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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 27024/2023

Testo disponibile della fonte

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e Rel .

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17180/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Brescia, via S. Orsola 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , via Gregorio VII 368 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife sa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 537 /201 9 della Corte d’Appello di Brescia , pubblicata il 26/03/2019, notificata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Brescia di dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e alle spese del contratto di mutuo fondiario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/10/2003, e oramai estinto, con condanna di quest’ultima alla restituzione della som ma di € 30.780,98, unitamente agli interessi e alle spese della procedura di mediazione e di quelle processuali, lamentando l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale respingeva le domande. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione deducendo l’errata, ingiusta, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta mancanza di usurarietà del tasso di mora applicato dalla convenuta, in particolare rappresentando di non avere dedotto che l’usurarietà derivasse dalla sommatoria dei tassi dell’interesse corrispettivo e dell’interesse moratorio, tenuto conto che l’interesse moratorio era di per sé superiore al tasso soglia.

La stessa parte censurava, inoltre l’errata, ingiusta, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello, nel contraddittorio delle parti, rilevava che , effettivamente, gli interessi moratori pattuiti superavano il tasso soglia, ma rigettava la domanda di restituzione , evidenziando che non erano mai stati pagati interessi di mora, perché il contratto aveva avuto regolare esecuzione.

Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivodi impugnazione.

L’intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memori a ex art. 3 80 bis .1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è dedott a la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 815, comma 2, c.c. , per avere la Corte territorialeescluso che il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c. potesse comportare la gratuità del mutuo per il solo fatto che gli interessi moratori superavano il tasso soglia, ritenendo le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi distinte e autonome rispetto a quelle relative agli interessi moratori. 2.Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo parte ricorrente, la previsione ne l contratto di mutuo di interessi moratori superiori al tasso soglia vigente al momento della stipula comporta la nullità prevista dall’art. 1815, comma2, c.c. con la conseguente non debenza di tutti gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi omoratori.

Tale ricostruzione non è condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento si intende in questa sede confermare.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che dall’accertamento dell’usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nel senso che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c .c. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023).

In altre parole, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. attiene ai soli interessi moratori e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023).

Pertanto, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono da considerarsi illeciti , e preclusi , restando comunque l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguenteapplicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Come rilevato dalle richiamate Sezioni Unite, non può, infatti, premiarsi il debitoreinadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità, come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.1375 c.c. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).

Una volta che il giudice abbia riscontratol'usurarietà degli interessi moratori, dunque, il relativo patto non può operare e si applica la regola generale prevista dalla legge per il risarcimento dovuto a l creditore, contenuta nell'art. 1224 c.c. , commisurato (non più alla misura concordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 % eaccessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17180/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Brescia, via S. Orsola 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , via Gregorio VII 368 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife sa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 537 /201 9 della Corte d’Appello di Brescia , pubblicata il 26/03/2019, notificata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Brescia di dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e alle spese del contratto di mutuo fondiario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/10/2003, e oramai estinto, con condanna di quest’ultima alla restituzione della som ma di € 30.780,98, unitamente agli interessi e alle spese della procedura di mediazione e di quelle processuali, lamentando l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale respingeva le domande. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione deducendo l’errata, ingiusta, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta mancanza di usurarietà del tasso di mora applicato dalla convenuta, in particolare rappresentando di non avere dedotto che l’usurarietà derivasse dalla sommatoria dei tassi dell’interesse corrispettivo e dell’interesse moratorio, tenuto conto che l’interesse moratorio era di per sé superiore al tasso soglia. La stessa parte censurava, inoltre l’errata, ingiusta, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello, nel contraddittorio delle parti, rilevava che , effettivamente, gli interessi moratori pattuiti superavano il tasso soglia, ma rigettava la domanda di restituzione , evidenziando che non erano mai stati pagati interessi di mora, perché il contratto aveva avuto regolare esecuzione. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivodi impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memori a ex art. 3 80 bis .1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedott a la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 815, comma 2, c.c. , per avere la Corte territorialeescluso che il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c. potesse comportare la gratuità del mutuo per il solo fatto che gli interessi moratori superavano il tasso soglia, ritenendo le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi distinte e autonome rispetto a quelle relative agli interessi moratori. 2.Il motivo di ricorso è infondato. Secondo parte ricorrente, la previsione ne l contratto di mutuo di interessi moratori superiori al tasso soglia vigente al momento della stipula comporta la nullità prevista dall’art. 1815, comma2, c.c. con la conseguente non debenza di tutti gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi omoratori. Tale ricostruzione non è condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento si intende in questa sede confermare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che dall’accertamento dell’usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nel senso che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c .c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023). In altre parole, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. attiene ai soli interessi moratori e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023). Pertanto, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono da considerarsi illeciti , e preclusi , restando comunque l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguenteapplicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Come rilevato dalle richiamate Sezioni Unite, non può, infatti, premiarsi il debitoreinadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità, come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.1375 c.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). Una volta che il giudice abbia riscontratol'usurarietà degli interessi moratori, dunque, il relativo patto non può operare e si applica la regola generale prevista dalla legge per il risarcimento dovuto a l creditore, contenuta nell'art. 1224 c.c. , commisurato (non più alla misura concordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 % eaccessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. Così de
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