CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di TORINO riformava la sentenza con la quale il 16/07/2015 il GUP del TRIBUNALE di TORINO, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato VESPOLI Franco a pena di giustizia per i delitti, riuniti per continuazione, di concorso in tentativo di rapina aggravata (capo 1) e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (capo 2), commessi a TORINO il 23/03/2015, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva; la CORTE territoriale rideterminava la pena, riducendola. La condotta posta a base della pronuncia è consistita, dopo avere con ROMANO Carmelo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi della vettura FIAT 500 targata CD940X, parcheggiata sulla pubblica via, e per avere aggredito due agenti della Polizia di Stato, che erano intervenuti per impedire la consumazione dl reato. 2. VESPOLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: .4 come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della responsabilità e al requisito della non equivocità. Rileva che la CORTEterritoriale si è limitata a una motivazione per relationem, di mero rinvio alla decisione del primo Giudice, senza tenere conto delle contestazioni che l'atto di appello aveva mosso contro quella sentenza, e in particolare delle dichiarazioni della sorella del ricorrente, VESPOLI [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva confermato che il fratello, come da lui stesso riferito, era sceso in strada per far passeggiare il proprio cane, e nulla aveva a che fare con ROMANO: costui avrebbe agito in autonomia, con un'azione (quella di incidere il vetro del veicolo al fine di impossessarsene) che era stata rapidissima, e in sede di spontanee dichiarazioni non aveva fatto alcun cenno a un coinvolgimento di VESPOLI. Aggiunge che il tempestivo intervento degli agenti aveva impedito di identificare l'incisione del vetro della FIAT 500 quale mero atto vandalico, ovvero se nell'ottica di ROMANO fosse finalizzata a reperire un luogo dove dormire, essendo egli un soggetto senza fissa dimora; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione sul diniego della sospensione della pena, che il primo Giudice aveva correlato in modo non corretto alla non ammissione degli addebiti e all'assenza del risarcimento dei danni subiti dalle persone offese, e che al CORTE territoriale aveva risolto con una apodittica prognosi sfavorevole. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio quanto al diniego della sospensione, essendo apparente la relativa motivazione. La difesa trasmette conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. È manifestamente infondato il primo motivo poiché, articolato in fatto, è stato proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che l'imputato fosse stato sorpreso dagli agenti di P.S. mentre si guardava intorno, e quindi nella sostanza svolgeva la funzione di palo, e nel contempo si trovava al fianco di ROMANO: costui era intento ad aprire la vettura, che comunque non aveva necessità di strumenti particolari per la messa in moto, non essendo di recente produzione: dunque, ha di fatto spiegato, sulla scorta di quanto riferito dagli agenti della P.S., perché VESPOLI non era una persona di passaggio che conduceva il cane, come asserito dalla sorella. 4. Essendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità, la pronuncia va invece annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di TORINO, quanto alla sospensione della pena, che il Collegio di appello ha negato con la mera affermazione dell'assenza di una prognosi favorevole in ordine alla commissione di nuovi reati, ma subito dopo aver disposto la riduzione della pena inflitta dal primo Giudice fino a giungere ai minimi edittali, perché gli agenti della P.S. aggrediti non avevano riportato lesioni e la resistenza opposta dall'imputato era stata di minima entità. Costituisce condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 35185 del 21/09/2020 dep. 10/12/2020 Rv. 280458-04 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 1327 del 1990, Rv. 186293)". Non soccorre sul punto quanto osservato dal GUP, che ha negato il beneficio sulla scorta della ostinata negazione degli addebiti e del mancato risarcimento degli agenti poiché, come sancito da questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 34658 del 25/06/2021 dep. 20/09/2021 Rv. 282085 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "in tema di sospensione condizionale della pena, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione del beneficio in base alla sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, in quanto essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica". In termini analoghi quanto alla non pregiudizialità ai fini della sospensione della mancata confessione, cf. Sez. 5 sentenza n. 17232 del 17/01/2020 dep. 05/06/2020 Rv. 279169 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, Sentenza n. 57703 del 14/09/2017 dep. 28/12/2017 Rv. 271894 -imputato G.; Sez. 3 sentenza n. 4090 del 25/11/2015 dep. 01/02/2016 Rv. 265713 imputato [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deci