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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11584/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 - la pena concordata con il p.m.: - per il primo, anni, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; - per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito).

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell'accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata.

3. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità.

Premesso che già l'imputazione fa riferimento all'utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell'aspecificità dell'impugnazione.3.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Come chiarito da Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 - la pena concordata con il p.m.: - per il primo, anni, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; - per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell'accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata. 3. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. Premesso che già l'imputazione fa riferimento all'utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell'aspecificità dell'impugnazione.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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