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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10703/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 19 giugno 2020 (dep. il 6 agosto 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e da Mirella ANTOLLONI - ha confermato la pronuncia del giorno 9 novembre 2017 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito di giudizio dibattimentale, aveva assolto Mirella ANTOLLONI dall'imputazione di falso ex artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., poiché non punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, a cagione dell'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione poiché la Corte di merito non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello (relativo alla sussistenza in capo all'imputata dell'obbligo di dichiarare i propri precedenti penali).

2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello (relativo alla sussistenza in capo all'imputata dell'elemento soggettivo) ed avrebbe travisato la prova. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che «è ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale» (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 - 01), il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure.

1. Il ricorrente ha rassegnato che: - l'udienza del 20 marzo 2020, fissata per la trattazione del procedimento innanzi alla Corte di appello, è stata differita d'ufficio, con provvedimento reso il 13 marzo 2020, al 19 giugno 2020; - la notificazione di tale provvedimento nei confronti del difensore (alla casella [OSCURATO:EMAIL]), eseguita a mezzo posta elettronica certificata il 13 marzo 2020, non si è perfezionata, come si trarrebbe dalla ricevuta rilasciata dal Sistema di Notifiche e comunicazione Telematiche presente nel fascicolo, nella quale è riportato che il messaggio «non è stato correttamente recapitat[o] per «mancata consegna»;- la mancata consegna non sarebbe imputabile al difensore destinatario, il quale ha ricevuto ritualmente messaggio di posta elettronica certificata sulla medesima casella sia il giorno prima che lo stesso 13 marzo 2020 (anche pochi minuti prima del messaggio in discorso); - dunque, si sarebbe prodotta una nullità di ordine generale insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod, proc. pen. 1.1.

Il motivo è fondato.

Dagli atti contenuti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta, in effetti, che: - il giorno 13 marzo 2020 è stata eseguita, tramite posta elettronica certificata indirizzata al difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (alla casella [OSCURATO:EMAIL]), la notifica del provvedimento (del giorno 11 marzo 2020) con il quale era stato disposto - in ragione dell'emergenza pandemica (e a seguito dell'emanazione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11) - il differimento al 19 giugno 2020 dell'udienza del 20 marzo 2020 per la celebrazione del giudizio di appello; - la ricevuta emessa dal Sistema di Notifiche e comunicazione Telematiche dà atto dell'accettazione del messaggio e, tuttavia, della sua «mancata consegna»; - all'udienza del 19 giugno 2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è comparso ed è stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; ed il procedimento è stato trattato e deciso con la sentenza impugnata.

Risulta, quindi, che la notifica non si sia perfezionata e non consta in alcun modo dagli atti che ciò sia imputabile al difensore (cfr. art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla

I. 17 dicembre 2012, n. 221; Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279295 - 01; Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640 - 01; Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018 - dep. 2019, Habassi, Rv. 276022 - 01).

Poiché nel caso di specie il dibattimento di appello ha avuto luogo senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia, si è verificata una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 giugno 2020 (dep. il 6 agosto 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e da Mirella ANTOLLONI - ha confermato la pronuncia del giorno 9 novembre 2017 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito di giudizio dibattimentale, aveva assolto Mirella ANTOLLONI dall'imputazione di falso ex artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., poiché non punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, a cagione dell'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione poiché la Corte di merito non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello (relativo alla sussistenza in capo all'imputata dell'obbligo di dichiarare i propri precedenti penali). 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello (relativo alla sussistenza in capo all'imputata dell'elemento soggettivo) ed avrebbe travisato la prova. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che «è ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale» (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 - 01), il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. Il ricorrente ha rassegnato che: - l'udienza del 20 marzo 2020, fissata per la trattazione del procedimento innanzi alla Corte di appello, è stata differita d'ufficio, con provvedimento reso il 13 marzo 2020, al 19 giugno 2020; - la notificazione di tale provvedimento nei confronti del difensore (alla casella [OSCURATO:EMAIL]), eseguita a mezzo posta elettronica certificata il 13 marzo 2020, non si è perfezionata, come si trarrebbe dalla ricevuta rilasciata dal Sistema di Notifiche e comunicazione Telematiche presente nel fascicolo, nella quale è riportato che il messaggio «non è stato correttamente recapitat[o] per «mancata consegna»;- la mancata consegna non sarebbe imputabile al difensore destinatario, il quale ha ricevuto ritualmente messaggio di posta elettronica certificata sulla medesima casella sia il giorno prima che lo stesso 13 marzo 2020 (anche pochi minuti prima del messaggio in discorso); - dunque, si sarebbe prodotta una nullità di ordine generale insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod, proc. pen. 1.1. Il motivo è fondato. Dagli atti contenuti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta, in effetti, che: - il giorno 13 marzo 2020 è stata eseguita, tramite posta elettronica certificata indirizzata al difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (alla casella [OSCURATO:EMAIL]), la notifica del provvedimento (del giorno 11 marzo 2020) con il quale era stato disposto - in ragione dell'emergenza pandemica (e a seguito dell'emanazione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11) - il differimento al 19 giugno 2020 dell'udienza del 20 marzo 2020 per la celebrazione del giudizio di appello; - la ricevuta emessa dal Sistema di Notifiche e comunicazione Telematiche dà atto dell'accettazione del messaggio e, tuttavia, della sua «mancata consegna»; - all'udienza del 19 giugno 2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è comparso ed è stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; ed il procedimento è stato trattato e deciso con la sentenza impugnata. Risulta, quindi, che la notifica non si sia perfezionata e non consta in alcun modo dagli atti che ciò sia imputabile al difensore (cfr. art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221; Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279295 - 01; Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640 - 01; Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018 - dep. 2019, Habassi, Rv. 276022 - 01). Poiché nel caso di specie il dibattimento di appello ha avuto luogo senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia, si è verificata una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così
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