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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41315/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto BOLDRINI Andrea colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo eroina in due distinte confezioni e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (all'interno di locale adibito a magazzino-garage), il dato ponderale e l'esistenza di una rudimentale organizzazione Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente.

Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto BOLDRINI Andrea colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo eroina in due distinte confezioni e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (all'interno di locale adibito a magazzino-garage), il dato ponderale e l'esistenza di una rudimentale organizzazione Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente. Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estenso