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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43834/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-O

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 giugno 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della "New deal production s.r.l." (di cui era socio ed amministratore), dichiarato dal Tribunale di Monza il 24 luglio 2014.

Per quanto di interesse ai fini dell'illustrazione dei motivi di ricorso, la distrazione sarebbe consistita nel prelievo, dal conto corrente della società fallita, di euro 320.467,63, serviti per pagare i dipendenti della soc.

Coop. [OSCURATO:SOCIETA], società di cui pure Armetta era socio e legale rappresentante.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso — che attiene alla sola bancarotta fraudolenta distrattiva — lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza di un vantaggio in capo alla società fallita derivante dal pagamento dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA] soc.

Coop. perché le prestazioni effettuate da quest'ultima in favore della fallita erano determinanti al fine del mantenimento, da un punto di vista tecnico, della piattaforma Stream.it, in assenza della quale sarebbe venuto a mancare il core business della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto le operazioni contestate come aventi natura distrattiva solo per l'esito infausto che hanno avuto.

Ancorché correttamente la Corte territoriale abbia rilevato che era stato lo stesso imputato ad ammettere che le operazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] soc.

Coop. non erano supportate da fatture, l'organo giudicante, tuttavia, ha trascurato l'imponente mole di fatture emesse nei confronti della fallita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui la [OSCURATO:SOCIETA] soc.

Coop era la prosecuzione) negli anni precedenti.

La mancanza di fatturazione — aggiunge il ricorrente — non poteva far ritenere non effettivi i rapporti tra le due società.

Inoltre, assume la parte, la destinazione delle somme che si assumono distratte per essere state destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] soc.

Coop. avrebbe dovuto far escludere il coefficiente soggettivo.

La motivazione della Corte di appello circa la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. sarebbe insoddisfacente siccome fondata solo sulla genericità della richiesta.

Anche quanto alla domandata riduzione dell'entità della pena inflitta, la sentenza impugnata appare carente perché la Corte di merito si è limitata a definire il fatto grave per l'entità delle somme contestate e per il ruolo del prevenuto, senza tuttavia considerare l'insieme delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Militano in questo senso diverse argomentazioni, che riguardano ciascuno degli aspetti affrontatcP dalle censure del ricorrente.

1.1. Dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] — concorrente nel reato nelle more deceduto — avevano ammesso che la somma distratta era stata utilizzata per pagare gli stipendi dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] società.

Cooperativa, legalmente rappresentata da Armetta; e che quest'ultimo aveva pure ammesso che non era stato stipulato alcun contratto tra la società cooperativa e la "New deal production s.r.l." Peraltro l'anomalia dei movimenti "incriminati" è rafforzata dalla mancanza di fatture, inesistenza che il ricorrente ha confermato nel corso del processo, senza tuttavia fornire, nel ricorso, una giustificazione sul punto se non richiamare, senza che questo abbia alcuna valenza chiarificatrice, i rapporti con la preesistente [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., evidentemente concernenti un periodo diverso da quello a cui si riferiscono le distrazioni.

Orbene, fatta questa premessa, va innanzitutto osservato che il ricorso, pur non esprimendosi chiaramente sul punto — il che già depone per la sua inammissibilità — pare evocare il tema dei vantaggi compensativi, senza tuttavia affrontare né il profilo dell'esistenza di un gruppo societario (non basta, a questo proposito, che la compagine delle due società sia la stessa), né quello dell'esistenza dei vantaggi stessi, come già era avvenuto nell'appello.

A quest'ultimo proposito, va rilevato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc.

Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).

Nel caso di specie, non si rinviene, nella prospettazione dell'appellante, alcun riferimento al vantaggio che la "New deal production s.r.l." avrebbe ricavato dall'esborso di una somma di denaro per pagare dipendenti altrui.

Peraltro la lamentata prospettiva ex post sul vantaggio che sarebbe, in tesi, stata adottata dalla Corte di appello non è tale, se si riguarda il passaggio della sentenza impugnata — che il ricorso ignora — secondo cui l'operazione sarebbe stata comunque sconsigliata, a priori, dalla condizione di dissesto in cui versavano sia la [OSCURATO:PERSONA] che la società beneficiaria, dichiarata anch'essa fallita il 26 giugno 2014.

Appare, allora, non manifestamente illogica la conclusione che la Corte di merito trae da tutto questo, vale a dire che l'operazione è stata dettata dalla volontà di salvare almeno una delle due società riferibili comunque al prevenuto.

1.2. La richiesta di riqualificazione nel delitto di cui all'art. 217 legge fall. è del tutto generica e, comunque, la fraudolenza dell'operazione è evidente data la smaccata natura distrattiva che la contraddistingue. 1.3 Manifestamente infondata è la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della sanzione, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-O 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 giugno 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della "New deal production s.r.l." (di cui era socio ed amministratore), dichiarato dal Tribunale di Monza il 24 luglio 2014. Per quanto di interesse ai fini dell'illustrazione dei motivi di ricorso, la distrazione sarebbe consistita nel prelievo, dal conto corrente della società fallita, di euro 320.467,63, serviti per pagare i dipendenti della soc. Coop. [OSCURATO:SOCIETA], società di cui pure Armetta era socio e legale rappresentante. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso — che attiene alla sola bancarotta fraudolenta distrattiva — lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza di un vantaggio in capo alla società fallita derivante dal pagamento dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. Coop. perché le prestazioni effettuate da quest'ultima in favore della fallita erano determinanti al fine del mantenimento, da un punto di vista tecnico, della piattaforma Stream.it, in assenza della quale sarebbe venuto a mancare il core business della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto le operazioni contestate come aventi natura distrattiva solo per l'esito infausto che hanno avuto. Ancorché correttamente la Corte territoriale abbia rilevato che era stato lo stesso imputato ad ammettere che le operazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] soc. Coop. non erano supportate da fatture, l'organo giudicante, tuttavia, ha trascurato l'imponente mole di fatture emesse nei confronti della fallita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui la [OSCURATO:SOCIETA] soc. Coop era la prosecuzione) negli anni precedenti. La mancanza di fatturazione — aggiunge il ricorrente — non poteva far ritenere non effettivi i rapporti tra le due società. Inoltre, assume la parte, la destinazione delle somme che si assumono distratte per essere state destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. Coop. avrebbe dovuto far escludere il coefficiente soggettivo. La motivazione della Corte di appello circa la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. sarebbe insoddisfacente siccome fondata solo sulla genericità della richiesta. Anche quanto alla domandata riduzione dell'entità della pena inflitta, la sentenza impugnata appare carente perché la Corte di merito si è limitata a definire il fatto grave per l'entità delle somme contestate e per il ruolo del prevenuto, senza tuttavia considerare l'insieme delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Militano in questo senso diverse argomentazioni, che riguardano ciascuno degli aspetti affrontatcP dalle censure del ricorrente. 1.1. Dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] — concorrente nel reato nelle more deceduto — avevano ammesso che la somma distratta era stata utilizzata per pagare gli stipendi dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] società. Cooperativa, legalmente rappresentata da Armetta; e che quest'ultimo aveva pure ammesso che non era stato stipulato alcun contratto tra la società cooperativa e la "New deal production s.r.l." Peraltro l'anomalia dei movimenti "incriminati" è rafforzata dalla mancanza di fatture, inesistenza che il ricorrente ha confermato nel corso del processo, senza tuttavia fornire, nel ricorso, una giustificazione sul punto se non richiamare, senza che questo abbia alcuna valenza chiarificatrice, i rapporti con la preesistente [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., evidentemente concernenti un periodo diverso da quello a cui si riferiscono le distrazioni. Orbene, fatta questa premessa, va innanzitutto osservato che il ricorso, pur non esprimendosi chiaramente sul punto — il che già depone per la sua inammissibilità — pare evocare il tema dei vantaggi compensativi, senza tuttavia affrontare né il profilo dell'esistenza di un gruppo societario (non basta, a questo proposito, che la compagine delle due società sia la stessa), né quello dell'esistenza dei vantaggi stessi, come già era avvenuto nell'appello. A quest'ultimo proposito, va rilevato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Nel caso di specie, non si rinviene, nella prospettazione dell'appellante, alcun riferimento al vantaggio che la "New deal production s.r.l." avrebbe ricavato dall'esborso di una somma di denaro per pagare dipendenti altrui. Peraltro la lamentata prospettiva ex post sul vantaggio che sarebbe, in tesi, stata adottata dalla Corte di appello non è tale, se si riguarda il passaggio della sentenza impugnata — che il ricorso ignora — secondo cui l'operazione sarebbe stata comunque sconsigliata, a priori, dalla condizione di dissesto in cui versavano sia la [OSCURATO:PERSONA] che la società beneficiaria, dichiarata anch'essa fallita il 26 giugno 2014. Appare, allora, non manifestamente illogica la conclusione che la Corte di merito trae da tutto questo, vale a dire che l'operazione è stata dettata dalla volontà di salvare almeno una delle due società riferibili comunque al prevenuto. 1.2. La richiesta di riqualificazione nel delitto di cui all'art. 217 legge fall. è del tutto generica e, comunque, la fraudolenza dell'operazione è evidente data la smaccata natura distrattiva che la contraddistingue. 1.3 Manifestamente infondata è la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della sanzione, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 43834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris