CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso con le ulteriori conseguenze di legge; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le relative note spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge; in subordine, l'esclusione del riconoscimento delle circostanze aggravanti dei motivi futili e della minorata difesa con l'annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Bari oppure ad altra Corte di Assise di appello per la sola determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i marzo 2019, la Corte di Assise di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà, dai motivi futili e dalla minorata difesa, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, lo condannava alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Con pronuncia resa il 7 ottobre 2020, la Corte di Assise di appello di Bari, escludeva la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. e confermava nel resto l'appellata decisione. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, l'imputato aveva cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], nel primo pomeriggio del 13 novembre 2016 per soffocamento e per strozzamento, aggredendola all'interno della sua abitazione, dove la predetta era stata rinvenuta, verso le ore 20,30 di quello stesso giorno, riversa a terra con un sacchetto di plastica che le avvolgeva il capo cui era legato del nastro adesivo, dalla figlia, lì recatisi insieme al proprio compagno, perché preoccupata del fatto che la madre non aveva risposto alle numerose telefonate effettuate nel corso di tutto il pomeriggio; il movente del delitto doveva ricercarsi nel fatto che l'imputato, nell'agosto del 2016, era stato licenziato dal figlio della vittima, presso il quale svolgeva attività lavorativa e ancora vantava, nei confronti del suo ex datore di lavoro, un credito per il pregresso rapporto. 3. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, sia sotto il profilo dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della norma di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sul punto. Secondo la difesa, la motivazione svolta nell'impugnata sentenza in ordine alla ricorrenza dell'aggravante in parola non sarebbe sufficiente e congrua; è, infatti, futile il motivo che appaia del tutto sproporzionato rispetto al reato cui ha dato origine; nel caso di specie, sarebbe stato necessario tenere conto non solo del presunto risentimento dell'imputato per essere stato ingiustamente licenziato ma anche della condizione soggettiva del Laska, soggetto extracomunitario palesemente confinato in una situazione di accentuata emarginazione per essere rimasto senza lavoro in terra straniera con una famiglia a carico; il giudizio di futilità non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato a tutti gli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto anche delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati nonché del contesto sociale in cui si verificarono i fatti; il diritto al lavoro e alla relativa retribuzione assumerebbe nell'ordinamento giuridico un valore di rango costituzionale, per cui l'azione punita non potrebbe certamente dirsi connotata da un quid pluris tale da esprimere una maggiore capacità criminale dell'agente; l'individuato motivo del delitto non sarebbe stato "banale" e, in ogni caso, il risentimento e la rabbia per un licenziamento ingiusto non integrerebbe l'aggravante in parola. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della minorata difesa, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Ha, in proposito, evidenziato che la vittima era soggetto robusto, godeva di ottima salute, tanto da essere riuscita a difendersi dal suo aggressore (gli stessi giudici del merito avevano, infatti, ritenuto che le ferite sulla mano e sull'avambraccio dell'imputato fossero state causate dalla Radicci); i fatti si erano svolti in luogo non sconosciuto alla medesima vittima e in orario diurno e non nell'oscurità ovvero in ora di riposo, ma subito dopo il pranzo; l'età avanzata della vittima non sarebbe, di per sé sola, sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà fisiche o mentali o da ulteriori condizioni personali, idonee a determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale - sempre secondo il ricorrente - avrebbe omesso di valutare favorevolmente il comportamento dell'imputato successivo all'episodio delittuoso e, in particolare, la circostanza che il predetto fosse rientrato in Italia dal'Albania dove si era rifugiato non appena aveva appreso di essere ricercato; l'imputato sarebbe soggetto incensurato, avrebbe risposto a tutti gli interrogatori, prestando anche il proprio consenso ai prelievi ematici. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con le ulteriori conseguenze di legge; i difensori delle costituite parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso, per iscritto, depositando anche nota spese; il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione e, in via subordinata, l'esclusione delle aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Bari, oppure ad altra Corte di Assise di appello per la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Fondato è il motivo relativo alla ricorrenza dell'aggravante dei motivi futili. La Corte territoriale ha individuato, in maniera conforme al primo Giudice, la reale causa scatenante l'omicidio nel fatto che l'imputato, nell'agosto del 2016, era stato licenziato dal figlio della vittima, presso il quale svolgeva attività lavorativa e ancora vantava, nei confronti del suo ex datore di lavoro, un credito per il pregresso rapporto. Ciò posto, occorre osservare che da parte della giurisprudenza e della dottrina, concordemente, si considera futile il motivo di nessun conto o significato e del tutto sproporzionato al fatto commesso. Per questa sua connotazione, il motivo futile appare un pretesto perché l'agente possa dare sfogo al suo impulso criminale, piuttosto che la vera causa determinante del reato (cfr. Cass. Sez. 6, n. 7914 del 03/06.1998, Rv. 211383; Cass. Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Rv. 215806; Cass. Sez. 1, n. 5854 del 14/12/2000, Rv. 218082). Più specificatamente, questa Corte ha affermato che il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore a una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile. Tuttavia, il relativo giudizio non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (cfr. Cass. Sez. 1, n. 4819 del 17/12/1998, Rv. 213378; Cass. Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Rv. 249010).2. Ebbene, alla stregua della giurisprudenza su citata, appare evidente che non costituisce motivo futile quello che è stato ritenuto dalla Corte territoriale la reale causa scatenante l'omicidio e cioè l'avere il Laska ucciso [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] suo ex datore di lavoro e figlio della vittima, che lo aveva licenziato e verso il quale vantava un credito per il pregresso rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, l'aggravante in parola va esclusa. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre osservare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) hanno precisato che il fondamento della circostanza aggravante definita della minorata difesa deve essere ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi; con la conseguenza, che solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo. 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che tale approfondito accertamento è stato correttamente effettuato dai giudici di merito che hanno attribuito rilievo determinante non solo e non tanto all'età avanzata della vittima, ma alla circostanza che la stessa era stata sorpresa all'interno della propria abitazione da un soggetto, il Laska, con il quale la Radicci riteneva avere un rapporto di fiducia; l'imputato, infatti, secondo la ricostruzione accreditata dalle sentenze di merito, era soggetto ben conosciuto dalla vittima, per la quale aveva svolto anche alcuni lavoretti quando era alle dipendenze del figlio, tanto che il giorno degli accadimenti lo aveva fatto entrare nella propria abitazione, come si evinceva dalla rilevata assenza di segni di effrazione sulla porta dell'appartamento. Tale circostanza - sempre secondo i giudici del merito - aveva determinato una particolare vulnerabilità dell'anziana signora, dalla quale l'imputato aveva tratto consapevolmente vantaggio; conseguentemente, essa è stata ritenuta idonea a giustificare la concreta maggiore offensività della sua azione e, quindi, l'aggravamento sanzionatorio in parola. A fronte di ciò le censure difensive ripropongono profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, introducendo sostanzialmente questioni in fatto non deducibili nel presente scrutinio di legittimità perché tendenti a richiedere una diversa "lettura" delle risultanze processuali e a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso con cui la difesa dell'imputato lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sostiene che i giudici della Corte di Assise di appello di Bari avrebbero dovuto concedere il suddetto beneficio per il comportamento collaborativo del Laska. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). 6. Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici della Corte di Assise di appello di Bari in considerazione della particolare intensità del dolo che aveva sorretto l'agire del ricorrente, "dotato di rara spregiudicatezza e non comune disinvoltura", non potendosi ritenere che il comportamento di costui fosse sintomatico di "sincera resipiscenza e non dettato da spirito collaborativo" (l'imputato, infatti, secondo l'impugnata sentenza era rientrato in Italia dall'Albania, dove di era rifugiato dopo l'omicidio, per la difficile situazione di rottura che si era determinata nei rapporti con i suoi familiari) ed essendo l'incensuratezza dello stesso insuscettibile, ai sensi del comma terzo dell'art. 62-bis cod. pen., a essere posta a fondamento della concessione del beneficio in questione. Ebbene, detta motivazione si sottrae alle censure difensive, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. e dovendosi ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.7. L'accoglimento del motivo relativo alla ricorrenza dei futili motivi determina l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente a tale punto e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché proceda alla rideterminazione della pena. 8. In ragione del parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili vanno compensate nella misura della metà; conseguentemente, dette spese, alla cui rifusione il Laska va condannato, vanno liquidate in complessivi euro 2.800,00 (euro 5,600,00, ridotte della metà) per le parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e in complessi euro 2.000,00 per quella assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dei motivi futili che esclude e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara compensate nella misura della metà le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 2.800 per le parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e in complessivi euro 2.000