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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06059/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26184/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5180/2024 depositata i l 08/08/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.

TK3035100710/2020, notificato al [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2017.

Con tale atto impositivo, l’Ufficio ha contestato l’indebita detrazione dell’IVA per un importo pari a euro 1.162.624,24, afferente a fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un meccanismo di frode IVA. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, eccependo l’insussistenza della consapevole partecipazione alla frode, la carenza di prova da parte dell’Amministrazione finanziaria e la mancanza di vantaggio economico derivante dalle operazioni contestate.

A sostegno della propria difesa, ha prodotto documentazione volta a dimostrare la regolarità dei rapporti con il fornitore e l’effettività delle prestazioni rese.

La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo provata la consapevolezza del Consorzio circa la natura fraudolenta delle operazioni, sulla base di elementi indiziari quali la riconducibilità soggettiva tra le società coinvolte, la struttura piramidale delle imprese fornitrici, la breve durata delle stesse e la sistematica evasione di imposte.

Avverso tale decisione, il Consorzio ha proposto appello, reiterando le doglianze già formulate in primo grado e insistendo sulla diligenza adottata nei rapporti commerciali con [OSCURATO:SOCIETA]., documentata da corrispondenza e verbali di conciliazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 5180/2024, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante alla refusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, entrambi volti a censurare la violazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

Il ricorso del Consorzio è affidato a un solo motivo.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Con provvedimento del 20 febbraio 2025, il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo il motivo inammissibile in quanto volto, sotto l’apparente violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

In particolare, è stato evidenziato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, valorizzando elementi presuntivi idonei a fondare la consapevolezza del contribuente circa la frode IVA.

In data 11 aprile 2025, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di decisione del ricorso, munito di procura speciale, chiedendo che la Corte si pronunci sul merito del gravame. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze del 13 febbraio 2014 (causa C-18/13) e del 22 ottobre 2015 (causa C-277/14), in relazione all’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dell’Ufficio, omettendo di valutare le prove contrarie offerte dal contribuente, consistenti in documentazione attestante la regolarità dei rapporti con il fornitore, la gestione diretta del personale da parte di quest’ultimo, nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti.

Si deduce, inoltre, che la decisione impugnata si fonda su presunzioni prive di riscontro oggettivo e che non è stata dimostrata la consapevolezza del Consorzio circa l’inserimento delle operazioni in un disegno fraudolento.

Il motivo unico non coglie nel segno e va respinto.

La censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

Il ricorrente si limita, infatti, a contestare l’apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha svolto un accertamento in fatto immune da vizi logici, valorizzando una pluralità di elementi indiziari, tra cui: «La riconducibilità della compagine amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] [...] costituiva uno degli elementi per poter ritenere che detta società non potesse non essere a conoscenza delle attività poste in essere da HO.RE.CA. ed a società ad essa collegate, tutte riconducibili agli stessi soggetti, e della natura di operazioni in frode IVA poste in essere dalla medesima società»; «Le operazioni intercorse tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. fossero finalizzate all’evasione dell’imposta: la struttura societaria delle società coinvolte nelle operazioni di subappalto dei servizi, il limitato numero di interlocutori commerciali, la cessazione delle attività e la sottrazione al pagamento di imposte [...] con emissione di fatture [...] ed integrale indebita detrazione IVA, da parte della medesima, per euro 1.162.624,24».

Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare, in via presuntiva, la consapevolezza del contribuente, secondo il principio affermato da questa Corte: «L’onere probatorio dell’amministrazione ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario» (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27629/2018; Cass. n. 15369/2020).

Peraltro, l’accertamento e le valutazioni operate dal giudice d’appello sono coerenti con i principi enucleati in tema dalla giurisprudenza unionale, ed in particolare dalla CGUE nella sentenza 22 ottobre 2015, in causa C-277/14.

In tale contesto, va ribadito che «Spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova» (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009).

La violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo quando il giudice, pur qualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga inidonei a fondare la presunzione, oppure quando, pur ritenendoli non gravi, li reputi sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020; Cass. n. 10973/2017).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio, valorizzando indizi che ha apprezzato come gravi, precisi e concordanti, e ha ritenuto non assolto l’onere probatorio a contrario da parte del contribuente, il quale non ha dimostrato di aver agito con la diligenza massima esigibile né di essere stato estraneo alla frode.

Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380- bis, comma 1, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass.nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale, la parte ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento dell’ulterioresomma di € 9 .000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26184/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5180/2024 depositata i l 08/08/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. TK3035100710/2020, notificato al [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2017. Con tale atto impositivo, l’Ufficio ha contestato l’indebita detrazione dell’IVA per un importo pari a euro 1.162.624,24, afferente a fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un meccanismo di frode IVA. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, eccependo l’insussistenza della consapevole partecipazione alla frode, la carenza di prova da parte dell’Amministrazione finanziaria e la mancanza di vantaggio economico derivante dalle operazioni contestate. A sostegno della propria difesa, ha prodotto documentazione volta a dimostrare la regolarità dei rapporti con il fornitore e l’effettività delle prestazioni rese. La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo provata la consapevolezza del Consorzio circa la natura fraudolenta delle operazioni, sulla base di elementi indiziari quali la riconducibilità soggettiva tra le società coinvolte, la struttura piramidale delle imprese fornitrici, la breve durata delle stesse e la sistematica evasione di imposte. Avverso tale decisione, il Consorzio ha proposto appello, reiterando le doglianze già formulate in primo grado e insistendo sulla diligenza adottata nei rapporti commerciali con [OSCURATO:SOCIETA]., documentata da corrispondenza e verbali di conciliazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 5180/2024, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante alla refusione delle spese di lite. Avverso detta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, entrambi volti a censurare la violazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso del Consorzio è affidato a un solo motivo. L’Agenzia resiste con controricorso. Con provvedimento del 20 febbraio 2025, il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo il motivo inammissibile in quanto volto, sotto l’apparente violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. In particolare, è stato evidenziato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, valorizzando elementi presuntivi idonei a fondare la consapevolezza del contribuente circa la frode IVA. In data 11 aprile 2025, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di decisione del ricorso, munito di procura speciale, chiedendo che la Corte si pronunci sul merito del gravame. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze del 13 febbraio 2014 (causa C-18/13) e del 22 ottobre 2015 (causa C-277/14), in relazione all’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dell’Ufficio, omettendo di valutare le prove contrarie offerte dal contribuente, consistenti in documentazione attestante la regolarità dei rapporti con il fornitore, la gestione diretta del personale da parte di quest’ultimo, nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti. Si deduce, inoltre, che la decisione impugnata si fonda su presunzioni prive di riscontro oggettivo e che non è stata dimostrata la consapevolezza del Consorzio circa l’inserimento delle operazioni in un disegno fraudolento. Il motivo unico non coglie nel segno e va respinto. La censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente si limita, infatti, a contestare l’apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha svolto un accertamento in fatto immune da vizi logici, valorizzando una pluralità di elementi indiziari, tra cui: «La riconducibilità della compagine amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] [...] costituiva uno degli elementi per poter ritenere che detta società non potesse non essere a conoscenza delle attività poste in essere da HO.RE.CA. ed a società ad essa collegate, tutte riconducibili agli stessi soggetti, e della natura di operazioni in frode IVA poste in essere dalla medesima società»; «Le operazioni intercorse tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. fossero finalizzate all’evasione dell’imposta: la struttura societaria delle società coinvolte nelle operazioni di subappalto dei servizi, il limitato numero di interlocutori commerciali, la cessazione delle attività e la sottrazione al pagamento di imposte [...] con emissione di fatture [...] ed integrale indebita detrazione IVA, da parte della medesima, per euro 1.162.624,24». Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare, in via presuntiva, la consapevolezza del contribuente, secondo il principio affermato da questa Corte: «L’onere probatorio dell’amministrazione ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario» (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27629/2018; Cass. n. 15369/2020). Peraltro, l’accertamento e le valutazioni operate dal giudice d’appello sono coerenti con i principi enucleati in tema dalla giurisprudenza unionale, ed in particolare dalla CGUE nella sentenza 22 ottobre 2015, in causa C-277/14. In tale contesto, va ribadito che «Spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova» (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009). La violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo quando il giudice, pur qualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga inidonei a fondare la presunzione, oppure quando, pur ritenendoli non gravi, li reputi sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020; Cass. n. 10973/2017). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio, valorizzando indizi che ha apprezzato come gravi, precisi e concordanti, e ha ritenuto non assolto l’onere probatorio a contrario da parte del contribuente, il quale non ha dimostrato di aver agito con la diligenza massima esigibile né di essere stato estraneo alla frode. Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380- bis, comma 1, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass.nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale, la parte ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento dell’ulterioresomma di € 9 .000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterio
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