CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 20126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PLINO, CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 577/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 652/2021;Numero registro generale 25213/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026del 27/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. D ata pubblicazione 16/06/20261. La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primogrado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di pignoramento di crediti versoterzi notificato il 29/11/2017, disposto da Agenzia EntrateRiscossione in forza di due intimazioni di pagamento del 2017portanti due cartelle di pagamento per crediti contributivi INPSrisalenti agli anni dal 1983 al 1991 dovuti dal padre MilellaSabino, deceduto il 27/8/2012, e imputati al ricorrente in qualitàdi erede, nonché altre cartelle oggetto di rateazione, ed altredieci tra cartelle ed avvisi di addebito relativi a crediti propri delricorrente risalenti agli anni dl 2004 al 2011 ritenuti, a suo dire,estinti per prescrizione quinquennale.Il Tribunale respingeva il ricorso per tutte le cartelle sottese alpignoramento, ritenendo che le prime due, notificate al padredel ricorrente finché in vita, erano divenute definitive nonessendo state impugnate nel termine di 40 giorni, ed il giudiziosu di esse instaurato si era concluso per improcedibilità nel2011; successivamente il concessionario di riscossione avevaemesso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria cuifaceva seguito un’istanza di rateazione del de cuius in data2/5/2012; riguardo alle altre dieci cartelle e avvisi di addebitonotificate al figlio, due erano state riscosse e le altre ottonotificate tra il 2000 ed il 2012, ed avevano costituito oggettodi dilazione con versamenti parziali, per cui il termine diprescrizione era stato interrotto.La Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame perché: ladoglianza che il giudice avrebbe delibato in base aNumero registro generale 25213/2024documentazione non esistente agli atti del processo restaN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026sconfessata dalla circostanza che il ricorrente aveva dato attDoat a pubblicazione 16/06/2026delle notifiche degli atti intimazione e delle azioni intraprese daAgenzia Entrate Riscossione per recupere il credito (in tal modo,censurando la valutazione compiuta dal giudice sulladocumentazione a supporto della sua decisione, ne avevariconosciuto la sussistenza), e comunque, nella contumacia diAgenzia di Riscossione (in assenza del suo fascicolo di parte),era onere di parte appellante dimostrare la fondatezza deimotivi di gravame producendo in appello copia degli atti di cuiaveva onere di estrarre copia ex art. 76 disp. att. cpc; quindi,ha confermato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice havalorizzato la documentazione versata in atti dalle parti AdER eINPS, con effetto interruttivo della prescrizione per l’istanza dirateazione, costituente riconoscimento di debito. Sulle cartelledel padre addebitate al ricorrente in qualità di erede, la Corteha rilevato che l’appellante non aveva contestato tale qualità ela valutazione complessiva del rapporto di parentela e dellacondotta processuale difensiva consentiva di ritenerepresuntivamente provata la qualità di erede.Sulle due cartelle di pagamento (quelle notificate al defuntogenitore) c’era stato anche il giudizio n. 9703/01 instaurato daMilella Sabino ed altri, interrotto per decesso del primo conconseguente interruzione del termine di prescrizione dellecartelle opposte; ed altrettanto, la resistenza di INPSconfigurante richiesta di rigetto dell’accertamento negativo,proposta nel corso del giudizio, è circostanza idonea adinterrompere gli effetti della prescrizione ex art. 2943 co.2 cod.civ. (v. Cass. 5369/19) con effetti permanenti di cui all’art. 2945co.2 cod. civ. (cfr. Cass. 19738/14 ed altre). L’effettointerruttivo si era protratto quantomeno fino alla data diNumero registro generale 25213/2024interruzione di quel giudizio (dichiarata all’udienza di appello deNl umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/20261/7/13 per decesso dell’appellante), ed il termine di prescrizionDeat a pubblicazione 16/06/2026nuovamente decorso a partire da tale ultimo evento, era statoadeguatamente interrotto dalla notifica del successivo atto dipignoramento (del 29/11/17). Infine, la Corte di merito haritenuto infondata l’obiezione dell’appellante sulla omessavalutazione in appello che l’Agenzia di riscossione avrebbedovuto agire pro quota e non per l’intero verso il coerede,contributiva unitariamente considerata per lo scopo etico-sociale raggiungibile con il pagamento del contributoprevidenziale.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, illustrato da successivamemoria, a cui INPS resiste con controricorso. Agenzia diRiscossione è rimasta intimata.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del27 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, premesso che la somma oggetto dipignoramento (per complessivi € 281.732,07) derivava in granparte da contributi dovuti ad INPS dal defunto padre SabinoMilella per gli anni 1982-1991 come riportati in due cartelle dipagamento notificate il 23/7/2001 ed il 28/7/2001, già oggettodi ricorso dell’8/8/2001 iscritto a RG 9703/01, e definito il1/2/2011 con sentenza di improcedibilità resa dal Tribunale diBari n.1692/2011, impugnata in giudizio di appello, interrottoper decesso dell’appellante genitore il 1/7/2013 e non riassuntodagli eredi, propone ricorso per cassazione invocando, comeunico articolato motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360 co.1Numero registro generale 25213/2024n. 3 c.p.c., degli artt. 2943 e 2945 co.2 cod. civ., per avere laN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026Corte d’appello di Bari ritenuto che il termine di prescrizione dDeait a pubblicazione 16/06/2026crediti portati nelle citate due cartelle di pagamento impugnatedal dante causa nel 2001, interrotto dalla costituzione in giudiziodi INPS in primo grado (del 26/11/2002), sia rimasto sospesofino alla interruzione del giudizio di secondo grado; e tuttavia,la Corte territoriale aveva omesso di considerare che quelgiudizio di secondo grado non si era concluso con una sentenzapassata in giudicato bensì era stato interrotto per mortedell’appellante (dichiarata a verbale dell’1/7/2013) e nonriassunto. Nel giudizio presupposto del proprio dante causa eramancata una sentenza idonea a passare in giudicato, e d’altrocanto l’interruzione del processo non è un provvedimentodecisorio idoneo a passare in giudicato. La conseguenzadell’inerzia dell’INPS e di AdER (nel non aver riassunto il giudiziodi appello) era stata, quindi, l’intervenuta prescrizione estintivadel credito contributivo.1.1 - Rileva l’odierno ricorrente che non c’è effetto sospensivoquando il processo non è stato tempestivamente riassunto, e laprescrizione, che non è rimasta sospesa, decorre dalla datadell’atto interruttivo (come prevede l’art. 2945 co.3 c.c.)individuato nella costituzione in giudizio di INPS in primo gradoin data 26/11/2002, di durata quinquennale. In sostanza, laprescrizione non era rimasta sospesa fino al provvedimento diinterruzione del processo (per il decesso dell’appellante) e, a talproposito, il ricorrente richiama sent. SSUU n. 15756/2007secondo cui nell’ipotesi di estinzione del giudizio la notificadell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ha soltantoeffetto interruttivo della prescrizione, non anche sospensivo.L’INPS, per evitare il decorso del termine di prescrizione,avrebbe dovuto riassumere il giudizio di secondo grado, oppureNumero registro generale 25213/2024avrebbe dovuto compiere un atto interruttivo entro iNl umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026quinquennio successivo alla sua costituzione in giudizio, ossDiaat a pubblicazione 16/06/2026entro il 26/11/07. Ciò non era accaduto e pertanto, in mancanzadi atti interruttivi nel quinquennio dall’ultimo eventointerruttivo, i crediti portati in cartella dovevano esseredichiarati prescritti.1.2 - Il ricorrente osserva, infine, che l’inesigibilità del creditocontributivo per intervenuta prescrizione è circostanzaaccertabile anche in assenza di opposizione tempestiva allecartelle; secondo l’orientamento reso da Cass. SU sent. n.23397/2016, l’unica conseguenza della mancata opposizionedella cartella ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 è la irretrattabilitàdel credito, non la conversione del termine in decennale.2. Nel suo controricorso, INPS eccepisce l’inammissibilità delricorso; premesso che rispetto al giudizio di merito siintendevano passati in giudicato, perché non impugnati, i capidi sentenza relativi alla qualità di erede, alla riferibilità alricorrente delle cartelle presupposte del pignoramento oggettodel giudizio instaurato dal defunto padre, e alla indivisibilitàdell’obbligazione, e precisato che il precedente giudizio si eraconcluso in primo grado con sentenza di improcedibilitàn.1692/2011 e che prima della dichiarazione in data 1/7/2013dell’interruzione del processo per morte dell’appellante eranostati compiuti vari atti interruttivi della prescrizione, fra cui unacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del21/3/2012, un’altra del 11/2/2013, ed una richiesta dirateizzazione del 2/5/2012, il pignoramento notificato il29/11/2017 sarebbe tempestivo perché notificato entro 5 annidalla dichiarazione di interruzione del processo. Il motivo diricorso era altresì infondato perché (Cass. 23156/2013) dallaNumero registro generale 25213/2024estinzione in appello deriva ex art. 338 il passaggio in giudicatoN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026della sentenza di primo grado (quella sulla improcedibilità) ed Dialt a pubblicazione 16/06/2026termine di prescrizione dell’actio judicati decorre non dalmomento in cui si è verificato il fatto estintivo ma dalladeclaratoria di estinzione del processo per il combinato dispostodegli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c. “letto alla luce del principio diragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, imponeche il "dies a quo" debba coincidere con la pronuncia che ha resole parti partecipi dello stesso evento”. Quindi correttamente erastato individuato il dies a quo del termine prescrizionale alladata dell’1/7/2013, non decorso alla data della comunicazionedi pignoramento del 29/11/2017 e neppure alla data di notificadell’ulteriore atto interruttivo consistente nella comunicazioneiscrizione preventiva del 11/4/2018.3. Con memorie depositate in prossimità di udienza il ricorrenteinsiste nelle proprie conclusioni e ribadisce che non si producel’effetto sospensivo dell’art. 2945 co. 2 c.c. quando il processonon sia stato tempestivamente riassunto, sicché era decorso ilnuovo termine di cinque anni, in scadenza al 26/11/2007.4. Il ricorso non è fondato e va respinto. Si impone, tuttavia, unpercorso argomentativo diverso da quello seguito nellaimpugnata sentenza, per addivenire alla conferma della nonmaturata prescrizione dei crediti portati nelle due cartelleincluse nell’atto di pignoramento.4.1 - Secondo il motivo di impugnazione l’erroneità dellasentenza di secondo grado risiederebbe «proprio nell’averritenuto sospesa la prescrizione sino al giorno di interruzione delgiudizio di secondo grado. Ciò che la Corte d’appello omette diconsiderare, infatti, è che il giudizio di secondo grado, introdottodal dante causa dell’odierno ricorrente, non si è concluso conNumero registro generale 25213/2024una sentenza passata in giudicato, bensì è stato interrotto e nonN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026riassunto tempestivamente da nessuna delle parti in causa. SuDalt a pubblicazione 16/06/2026punto è opportuno richiamare testualmente il disposto degliartt. 2943 e 2945, secondo comma c.c.. Ai sensi dell’art. 2943,primo e secondo comma c.p.c. “La prescrizione è interrotta dallanotificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questodi cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrottadalla domanda proposta nel corso di un giudizio”. Ai sensidell’art. 2945, secondo comma c.c., invece, “Se l'interruzione èavvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commidell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento incui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.”Conseguentemente, la sospensione della prescrizione previstadal secondo comma dell’art. 2945 c.c. non opera posto che, nelcaso di specie, non v’è stata una sentenza (o altroprovvedimento decisionale) idonea a passare in giudicato.L’effetto interruttivo della prescrizione previsto dalla predettanorma, infatti, si verifica in tutte le situazioni in cui siapronunciata una sentenza che definisca il giudizio e che siasuscettibile di passare in giudicato; non è tuttavia il casodell’estinzione del giudizio a seguito della mancata tempestivariassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per morte diuna delle parti».4.2 - Dunque, secondo la parte ricorrente, l’errore dellasentenza impugnata consiste nell’avere ritenuto operantel’effetto sospensivo della prescrizione fino all’interruzione delgiudizio di secondo grado benché non vi sia stata sentenzaidonea a passare in giudicato, sicché l’ultima interruzione dellaprescrizione valutabile risalirebbe al 2002 e cioè all’atto dellacostituzione in giudizio dell’INPS nel giudizio di opposizioneNumero registro generale 25213/2024avviato, insieme ad altri opponenti, da [OSCURATO:PERSONA], il danteN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026causa dell’odierno ricorrente. Data pubblicazione 16/06/20265. Orbene, rileva il Collegio che la decisione della Corte d’appelloè erroneamente motivata ma il dispositivo è conforme al diritto;pertanto, a questa Corte spetta correggere la motivazione senzache ciò determini accoglimento del motivo di ricorso.5.1 - In proposito va premesso che: a seguito dell'impugnazionedella sentenza d'appello per violazione della disciplina sullasospensione della prescrizione […], l'intera fattispecie dellaprescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies aquo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri delgiudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta deglielementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione deltermine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso;inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure nondetermina la formazione del giudicato interno su tale "dies aquo" (Cass. 03/10/2022, n. 28565). In tema di ricorso percassazione, in base al principio "iura novit curia" la Corte puòindividuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere lequestioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché ladecisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicatointerno (Cass. 18/02/2021, n. 4272).6. In ordine alla disciplina della prescrizione, oggetto del ricorsoe rimessa alla valutazione di questa Corte, assumono rilievo,allora, le seguenti considerazioni.6.1 - Il principio di diritto e le pronunce di questa Corterichiamate dalla parte ricorrente, secondo le quali l’estinzionedel processo preclude l’operatività dell’effetto sospensivo dellaNumero registro generale 25213/2024prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., trovanoN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026pacifica applicazione nelle ipotesi in cui, dopo la domandDaat a pubblicazione 16/06/2026giudiziale che vale a interrompere la prescrizione, l’estinzionedel processo operi, per qualsiasi ragione, nel giudizio di primogrado, senza che si sia giunti a una pronuncia idonea a passarein giudicato. Non è questa, tuttavia, l’evenienza verificatasi inquesta fattispecie.6.2 - Il giudizio di opposizione avviato da [OSCURATO:PERSONA], dantecausa del ricorrente, insieme ad altri opponenti, nel 2001 non siè estinto in primo grado, ma giunse a una pronuncia di primogrado (prodotta in atti da parte ricorrente) con la quale ilTribunale di Bari, nel 2011, dichiarò l’improcedibilità del ricorsoper la mancanza integrazione del contraddittorio ordinata dalgiudice. Va precisato che l’INPS si era costituito nel giudizio diopposizione al ruolo chiedendo il rigetto dell’opposizione e chetale costituzione in giudizio valeva quale richiesta di condannadella controparte ed era idonea ad interrompere i termini diprescrizione.6.3. Si consideri, in proposito, che: «la richiesta del creditore dirigetto della domanda di accertamento negativo proposta dalpresunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione deldiritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effettipermanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, laS.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciutoefficacia interruttiva della prescrizione alla costituzionedell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione dellacartella di pagamento e del preavviso di fermo, avevacontestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senzaavanzare una domanda riconvenzionale di accertamento delproprio credito)» (Cass. 07/12/2024, n. 31435 conferma, daNumero registro generale 25213/2024ultimo, un orientamento costante espresso anche da CassN. umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/202629/07/2021, n. 21799, Cass. 22/02/2019, n. 5369). Data pubblicazione 16/06/20266.4. Dunque, la costituzione in giudizio dell’INPS determinòl’interruzione della prescrizione e anche l’effetto sospensivodella prescrizione che ebbe a perdurare fino alla sentenza diprimo grado citata sub. 6.2, e cioè fino alla sentenza diimprocedibilità pronunciata dal Tribunale di Bari nel 2011.6.5. Successivamente gli opponenti proposero appello e, diseguito, il giudizio fu interrotto e mai più riassunto. Ne èconseguito che, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., a causa dellamancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi (recte,sei mesi, nel testo codicistico ratione temporis vigente), ilprocesso di appello relativo al primo giudizio -quello instauratoda [OSCURATO:PERSONA]- si è estinto. Ulteriore conseguenza è che,operando l’art. 338 c.p.c. la sentenza di primo grado (la n.1692/2011) passò in giudicato, proprio in ragione dellaestinzione del giudizio di appello (si annoti che la sentenzadell’1/2/2011, considerato il termine lungo di impugnazione neltesto di cui all’art. 327 c.p.c. applicabile al processo instauratoprima della riforma del giugno 2009 e comprensivo dellasospensione feriale, risulterebbe passata in giudicato il17/3/2012).7. Ai sensi dell’art. 2945, secondo comma c.c. la prescrizioneprese a decorrere nuovamente solo dalla sentenza di primogrado che ebbe a definire l’opposizione proposta dal dante causadel ricorrente, nel 2011, essendo quella sentenza passata ingiudicato.8. Tale effetto non è stato precluso dalla natura processualedella sentenza in questione: si consideri il principio, affermatoNumero registro generale 25213/2024dalla risalente ma mai smentita pronuncia Cass. 21/11/1981, nN. umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/20266227 secondo il quale: l'effetto interruttivo della prescrizionDeat a pubblicazione 16/06/2026che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., nel casodi domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo,fino alla sentenza che lo definisce, si verifica in tutte le situazioniin cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e siasuscettibile di passare in giudicato; categoria che comprendeanche i provvedimenti di natura decisoria aventi ad oggettopronunzie meramente processuali (nella specie, declaratoria diimprocedibilità della domanda di risarcimento del danno,prodotto dalla circolazione di veicoli, perché proposta primadell'adempimento delle formalità di cui all'art. 22 della legge 24dicembre 1969 n. 990) le quali, pur facendo venir meno ildovere del giudice di decidere nel merito, sono suscettibili dipassaggio in cosa giudicata non sostanziale, precludendol'esame della medesima questione da parte di qualsiasi altrogiudice.9. Orbene, il termine di prescrizione da conteggiare a decorreredalla sentenza del Tribunale di Bari non è, tuttavia, il terminequinquennale previsto per gli originari crediti previdenziali, mapiuttosto il termine decennale derivante dalla actio iudicati, inforza della disposizione dell’art. 2953 c.p.c.9.1. Questa Corte ha da tempo affermato che non solo inpresenza di sentenze di condanna, ma anche di tutte le sentenzeche definiscono giudizi oppositivi (opposizione a decretoingiuntivo, opposizione a cartella esattoriale, opposizione adavviso di addebito), in ogni caso quando oggetto del giudizio siacomunque l’accertamento del credito, si determina ilmutamento da prescrizione quinquennale a decennale perchévale l’accertamento giudiziale passato in giudicato e cioè Nl’uamcetroio re gistro generale 25213/2024Numero sezionale 1617/2026iudicati. Numero di raccolta generale 20126/2026Data pubblicazione 16/06/20269.2. Si consideri in tal senso che «il diritto alla riscossione diun'imposta, azionato mediante emissione di cartella dipagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo aseguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato aitermini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizionequinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997,operando invece il termine di prescrizione decennale previstodall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitivitàdella pretesa erariale consegua alla declaratoria diinammissibilità dell'originario ricorso del contribuente» (Cass.19/09/2024, n. 25222). Ed ancora: il diritto alla riscossione diun'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per ilpassaggio in giudicato formale della sentenza, senza cheassuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia dirito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passatain giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso delcontribuente) (Cass. 22/03/2019, n. 8105). Si tratta di principiaffermati in materia tributaria ma pacificamente applicabili allariscossione di crediti previdenziali.9.3. La medesima conclusione può raggiungersi se si considerail principio affermato da Cass. Sez. U, 17/11/2016, n. 23397: lascadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporreopposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dallapossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effettosostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senzadeterminare anche la cd. "conversione" del terminNeum erod rie gistro generale 25213/2024Numero sezionale 1617/2026prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo Nl'uamretro. d3i r,a ccolta generale 20126/2026commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinarDioat a pubblicazione 16/06/2026(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultimadisposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cuiintervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre lasuddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è privadell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso valeper l'avviso di addebito dell'INPS, che, dal 1° gennaio 2011, hasostituito la cartella di pagamento per i crediti di naturaprevidenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010,conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).9.4. Dunque, nell’ipotesi di pronuncia giudiziale che valga adefinire con efficacia di giudicato l’opposizione a ruolo fondatasu cartelle recanti crediti previdenziali, come avvenuto in questavicenda in virtù della sentenza n.1692/2011 del Tribunale diBari, il termine di prescrizione breve quinquennale si convertein prescrizione decennale da actio iudicati.10. Per questa via, al momento della costituzione dell’INPS nelgiudizio di opposizione avviato da [OSCURATO:PERSONA], nel 2018, laprescrizione non era decorsa ed il termine è stato interrotto, conconseguente infondatezza della eccezione di prescrizionesollevata dall’odierno ricorrente. La Corte di Appello di Bari conla sentenza in questa sede impugnata ha disatteso l’eccezionedi prescrizione e respinto l’appello, con pronuncia conforme adiritto nel dispositivo ma, come innanzi premesso, dacorreggere nel senso fin qui indicato quanto alla motivazione.11. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.Numero registro generale 25213/202412. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzaN umero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20126/2026e sono liquidate come in dispositivo, in favore della partDeat a pubblicazione 16/06/2026costituita INPS, secondo i parametri di legge in relazione alvalore della controversia. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese che liquida in € 6.000,00 (seimila) percompensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese