CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le memorie dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] Fedele, con le quali ha formulato un motivo nuovo, ed ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del reato sub A, o perché estinto per prescrizione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 476 co. 1 cod. pen.; in subordine, per l'annullamento con rinvio in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Bartolomeo, che insiste nei motivi di ricorso, concludendo per l'annullamento della sentenza nei confronti del proprio assistito. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di falso in atto pubblico ( capo A- artt. 81 cpv. - 110 - 112 n.1 - 479 in riferimento all'art. 476, comma 2 cod. pen.) e corruzione (capo B -artt. 81 cpv. - 110 - 112 n.1 319,321 cod. pen.), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia - ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub B), perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato sub A), per il quale ha confermato la statuizione di condanna. 1.1. Il procedimento — che riguardava anche molti altri soggetti oggi non ricorrenti — concerne una associazione a delinquere e i relativi reati fine, ascrivibili a funzionari e dipendenti infedeli della Motorizzazione Civile di Varese, a intermediari collettori di tangenti e ai privati beneficiari, con un sistema che consentiva a questi ultimi di ottenere, dietro pagamento di somme di denaro, l'esito positivo di pratiche di revisione auto o simili e di abilitazione alla guida, senza che fossero, nella realtà, svolti i dovuti controlli e/o percorso l'iter previsto dalla normativa di settore. Esso nasce da alcune segnalazioni in merito allo svolgimento delle sedute di revisione degli automezzi dei giostrai occasionalmente presenti sul territorio di competenza della Motorizzazione di Varese. Agli odierni ricorrenti è contestata la condotta tenuta in occasione della seduta esterna al sito della Motorizzazione, organizzata in Luino il 25 luglio 2012, laddove facevano parte della commissione, quali funzionari della MTC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di collettore delle dazioni in danaro, per complessivi 900 euro, consegnandone 800 al Presidente della Commissione (giudicato separatamente) e 50 cadauno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], impiegato dell'A.C.I., contattato, per conto dei privati beneficiari, dal [OSCURATO:PERSONA], aveva inoltrato la richiesta di seduta esterna. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge, con separati atti, tre motivi, due dei quali analoghi, denunciando: 2.1.1. nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per l'omessa indicazione, nel corpo della sentenza di primo grado, delle conclusioni delle parti, omissione che ha inciso sul giudizio di secondo grado, non essendo stata la Corte territoriale in grado di conoscere se, per le singoli posizioni, la pubblica accusa avesse o meno chiesto la condanna e quale la pena. Si censura l'apodittica motivazione con cui la Corte territoriale, in replica alla deduzione degli appellanti, ha fatto mero rinvio al contenuto del verbale di udienza. 2.1.2. erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, anche relativamente all'aumento per la continuazione, e correlato vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello, a seguito dell'operato bilanciamento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 476 2 cod. pen. con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha considerato una pena ben superiore al minimo edittale di cui al comma 1 della predetta disposizione di legge, senza replicare alle richieste difensive di attenuazione del trattamento sanzionatorio, previa riformulazione del giudizio bilanciamento ex art. 69 cod. pen., in termini di prevalenza. Inoltre, è stata irrogata una pena sproporzionata rispetto alle stesse richieste del Pubblico Ministero, e senza operare alcun distinguo con quella inflitta nei confronti di altri coimputati, anche in ragione del diverso ruolo di ciascuno. Si sostiene, ancora, l'irragionevolezza dell'aumento, per la continuazione interna, determinato, a fronte di una pena base di anni due di reclusione, in tre mesi per ciascun fatto, tale da aver portato a una pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione. Infine, la Corte di appello, una volta operato il bilanciamento, avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all'art. 476 co. 1 cod. pen. 2.1.3. Con un terzo motivo, viene, inoltre, denunciata la manifesta illogicità della sentenza, sotto il profilo del travisamento della prova, in merito alla qualificazione giuridica del fatto rubricato al capo A). - Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], ci si duole che i giudici di merito abbiano del tutto omesso di valutare adeguatamente il ruolo di semplice dipendente dell'A.C.I., essendosi egli limitato a prenotare telematicamente una seduta di revisione esterna, senza concorrere nella falsità ascritta alla commissione. In ogni caso, il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 477 cod. pen., che punisce il falso in certificazione amministrativa, tale dovendosi intendere la carta di circolazione di un veicolo, secondo il richiamato canone ermeneutico. Sul punto, la Corte di appello, pure sollecitata dall'impugnazione, nulla ha argomentato. - Quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA], si rileva che egli non è funzionario della Motorizzazione, ma un semplice operaio dell'Ufficio, che, durante la seduta della commissione, si era limitato a verificare la corrispondenza del veicolo prenotato con i dati formali ( numero di targa, del telaio, libretto di immatricolazione), senza spendere poteri pubblicistici, erroneamente ravvisati dalla Corte di appello nell'essere un componente della commissione di valutazione. In ogni caso, la Corte territoriale nulla ha argomentato in ordine alla affermata natura di atto pubblico della carta di circolazione, né in merito alla sua natura fidefaciente. La corretta riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 476 cod. pen. avrebbe portato alla declaratoria di prescrizione del reato. 2.2. Nell'interesse di Bartolomeo d'Angelo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolge due motivi. 2.2.1. Con il primo, denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 co. 2 - 479 cod. pen.. Premesso che il [OSCURATO:PERSONA], quale impiegato amministrativo - contabile della Motorizzazione, si è limitato ad apporre la etichetta di revisione sulla carte di circolazione, si contesta la natura di atto pubblico, piuttosto che certificazione amministrativa, e, comunque, ci si duole che non sia stato considerato adeguatamente il ruolo del ricorrente, estraneo alla fase decisoria, per essere intervenuto solo in quella successiva di apposizione del visto sulla carta di circolazione. Il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 480 cod. pen., con ogni conseguenza in punto di pena.2.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento all'omesso bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 476 c. 2 c.p., sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolge due motivi. 2.3.1. vizio della motivazione, mancante o manifestamente illogica nella determinazione del trattamento sanzionatorio, considerato in misura superiore al minimo edittale, pur dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza congrua argomentazione, pure sollecitata dall'impugnante. 2.3.2. Erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. Si pone in evidenza la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo impiegato della Motorizzazione civile di Varese, non fu membro della commissione esaminatrice convocata per il 25 luglio 2012, essendosi limitato a porre in contatto alcuni giostrai, interessati alla revisione dei loro veicoli, con l'impiegato dell'A.C.I. ([OSCURATO:PERSONA]) onde ottenere una seduta dedicata. La seduta di commissione, d'altro canto, si svolse regolarmente, e il venir meno, per prescrizione, del reato di corruzione ascritto all'imputato, determina il venir meno anche di quello contestato al capo A). 2.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un motivo aggiunto, con cui ha dedotto che, nell'ambito del procedimento svoltosi, con rito ordinario, a carico di moltissimi coimputati nel medesimo procedimento, il Pubblico Ministero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Varese, ha modificato l'imputazione relativa al fatto sub A), riqualificandolo ai sensi del primo comma dell'art. 476 cod. pen., sul rilievo che, nella giurisprudenza di legittimità, l'etichetta di revisione apposta sulla carta di circolazione costituisce certificazione amministrativa; a seguito di tale modifica, il Tribunale, con sentenza n. 1313/2021 del 10/11/2021, dep. il 02/12/2021, ha dichiarato prescritto il reato così riqualificato. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] conclude, pertanto, per la declaratoria di prescrizione del reato, previa riqualificazione del fatto nei medesimi termini. 2.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, con cui insiste nel porre in rilievo il ruolo svolto dal predetto ricorrente, estraneo alla fase certificativa e conclude per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame. Nel resto, i ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 1.1. I motivi di ricorso sono in buona parte sovrapponibili, ponendo questioni analoghe, che possono, pertanto, essere esaminate congiuntamente. 2. Non è fondato il primo motivo, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa indicazione delle conclusioni delle parti, giacchè non tiene conto dell'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale "l'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti -requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc.pen. - non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale "( Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007 Rv. 237736; conf. Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Rv. 237736; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242549Sez. 4 n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876). 3. Come si è premesso, tutti i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica data al fatto, prospettando, alternativamente, le fattispecie di cui agli artt. 476 col., 477, 480 cod. pen. Le deduzioni difensive non hanno pregio, giacchè i falsi nelle pratiche di revisione dei veicoli sono stati correttamente ritenuti, dai Giudici di merito, falsi in atti pubblici di fede privilegiata. 3.1. In primo luogo, deve osservarsi che l'eventuale riqualificazione dei falsi nelle revisioni nel reato di cui all'art. 480 cod. pen. — che taluno dei ricorrenti ha paventato — non tiene conto degli insegnamenti di questa Corte su falsità analoghe a quelle sub judice, laddove la falsa sottoposizione ad operazioni di revisione di autoveicoli è stata sempre ritenuta integrare il delitto di falso in atto pubblico e non già in certificazione amministrativa (Sez. 5, n. 17348 del 20/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279171; Sez. 5, n. 6343 del 18/10/2013, dep. 2014, Castellani, Rv. 258949; Sez. 6, n. 7033 del 07/01/2010, Redondi, Rv. 246079; Sez. 5, n. 14256 del 07/03/2008, Buonvicino e altro, Rv. 239437, tutte relative alla classificazione di false revisioni da parte di soggetti privati autorizzati). L'orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, giacché ad essere oggetto di falsità ideologica è la restituzione documentale circa l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di verifica del veicolo, di competenza del Pubblico Ufficiale, che, con la redazione del verbale di avvenuta revisione, attesta di avere compiuto le attività necessarie per la revisione e che quest'ultima si è conclusa con esito positivo. Non smentiscono - ma, anzi, - rafforzano detta conclusione gli arresti di questa Corte (Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346; Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414; Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019) che classificano come certificazione amministrativa il talloncino che si appone sulla carta di circolazione e che comprova l'avvenuta revisione del veicolo, perché correttamente ne hanno ravvisato la natura derivativa rispetto all'atto del Pubblico Ufficiale che ne costituisce il presupposto logico-normativo, vale a dire quello in cui è documentato lo svolgimento positivo delle operazioni di revisione. Ha ricordato la sentenza sBorrega', infatti, che «se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale». In altri termini, sempre seguendo la direttrice segnata dalla giurisprudenza appena evocata e ragionando a contrario, l'atto in cui confluisce in prima battuta l'avvenuta revisione — che la sentenza Borrega individua nella <pratica di revisione» — è un atto pubblico e non un certificato amministrativo, perché esso attesta i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente e non riproduce attestazioni già documentate.3.2. A questo punto va ricordato che, con riguardo alla medesima indagine, in un procedimento collegato avente a oggetto una vicenda analoga, questa stessa sezione ha ritenuto corretta la classificazione del falso nella revisione come falso in atto pubblico di fede privilegiata, affermando che "In tema di falso documentale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata il verbale attestante l'intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione di un veicolo, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine al superamento delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all'idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati; costituisce, invece, certificazione amministrativa il talloncino comprovante l'avvenuta revisione del veicolo, da apporre sulla carta di circolazione, che ha natura derivativa rispetto all'atto del pubblico ufficiale." (Sez. 5 n.22786 del 26/04/2021, Rv. 28141501 ). 3.2. Il principio di diritto così affermato - che il Collegio condivide pienamente -pone in luce il distinguo - ai fini della qualificazione della falsità - tra il verbale di revisione e l'etichetta di revisione applicata sulla carta di circolazione dei veicoli: solo il primo ha natura giuridica di atto pubblico, mentre il secondo deve essere qualificato come certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti. L'approdo è coerente con l'orientamento giurisprudenziale con il quale si è chiarito che "se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale" ( Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414). Nella giurisprudenza di legittimità si è, in definitiva, stabilito che sono necessarie due condizioni per poter assegnare natura di certificato amministrativo ad un atto proveniente da pubblico ufficiale: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Sez. 2, n. 46273 del 15 novembre 2011, Battaglia e altro, Rv. 251549). 3.3. E' alla luce di tali coordinate ermeneutiche che deve assegnarsi natura certificativa al tagliando di revisione, in quanto prodotto di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente - in proprio o a mezzo di privato autorizzato - che attesta l'esito positivo di un'attività il cui svolgimento è in primo luogo documentato nella pratica di revisione. Ed è l'esito di tale pratica che il tagliando riproduce e dal quale fa derivare i propri effetti giuridici. Questo significa che esso ha natura derivativa e che pertanto si limita a replicare il contenuto di altri atti già in possesso della pubblica amministrazione. Diverso è il caso in cui la condotta di falsificazione consista nella attestazione falsa sul libretto di circolazione dell'avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni all'uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate: tale condotta integra un'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico ( Sez. 5 n. 17348 del 20/01/2020, Rv. 27917102 ). 3.4. Come si è già chiarito nella sentenza sopra citata, emessa nei confronti di coimputati, "Non rileva, a smentire questa ricostruzione in diritto, la circostanza che il capo di imputazione rechi l'indicazione del talloncino o de/timbro di revisione, perché si tratta di un dato lessicalmente e giuridicamente ultroneo nella descrizione della fattispecie, evidentemente incentrata sulla mancanza a monte degli accertamenti di rito prodromici alla revisione e sulla conseguente falsità ideologica dell'atto finale della procedura che li presupponeva; ne è riprova la circostanza che l'intero ragionamento probatorio dei Giudici di merito ed anche le difese degli imputati hanno riguardato non già l'atto derivativo riprodotto sulla carta di circolazione, ma la pratica di revisione che ne costituiva il presupposto." Le considerazioni ora riportate possono essere traslate - mutatis mutandis - nella fattispecie qui in esame, giacchè, nella sentenza impugnata, si dà atto di attività illecite, poste in essere da funzionari compiacenti della MTC di Varese "per far conseguire ai proprietari dei veicoli false attestazioni di revisione" ( pg. 16) con riferimenti alla seduta di commissione organizzata da [OSCURATO:PERSONA], e alla circostanza che "la seduta si. era svolta consentendo ai giostrai di non portare in loco tutti i mezzi da revisionare" ( pg. 29.). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha confessato di avere consegnato al presidente e ai componenti della commissione di verifica somme di danaro, dopo averle ricevute dai giostrai, al fine di far conseguire ai privati proprietari dei mezzi la revisione senza il rispetto delle regole che presiedono a tale attività pubblicistica. D'altro canto, le difese dei ricorrenti si sono incentrate tutte sulla pratica di revisione, piuttosto che sull'atto derivativo. 3.4.1. In sostanza, la peculiare fattispecie in esame si caratterizza per una progressione criminosa che afferisce alla falsificazione del verbale per farne derivare la falsità del tagliandino. Diverso è il caso in cui tale sovrapposizione non si verifichi, per esempio, perché, a fronte di un verbale di revisione negativo, venga apposto, sulla carta di circolazione, un tagliandino in cui invece si attesti la positività dell'esito della revisione. In tale ultima ipotesi, l'attività decettiva, che attiene esclusivamente al tagliandino, integrerebbe una ipotesi di falso in certificazione amministrativa. 4. E', altresì, corretta la classificazione del falso nella revisione come falso in atto pubblico di fede privilegiata. Secondo l'autorevole arresto delle Sezioni Unite ( Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436), l'efficacia fidefacente è descritta dall'art. 2700 cod. civ. quale idoneità dell'atto a fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; tale efficacia è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato».4.1. Due sono - secondo le Sezioni Unite — gli elementi essenziali per l'iscrizione di un atto nel novero di quelli pubblici fidefacenti: per un verso, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per l'altro, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza. L'approdo in parola non si discosta dalle definizioni rinvenibili nella giurisprudenza precedente, laddove l'atto pubblico di fede privilegiata era ritenuto quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta. In questo solco, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246, ha riconosciuto la fidefacenza del verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei curricula dei candidati; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589, invece, ha escluso la natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarità di opere edilizie; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re e altri, Rv. 270855, l'ha esclusa in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068, ha riconosciuto la fidefacenza di un documento di sgravio fiscale; sulla stessa linea definitoria si collocano altresì Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi e altro; Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298). 4.2. Così delineato il percorso ermeneutico, il Collegio - aderendo alle valutazioni già operate da questa Sezione - ritiene che il verbale attestante l'avvenuta revisione del veicolo si collochi senz'altro nello spettro di tali definizioni, sulla base di due osservazioni. In primo luogo, viene in rilievo un'operazione rientrante nelle prerogative istituzionali del funzionario della MCTC deputato a svolgere i controlli sul veicolo e ad attestare la sussistenza dei requisiti per la revisione; in secondo luogo, essa è dotata di una valenza probatoria quanto al superamento positivo delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all'idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati. 5. Un ulteriore tema che può essere vagliato cumulativamente - perché ricorrente nell'esame dei ricorsi - è quello attinente al concorso nel reato da parte di soggetti che assumono di non avere avuto alcuna parte attiva nell'attività certificatoria della Commissione: ci si riferisce a [OSCURATO:PERSONA] che pur essendo dipendente della Motorizzazione civile di Varese, non componeva la commissione del 25 luglio 2012, riunitasi a Luino; a [OSCURATO:PERSONA] - che deduce di essere un semplice operaio della MTC, che, durante la seduta della commissione, si era limitato a verificare la corrispondenza del veicolo prenotato con i dati formali impressi sulla carta di circolazione ( numeri di targa, del telaio, libretto di immatricolazione), senza spendere poteri pubblicistici; a [OSCURATO:PERSONA] - quale impiegato amministrativo contabile dell'Ufficio di motorizzazione, limitatosi, in tesi difensiva, ad apporre la etichetta di revisione sulle carte di circolazione. 5.1. Le deduzioni svolte dai ricorrenti sotto tale specifico profilo risultano infondate. In primo luogo, perchè non si confrontano con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la quale ha ben tratteggiato il contributo apportato da ciascuno all'integrazione della fattispecie complessa rubricata sub A). In particolare, e in estrema sintesi, giova ricordare che, secondo la Corte di appello: [OSCURATO:PERSONA] è reo confesso, avendo ammesso di avere creato un collegamento tra i giostrai interessati alla revisione dei propri veicoli e [OSCURATO:PERSONA], al fine di organizzare la seduta esterna di revisione, e di avere consegnato denaro ai membri della commissione, per quanto a titolo di gratificazione. E', altresì, pacifico che egli abbia presenziato alle operazioni della seduta, pur non avendo alcun titolo o qualifica formale che ne giustificasse la presenza. La sentenza impugnata ha posto in luce - nel delineare il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] - come proprio l'avere messo in contatto il referente dei giostrati con [OSCURATO:PERSONA] nella fase prodromica della prenotazione della seduta, e l'avere materialmente consegnato le somme raccolte dal primo, "dà conto dello svolgimento del ruolo di organizzatore e garante del buon esito dell'operazione", ed ha anche valorizzato la sua partecipazione ad altro procedimento per fatti analoghi, "a comprova della stratificazione delle condotte illecite", risultando altrimenti inspiegabile la raccolta di danaro se non correlata alla irregolarità dell'attività della commissione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] componevano la commissione di revisione, insieme ad Altamura, giudicato separatamente: il primo ha apposto il visto sulle carte di circolazione, a conclusione della verifica, il secondo ha effettuato la verifica formale di corrispondenza dei dati dei veicoli con quelli presenti sul libretto di circolazione; entrambi hanno ricevuto 50 euro alla fine della seduta. La Corte di appello ha sottolineato, in riferimento a entrambi, che essi hanno composto la commissione, che è organo collegiale, in cui tutti e ciascuno dei componenti sono responsabili dell'operato collettivo, indipendentemente dal ruolo svolto e dai margini decisionali di ciascuno. 5.1. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata restituisce un quadro chiaro circa l'esistenza di un accordo illecito e di un'attività prezzolata da parte dei componenti della commissione di verifica — con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] —in favore dei giostrai, che avevano necessità di conseguire la revisione. La valutazione dei giudici di merito è corretta, giacchè, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, i ricorrenti hanno dimostrato, con la loro condotta, di essere pienamente consapevoli dell'azione decettiva posta in essere collegialmente, dando, ciascuno, un apprezzabile contributo al buon esito della concordata attività criminosa, idoneo a integrare la responsabilità concorsuale, tanto più che la revisione è stata svolta senza che fossero presenti in loco i mezzi da revisionare, circostanza della quale [OSCURATO:PERSONA], che fu presente e consegnò il denaro ai commissari, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che componevano la commissione, non possono non essersi accorti, atteso che l'uno era deputato proprio al controllo meccanico dei mezzi, e l'altro alla comparazione dei dati formali con quelli propri dei veicoli ( targa, telaio e altro). Essi hanno, dunque, scientemente concorso al perfezionamento delle false revisioni, in assenza di effettivo loro svolgimento, dietro compenso, costituente il corrispettivo dell'attività illecita da ciascuno svolta, che conferma il patto a monte, e, condivisibilmente, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante l'assenza di qualifica di funzionario, in capo a [OSCURATO:PERSONA], non rivestendo l'inquadramento amministrativo sul ruolo da questi ricoperto nella seduta di revisione ( in tal senso Sez. 5 -, Sentenza n. 17348 del 20/01/2020, Rv. 279171 -02 ). 6. Anche i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non sono fondati. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono dell'immotivata individuazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale e del mancato bilanciamento, in termini di prevalenza, delle circostanze attenuanti rispetto alla aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. Premesso che, a seguito del bilanciamento, la pena da prendere in considerazione è quella indicata nel comma primo dell'art. 476 cod. pen., il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha individuato la pena base in anni uno di reclusione, rispetto a un minimo edittale di anni uno, ed ha chiarito che tale commisurazione è da correlarsi all'inserimento degli imputati nelle maglie del sistema illecito disvelato dalle indagini, e alla mancata allegazione di elementi da cui trarre una più intensa valutazione sul piano personologico, avendo il primo giudice riconosciuto le circostanze generiche con la finalità di adeguamento della pena, più che sulla base dell'esistenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine. La valutazione della Corte di appello è incensurabile. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv, 255153 ). 6.2. Non ha pregio neppure la deduzione dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si dolgono della mancata rivalutazione del giudizio di bilanciamento, ex art. 69 cod. pen., in termini più favorevoli ai ricorrenti, giacchè, contrariamente a quanto essi sostengono, la Corte di appello ha replicato alla doglianza degli appellanti, dando atto dell'assenza di elementi di giudizio che consentano un più favorevole bilanciamento. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va rimarcato che anche in sede di giudizio di comparazione, le circostanze attenuanti generiche conservano tale loro precipua connotazione, continuando a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta. In tale giudizio, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, essendo all'uopo sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso ( Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 6.3. Neppure coglie nel segno l'ulteriore rilievo formulato, in punto di trattamento sanzionatorio, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell'entità degli aumenti per la continuazione interna, poiché, anche in tal caso, la Corte di appello ha fornito adeguata e logica motivazione, dando atto, per un verso, del rispetto del limite legale, dall'altro, della congruità della commisurazione di un aumento di tre mesi per ciascun fatto avvinto in continuazione. Trattandosi di valutazione di merito, essa si sottrae alle censure di legittimità, non risultando viziata da manifesta illogicità. 7. Manifestamente infondato, per quanto si è già detto in ordine alla natura giuridica della condotta di cui ci si occupa, oltre che genericamente formulato, il motivo nuovo svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 476 cod. pen., sul presupposto della riformulazione dell'imputazione operata nel giudizio dibattimentale instaurato nei confronti dei coimputati degli odierni ricorrente. 7.1. La genericità sta nella totale assenza di allegazione da parte dell'esponente, che nulla illustra in ordine alla natura della imputazione elevata in quel diverso procedimento, né sulla eventuale sovrapponibilità a quella cui qui si discute, limitandosi a sostenere che si tratti del medesimo capo di imputazione ( sub A) senza neppure allegare quello versato nell'altro procedimento, cosicchè la deduzione, oltre che incorrere nel difetto di allegazione, risulta inammissibile, in quanto priva della necessaria specificità. 8. E' fondato, invece, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; in specie, il terzo motivo. 8.1. Secondo la prospettazione accusatoria, accolta dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'A.C.I., sarebbe stato contattato, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], da un referente dei giostrai ( tale Tonoli), interessati ad avere una seduta di revisione dedicata. A seguito di tale richiesta, egli aveva inviato, in data 13/07/20212, una e-mail alla Motorizzazione civile di Varese, per ottenere la fissazione della seduta, poi individuata nel 25 luglio 2012 dalla MTC. In tal ottica, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interrogatorio reso il 20 giugno 2013, aveva riferito di essere stato contattato da una amico giostraio per avere indicazione sulle pratiche di revisione, e di averlo indirizzato allo [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, tuttavia, si era limitato all'inoltro della predetta e-mail, non avendo curato il successivo inserimento, nel sistema elettronico, delle prenotazioni, né partecipato alla seduta di revisione. 8.2. Ebbene, per quanto risultino incontestate le predette circostanze, ovvero la condotta ascrivibile materialmente al ricorrente, osserva il Collegio che, nella sentenza impugnata, non si rinviene una congrua argomentazione in grado di illustrare le ragioni per le quali si sia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - soggetto estraneo agli uffici della Motorizzazione civile - abbia consapevolmente aderito a un progetto criminoso finalizzato alla falsificazione del verbale della seduta di revisione. L'unico elemento che viene valorizzato dalla Corte di appello - per desumerne la compiacenza nei confronti del cliente indirizzato dal [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] - è la circostanza che quest'ultimo avrebbe assicurato la fissazione di una seduta esterna straordinaria, che i privati non avrebbero potuto ottenere, e in tempi strettissimi. Tanto, però, non è sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità, nel senso che non è in grado di fondare il ragionamento inferenziale che dovrebbe spiegare sulla base di quali elementi egli avrebbe acquisito conoscenza del piano criminoso, tanto più che neppure il [OSCURATO:PERSONA] sembra fornire più dettagliate indicazioni su tale profilo, essendosi limitato a riferire di avere fatto da ponte di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e i privati. La esiguità dei dati fattuali individuati dai giudici di merito, in uno, all'opposto, alla mancata partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] alle fasi organizzative successive alla fissazione della seduta, e l'assenza di elementi deponenti nel senso di elargizioni in suo favore - come avvenuto, invece, per gli altri correi -sono elementi che finiscono per rendere la motivazione impugnata manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta decettiva in esame. 9. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio - esclusivamente con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - dovrà colmare la segnalata lacuna argomentativa. Resta assorbito il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annul