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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 41476/2025

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eguente SENTENZA sulricorso propost o da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 04/07/2025 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dispositivo letto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Como condannava [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, Codice della strada. 2.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ra pprese ntato il tenore del dispositivo, evidenzia che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa nei confronti di altro imputato , relativa ad un reato commesso in data e luogo diversi, con l’indicazione di testi diversi da quelli realmente escussi nel corso dell’istruttoria.

Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Osserva che l’omessa motivazione, evidenziata nei termini di cui al primo motivo, determina la nullità della sentenza.

3. In data 30/11/2025 è pervenuta memoria difensiva con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, annulli la sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

Invero, dall’esame della sentenza impugnata emerge evidente come, alla corretta indicazione delle generalità dell'imputato, del tempo e del luogo del commesso reato, seguauna motivazione che riguarda un diverso procedimento penale a carico di altro imputato (tale [OSCURATO:PERSONA]) per fatti sì relativi alla stessa violazione del codice della strada, ma commessi in data e luoghi diversi rispetto a quellooggetto del presente processo (il 25/09/2021 a [OSCURATO:PERSONA], in luogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Beregazzo con Figliaro).

Ebbene, la totale distonia della parte motiva rispetto alla posizione processuale dell’imputato rende la pronuncia impugnata affetta da nullità radicale ai sensi dell ’ art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto, l’orientamento prevalente dellagiurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità,ha più volte avuto occasione di affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, rechiuna motivazione relativa ad altra decisione pronunciata nei confronti di altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con laprocedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone, Rv.287967 – 01 ; Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Traviglia, Rv. 275910 – 01 ; Sez. 6, n. 17510del 23/03/2018, E., Rv. 272811 - 01) .

5. La sentenza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica,per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, persona fisica diversa.

Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sulricorso propost o da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 04/07/2025 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dispositivo letto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Como condannava [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, Codice della strada. 2.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ra pprese ntato il tenore del dispositivo, evidenzia che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa nei confronti di altro imputato , relativa ad un reato commesso in data e luogo diversi, con l’indicazione di testi diversi da quelli realmente escussi nel corso dell’istruttoria. Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Osserva che l’omessa motivazione, evidenziata nei termini di cui al primo motivo, determina la nullità della sentenza. 3. In data 30/11/2025 è pervenuta memoria difensiva con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, annulli la sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Invero, dall’esame della sentenza impugnata emerge evidente come, alla corretta indicazione delle generalità dell'imputato, del tempo e del luogo del commesso reato, seguauna motivazione che riguarda un diverso procedimento penale a carico di altro imputato (tale [OSCURATO:PERSONA]) per fatti sì relativi alla stessa violazione del codice della strada, ma commessi in data e luoghi diversi rispetto a quellooggetto del presente processo (il 25/09/2021 a [OSCURATO:PERSONA], in luogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Beregazzo con Figliaro). Ebbene, la totale distonia della parte motiva rispetto alla posizione processuale dell’imputato rende la pronuncia impugnata affetta da nullità radicale ai sensi dell ’ art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto, l’orientamento prevalente dellagiurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità,ha più volte avuto occasione di affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, rechiuna motivazione relativa ad altra decisione pronunciata nei confronti di altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con laprocedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone, Rv.287967 – 01 ; Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Traviglia, Rv. 275910 – 01 ; Sez. 6, n. 17510del 23/03/2018, E., Rv. 272811 - 01) . 5. La sentenza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica,per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre2025. [OSCURATO:PERSONA]
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