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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1978

Cassazione n. 16610/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1979 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione nella ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1979 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione nella ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris