CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato .-ricorrente; intimata nel ricorso incidentale adesivo-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coutenza [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale adesivo al ricorso dell’Agenzia delle Entrate delComune [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Romanelli, Maurizio FogagnoloNumero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026-ricorrente incidentale adesivo -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.788/2019 depositata il 14/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate con la conferma della decisione di primogrado che aveva accolto il ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] confermandola categoria E/9 dell’immobile in oggetto (stazione di pompaggioirriguo annessa a centrale idroelettrica), come proposta con la DOCFA;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unicomotivo di ricorso;3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la RegionePiemonte che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorsoex art. 348-ter cod. proc. civ.;4. resiste con controricorso, integrato da memoria, la Co-utenzaCanali Cavour, che ha eccepito a sua volta l’inammissibilità del ricorsoex art. 348-ter cod. proc. civ.;4. il Comune di Mazzè ha presentato ricorso incidentale adesivoal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con due motivi di ricorso asostegno.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si deve ammettere nel giudizio il ricorsoincidentale adesivo del Comune di Mazzè, in quanto la parte adiuvata(l’Agenzia delle Entrate) ha proposto l’impugnazione: «L'interventoreadesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare(salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamenteNumero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora laparte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporreimpugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essasfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art.2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto inessere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmenteespressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. (…)»(Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 28907, Rv. 672660 - 01)Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione dellasentenza e con rinvio alla CGT di secondo grado in diversacomposizione che deciderà anche per le spese del grado di legittimità.2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilitàproposta dai controricorrenti; il ricorso è stato proposto per laviolazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. (in tal senso devono interpretarsi le doglianze) e non risultaapplicabile l’art. 348-ter, cod. proc. civ. (vigente al momento dellaproposizione del ricorso), ma l’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.:per violazione di legge è ammesso il ricorso per cassazione anche condoppia conforme di merito.3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettala violazione degli art. di cui al R. d. l. 13 aprile 1939, n. 652, al d.P.R.n. 1142 del 1949 e all’art. 2, comma 40, d. l. 262 del 2006 in ordinealla valutazione delle condizioni per il classamento in D/1 e all’erratavalutazione dell’interesse commerciale al fine del classamento in D/1.Il motivo per come formulato e per il contenuto deve intendersiriferito all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – violazione ofalsa applicazione di norme di diritto .Sul punto non sussiste una doppia conforme di merito, in quantosi discute della sussunzione dei fatti, per come accertati, nelleNumero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026fattispecie normative, con conseguente rilevanza ex art. 360 co. 1^ n.3) cpc..I giudici di merito hanno evidenziato che l’impianto gestito daCo-utenza canali Cavour (per concessione della Regione) si limita asollevare l’acqua con le pompe in favore del [OSCURATO:PERSONA] perl’irrigazione, senza alcun compenso ma solo a fronte del rimborso dellespese di gestione.Per l’Agenzia delle Entrate e per il Comune, ai fini catastali, unacentrale di pompaggio di tipo complesso quale la costruzione ospitanteun’attività produttiva (pompaggio dell’acqua per l’irrigazione) devericevere la categoria D in quanto anche “i fabbricati con funzioniproduttive e strumentali, connesse alle attività agricole sono dacensire nelle categorie del gruppo D”.Per la ricorrente l’art. 2, comma 40, d. l. 262 del 2006, sarebbestato applicato erroneamente, in quanto il successivo comma 41determinava – solo - le modalità dello scorporo delle unità immobiliaripreviste nel comma 40; conseguentemente la norma non innovava ladefinizione della categoria catastale E, prevista in via generale nelR.d.l. n. 652 del 1949.Il motivo così come proposto è fondato in quanto l’assenza diautonomia reddituale e funzionale è proprio la caratteristica normativaper la classe catastale E, in luogo della D («In tema di classamentocatastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale ereddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenutocorretta l'inclusione nella categoria E/1 di aree scoperte all'interno diun interporto, utilizzate per lo stoccaggio di merci e container, pur nonessendo strettamente strumentali al servizio pubblico ivi svolto)»Numero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27544, Rv. 672730 – 01; vedi ancheCass. Sez. 5, 26/07/2022, n. 23380, Rv. 665295 - 01).L’impianto in oggetto, per i giudici di merito, non presenta alcunaautonomia funzionale e reddituale in quanto privo di qualsiasipotenzialità di utilizzazione indipendente rispetto a quelladell’irrigazione, con la conseguenza della sua inclusione nella categoriaE/9, al pari, ad esempio dei punti di intercettazione di un metanodotto,o di una cabina di trasformazione presso l’autostrada (vedi da ultimoCass. Ord. Sez. 5, n. 8115 del 2026 e Cass. Sez. 5, 10/03/2020, n.6705, Rv. 657545 – 01, per la cabina di trasformazione installatapresso l’autostrada).3. 1. Il solo rimborso delle spese di gestione non può farritenere, per la sentenza impugnata, la sussistenza di un’attivitàcommerciale con autonomia funzionale.Relativamente al servizio pubblico, le decisioni di meritoevidenziano la certa sussistenza dello stesso sulla sola considerazionedel servizio idrico prestato ai fini dell’irrigazione, senza corrispettivo senon le spese di gestione (del resto, come puntualmente evidenziatodalla Regione nelle controdeduzioni, la rilevanza pubblicistica dell’unitàimmobiliare in oggetto – centrale di pompaggio – non è stata maimessa in discussione dall’Agenzia delle Entrate).4. Invero, il servizio pubblico ed il rimborso dei soli costi digestione sono elementi non determinanti per la classificazionecatastale.L’elemento determinante, non accertato nel caso in giudizio dallasentenza impugnata, è quello della possibilità dell’impianto di essereutilizzato per attività prettamente commerciali o industriali («Ai finidella classificazione catastale, nell'ambito delle attività dei consorzi dibonifica occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamentefunzionale alla finalità pubblicistica di bonifica, che discendeNumero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, egli impianti che, invece, ineriscono ad attività prettamente commercialie industriali svolte dal consorzio, non giustificando di per sé le generalifinalità istituzionali dell'ente il classamento dei beni di cui è titolarenella categoria E.» Cass. Sez. 5, 25/07/2025, n. 21403, Rv. 675514 -02).Per gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque, per uncerto verso assimilabili a quello in odierna considerazione (pompaggiodelle acque per l’irrigazione), questa Corte ha avuto modo di precisareche: «In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestionedel servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali didepurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unitàimmobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria diquei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva,ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitanoprocessi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7,senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersiincompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta dasocietà a rilevante partecipazione pubblica» (Cass. Sez. 5,02/02/2021, n. 2247, Rv. 660306 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6,08/02/2022, n. 3921, Rv. 663876 - 01).Conseguentemente deve accertarsi, dal giudice del rinvio, sel’impianto può considerarsi – con valutazione oggettiva - estraneo adogni logica commerciale e produttiva o, viceversa, se presentipotenzialità di uso e di sfruttamento commerciale. Quello che rilevanon è la situazione attuale del rimborso delle sole spese (che di per sépotrebbe, comunque rispondere ad un uso economico del bene), ma lapotenzialità del possibile uso commerciale (dietro remunerazione delNumero registro generale 2545/2020Numero sezionale 3932/2026Numero di raccolta generale 16307/2026Data pubblicazione 26/05/2026servizio). Né potrà essere ritenuta dirimente ai fini della classificazionein ‘E’ la funzionalità pubblica del servizio di irrigazione (comuneall’intero ambito dei consorzi, in ordine ai quali si è formata lagiurisprudenza citata), ben potendo un servizio pubblico (se tale ineffetti qualificabile) essere svolto con modalità economichemanifestanti autonomia funzionale e reddituale dei relativi impianti(del che si è fatta costante applicazione con riguardo, tra il resto, allafornitura del servizio idrico integrato, sebbene ad opera di societàpubbliche o in house dell’ente locale: Cass. n. 9519/24 e molte altre). P.Q.MAccoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]