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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 16852/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corted’appello di Roma, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso lasentenza del Tribunale di Frosinone del 14 gennaio 2025, con la quale era statacondannata, nella qualità di amministratore unico della società “[OSCURATO:SOCIETA].”,dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 20 aprile 2021, peril reato di bancarotta documentale semplice, per omessa tenuta di libri escritture contabili obbligatorie.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è presentato personalmente dall’imputata;[OSCURATO:PERSONA] che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l’entrata invigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilitàdell’imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e imotivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da undifensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito dispecifico mandato difensivo;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.

Così deciso il 10/02/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corted’appello di Roma, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso lasentenza del Tribunale di Frosinone del 14 gennaio 2025, con la quale era statacondannata, nella qualità di amministratore unico della società “[OSCURATO:SOCIETA].”,dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 20 aprile 2021, peril reato di bancarotta documentale semplice, per omessa tenuta di libri escritture contabili obbligatorie.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è presentato personalmente dall’imputata;[OSCURATO:PERSONA] che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l’entrata invigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilitàdell’imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e imotivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da undifensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito dispecifico mandato difensivo;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende. Così deciso il 10/02/2026.   Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris