'accusa e del comportamento successivo al delitto, poiché Iannì, dopo l'investimento, si era allontanato lasciando inerme a terra la vittima. La sentenza impugnata non si era confrontata, tuttavia, con la memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e aveva espresso una motivazione apparente, senza inquadrare correttamente l'elemento psicologico del reato. In questa logica non era possibile operare il primo giudizio contro-fattuale di Frank, cioè, su cosa avrebbe fatto l'agente se avesse conseguito la previsione sicura dell'evento illecito. La sentenza impugnata si era limitata a riprendere la decisione di primo grado. Non erano al contrario stati esaminati i criteri indic:ati dalla decisione 38343/2014, nel processo Thyssenkrupp). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Quanto sviluppato nel primo motivo è contrario alla regola di devoluzione e al principio di formazione del giudicato.Deve osservarsi che, nella specifica vicenda processuale, lamenta il ricorso, si sarebbe formato il giudicato sulla pena. Essa era stata inflitta nel minimo edittale e non risultava, pertanto, l'indicazione e il riferimento al "minimo" anzidetto oggetto di impugnazione da parte del P.M. Da ciò la conseguenza che, pur a fronte della impugnazione da parte del P.M., non sarebbe stato possibile operare quantificazioni che aumentando la sanzione si fossero discostate dal minimo edittale, essendosi sul punto formato il giudicato. Questa Corte (sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/5/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260697) ha dato seguito al principio di rivedibilità del giudicato (in caso di dichiarazione d'illegittimità costituzionale) coltivando un percorso interpretativo già segnato da precedenti pronunce (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, Rv. 232610), secondo cui l'efficacia del giudicato penale non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio, stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona, a partire dal diritto di libertà di c:ui all'art. 13 Cost. (principio della cd. "flessibilità" del giudicato: Sez. U, n. 42858/2014 cit., Rv. 260696; v. anche Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989). Ciò, tuttavia, non significa che possa ritenersi operante un divieto di reformatio in peius nei casi di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. In sede di cognizione, perciò, alla luce di quanto indicato nell'art. 597 cod. proc. pen. la sanzione va nuovamente calcolata nella sua integralità; non ricorrono, cioè, le condizioni per ipotizzare che il riferimento al minimo della pena, richiamato nella decisione debba essere considerato come uno sbarramento al di sotto del quale non si possa scendere, perché si violerebbe il divieto anzidetto. Ciò proprio in ragione di quanto è indicato dall'art. 597 cod. proc. pen. e dell'impugnazione che risulta essere stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, il riferimento al minimo edittale è, nel caso in esame, solo un richiamo lessicale a una pena che è stata "corretta" (poiché errata) e l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero sul trattamento sanzionatorio stesso determina specificamente la possibilità di modificare la pena ed il relativo calcolo, senza violare nessun giudicato, che tra l'altro non risulta essersi ancora formato. Il giudicato sulla pena si forma, invero, non su criteri di calcolo, e su valori minimi, medi o massimi, ma su una pena algebricamente individuata e non impugnata, condizioni qui non sussistenti. Piuttosto, a fronte della sanzione inizialmente inflitta di anni otto (anni sette cui sommava un anno in ragione del'aggravante) pena che è stata ritenuta illegittima, la Corte d'appello ha rideterminato, su impugnazione dell'Accusa interamente la sanzione e ha fissato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la pena di anni otto di reclusione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen. La rettifica operata è relativa al computo algebrico, eseguito secondo la regola di legalità della pena, attraverso una modifica conforme a quanto devoluto dal Pubblico Ministero con l'impugnazione. Il motivo va, pertanto, respinto. 2.2. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale l'obiettivo di 'anni fosse quello non di tamponare la vettura di Romeo, ma quello di investire la vittima ovunque si trovasse. La vettura era, dunque, maggiormente lanciata verso Romeo. Le modalità dell'impatto, come ritenuto dal consulente della difesa (Geria), avevano portato a ricostruire la vicenda e i particolari del ricovero per il politraumatismo indotto nella vittima dall'investimento, erano aspetti che confermavano la tesi del dolo diretto. Lo stesso Iannì aveva confermato quel dato e aveva ammesso l'investimento. La descrizione delle modalità commissive, delle ferite procurate e della condizione finale della vittima stessa confermavano il dolo ritenuto e annotavano come l'exitus non si fosse verificato per un puro caso, considerando che la tipologia di conseguenze, direttamente collegate alla condotta, convalidavano l'ipotesi del delitto tentato. La stessa velocità dell'auto ha spiegato il consulente tecnico del Pubblico Ministero era elemento che faceva propendere decisamente per il dolo e il comportamento tenuto da Iannì, anche dopo l'investimento, ne confermava la consistenza. Egli, invero, si era allontanato subito dopo aver impattato contro la vittima e dopo aver prodotto la frattura, tra l'altro, dell'osso tibiale, osso di indiscutibile resistenza per la sua conformazione e la sua consistenza. Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato e ha carattere pregiudiziale rispetto al primo. Questi dati escludevano, a giudizio della Corte d'appello, la possibilità di ritenere esistente solo un fatto di lesioni. Romeo era stato, infatti, incastrato e trascinato sopra il parabrezza; vi era stato un colpo del cranio e del volto con frantumazione del vetro nel punto d'impatto. La visione delle immagini, relative ai danni, ha osservato la Corte d'appello, documentava la portata devastante che era stata impressa nella fase d'impatto dal conducente la Golf. Solo la protezione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva evitato che si realizzassero danni maggiori alla persona, producendo quell'auto una sorta di nicchia a protezione. Era stato un puro caso, poi, che Romeo fosse stato ricoverato solo in ragione del politraumatismo e non in una condizione necessitante la rianimazione. Le stesse parole di Iannì (cfr fl. 23) davano conto della massima accelerazione, dell'investimento di Romeo e della sua fuga.'REPUBBLICA ITALIANA • Non aveva errato il primo Giudice, ha osservato la Corte d'appello, quando ha spiegato che il dolo traspariva dalla dinamica dell'azione, fino all'urto. Iannì aveva scaraventato Romeo per circa 6 metri e 50, impiegando un'auto che aveva diretto senza esitazione contro la persona e con velocità non marginale, stando ai danni sulla vettura parcheggiata. I distretti corporei attinti (arti inferiori, area pelvica e addominale) sedi di vasi importanti, ancora, davano conto del totale spregio della vittima e dell'atteggiamento che aveva caratterizzato l'azione del ricorrente. Questi elementi, su cui si era concentrato il consulente del P.M. (Matarazzo) davano supporto al dolo dell'azione. Essi erano convalidati dal tipo di fratture procurate a Romeo, dai danni sui veicoli e dal comportamento tenuto subito dopo il fatto, quando Iannì si era allontanato lasciando inerme Romeo a terra. Si trattava, pertanto, di una condotta che in via alternativa era diretta a provocare exitus letale o un fatto di lesioni dolose, e di un'azione sorretta dal tipico dolo alternativo. (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 Ud. (dep. 30/04/2021) P.g. c. [OSCURATO:PERSONA]. 281385-02). Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in 4000 euro complessivamente oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA]2 A CANCELLERIA 21 SET 2022 NO011 at-rd CORTE DI CASSAZIONE' U.R.P. CENTRALE (-)))•‘n!--._ 91— e-k-----,),r----1.A•i.) Ke — '-',.-\--, v\A:— -`,1 .z -,.; i; i,- ,(... '',,, .i. i,,,,,(1' e cA'i-'-- , li,"1.,:,.. ec ui'vs, k--'..,..,.,-.,,\,-,,,,\,, c,-ek (-\1•.,,\.,,,,:(,._ .k.,, )'' ,•.-.)\-\.) . ,'.9 ,,A • À 3 -.) e ,,-.) • , LA . ,S li ,.! Ut <- Q.. kA(\_Cir) )--'k„,,_ ,P.),_(-,) '\__,,,, , v c),(L, \p.,\\ jk `l OL 1-,2 \r) \ e ,__;.;) 2., 4 (),,,_t ,\.; Ù-3..1_,),_._.0 u),--„_,),,),-)..-.-.) n.,-,, _Q.u.' ,•,.,„,,,,..),,,_k_., -,.n i U, \,,c‘i (k.,\.' L-, v., k ,....„ ,,,,,-}rk».... f'-'-.\ ,,i ,,L.•vir,‘ , k_\,\L_ \-',.? ‘. elt"_. :9 •Y.) Un e t',).- k i C\A' n-__ \*. (\.n\. 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Sentenza Cassazione n. 34893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris