CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9895-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] FROSINONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 6193/39/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 09895 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES per l'anno 2006 impugnato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] proposto contro. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale non ha resistito l'Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.6 c.10 d.ln.119/2018. Con ordinanza interlocutoria n.11001/2019 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio. Successivamente l'Agenzia delle entrate, con nota del 16.11.2020, nel depositare provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata disposto dalla Direzione provinciale di Frosinone, rilevava che era onere del contribuente depoitare istanza di trattazione entro il 31.1.2.2020. Il procedimento va dichiarato estinto, non avendo il contribuente- parte interessata-, all'esito della disposta sospensione del procedimento di cui alla ricordata ordinanza interlocutoria, depositato l'istanza di trattazione entro il 3j1.12.2020, alla stregua di quanto disposto dall'art.6 c.13. d.l. n.118/2018- v.nota Ag.entrate 16.11.2020-. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. PQM Dichiara estinto il procedimento. Così deciso il 23.2.2022 in Roma. I Pres