CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 28328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14868-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1085 EDISU - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e sul ricorso 15767-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1380/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2015 R.G.N. 484/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 17.6.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno dei giornalisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato dovuti i contributi pretesi per i giornalisti Zotti e Portolano e non dovuti quelli pretesi per la giornalista Porcelli; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPGI, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a resistere con controricorso all'impugnazione proposta dall'INPGI, ha successivamente proposto a sua volta ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia, deducendo quattro motivi di censura; che l'INPGI ha resistito con controricorso al ricorso successivo; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti, essendo stati proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.); che, con il primo motivo del ricorso principale, l'INPGI, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche approvato con d.P.R. 153/1961, per avere la Corte di merito escluso che la giornalista Porcelli fosse lavoratrice dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo la stessa inserita nell'attività redazionale e non potendo il suo apporto alla redazione reputarsi indispensabile e imprescindibile;che, con il secondo motivo del ricorso principale, l'INPGI lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche approvato con d.P.R. 153/1961, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini del giudizio circa l'insussistenza della subordinazione della giornalista Porcelli, elementi fattuali affatto irrilevanti e per aver invece omesso la verifica dei requisiti previsti dalla norma invocata al fine di ravvisare i presupposti per la ricorrenza della c.d. collaborazione fissa; che, con il primo motivo del ricorso successivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per aver reso motivazione apparente, per non aver pronunciato su tutte le domande, per violazione degli artt. 112, 115, 116, 125, 132 n. 4, 277, 414 e 645 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., ed altresì per "insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni di diritto su un punto decisivo", "errata e falsa applicazione dei principi di diritto processuale in merito alla carenza e limitatezza del petitum di primo grado", "carenza di motivazione e comunque errata applicazione della norma di attuazione del diritto preteso", "errata interpretazione in merito alla mancata esibizione indicazione del relativo contratto collettivo", "errata interpretazione sulla mancanza di prova del credito vantato", "errata valutazione sui conteggi esibiti in primo grado", "errata applicazione delle norme di rito in ordine alla inammissibilità della produzione ed esibizione di documenti nuovi in secondo grado" (così il ricorso per cassazione, pag. 12), per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPGI avesse indicato con chiarezza il criterio di calcolo dei contributi asseritamente omessi in danno dei giornalisti Zotti e Portolano, per non avere rilevato la mancata produzione del contratto collettivo invocato quale parametro per il calcolo dei contributi, per aver confermato la pronuncia di prime cure ancorché avesse attribuito agli anzidetti giornalisti un inquadramento non richiesto dall'INPGI, per aver disposto la condanna generica al pagamento dei contributi omessi in loro danno senza procedere a quantificazione degli importi dovuti e per aver reputato tardiva e inammissibile la censura di incongruità dei conteggi apprestati dall'INPGI; che, con il secondo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, mancata pronuncia su tutte le domande e violazione degli artt. 2 e 12 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche, per avere la Corte territoriale motivato la conferma della pronuncia di prime cure senza tener conto delle critiche formulate nell'atto di appello e, segnatamente, senza nulla dire circa le prove testimoniali raccolte in primo grado e le ragioni per le quali il rapporto lavorativo dei giornalisti Zotti e Portolano dovesse essere sussunto entro l'alveo dell'art. 12 CCNL cit.; che, con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che il nuovo regime sanzionatorio ivi previsto non fosse applicabile all'INPGI se non a seguito di apposito atto di recepimento; che, con il quarto motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti in pagamento;che, con riguardo al ricorso principale, va preliminarmente esaminata la prospettazione di cui alla memoria INPGI secondo cui, essendo nelle more passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1788/19, con cui la giornalista Porcelli è stata riconosciuta lavoratrice dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2000 al 2009, la relativa questione sarebbe ormai coperta da giudicato; che, sul punto, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che questi ultimi non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, ciò che non può dirsi per i diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e i diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, tra i quali sussiste un rapporto di reciproca autonomia che rende res inter alios acta rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale) il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (così fra le tante Cass. nn. 11622 del 1995, 4142 del 2001, 22329 del 2013 e 5466 del 2022); che, nella specie, non essendo stato parte del giudizio definito con l'anzidetta sentenza della Corte d'appello di Bari, nessuna efficacia riflessa di quel giudicato può invocare l'INPGI nel presente giudizio; che, ciò premesso, deve rilevarsi come i due motivi del ricorso principale, pur formalmente denunciando vizi di violazione e falsa applicazione di legge e di contratto collettivo, degradino in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda per cui è causa, pretendendo di censurare il ragionamento (necessariamente presuntivo) in base al quale i giudici territoriali sono giunti ad escludere che la collaborazione prestata dalla giornalista Porcelli possedesse i tratti identificativi della c.d. collaborazione fissa; che, al riguardo, deve ribadirsi che, scaturendo il giudizio (di fatto) circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato da un ragionamento necessariamente presuntivo, in cui talune circostanze di fatto vengono assunte come indizi tramite i quali risalire al fatto da provare (che ovviamente consiste nella prestazione di lavoro subordinato per come tipizzata dall'art. 2094 c.c. e, per quanto concerne quello giornalistico del c.d. collaboratore fisso, dall'art. 2, CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche approvato con d.P.R. 153/1961), la possibilità di devolvere a questa Corte di legittimità un sindacato su tale accertamento deve reputarsi non dissimile da quella più generale di sindacare il ricorso da parte del giudice di merito al ragionamento presuntivo (così da ult. Cass. n. 33820 del 2021, sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999); che i due motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili, a tanto dovendo pervenirsi ogni qualvolta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così, da ult., Cass. S.U. n. 34476 del 2019); che, con riguardo al ricorso successivo, va premesso che l'articolazione di un singolo motivo di ricorso per cassazione in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (così, tra le più recenti, Cass. nn. 7009 del 2017, 26790 del 2018 e 39169 del 2021); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è chiarito che non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, c.p.c., mettendo capo alla prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati in modo incontestato gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della disposizione normativa, e del vizio di omesso esame circa fatti decisivi, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (così da ult. Cass. nn. 26874 del 2018 e 36881 del 2021); che, in termini più generali, si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca solo apparentemente la violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che ciò realizzerebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. S.U. 34476 del 2019, cit.); che, nella specie, i primi due motivi del ricorso successivo palesano tutti i vizi dianzi esposti, dal momento che il primo motivo si dispiega da pag. 11 a pag. 25 in una pluralità di profili di doglianza non facilmente sceverabili l'uno dall'altro, senza precisa connessione con le disposizioni enumerate nella rubrica e deducendo violazioni e false applicazioni di legge in riferimento a fatti che si contesta essere accaduti così come accertato dai giudici di merito, mentre il secondo è palesemente volto ad ottenere un riesame del giudizio di fatto reso dalla Corte territoriale circa l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dai giornalisti Zotti e Portolano; che, con riguardo al terzo motivo, va rilevato che la Corte territoriale, dopo aver enunciato il principio di diritto secondo cui la disciplina dell'art. 116, I. n. 388/2000, non sarebbe applicabile in assenza di un'apposita delibera di recepimento dell'INPGI, ha affermato che nel caso di specie non ricorrerebbe affatto "la sicura connessione tra mancato pagamento e incertezze oggettive conness[e] a contrastanti orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo [...], le uniche 'incertezze' [...] dovendosi ricondurre a profili di ordine valutativo inerenti l'accertamento fattuale e il connesso inquadramento della fattispecie concreta" (così la sentenza impugnata, pagg. 11-12); che, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. impugnato anche tale statuizione, il motivo di censura risulta inammissibile, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, allorché una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza per essere intervenuto il giudicato sulla rado decidendi non censurata (così da ult. Cass. n. 13880 del 2020); che, con riguardo al quarto motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver rilevato che la questione della prescrizione andava circoscritta alla debenza dei contributi dovuti per il mese di gennaio 2001 per il giornalista Portolano, il cui pagamento scadeva il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, hanno ancorato l'interruzione della prescrizione al sopralluogo ispettivo del febbraio 2006 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); che, non essendo stata espressamente censurata tale ultima statuizione, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che entrambi ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente successiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente successiva dell'ulteriore importo a titolo di cont