CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1971
Cassazione n. 17241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1971 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che lo ha condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la sussistenza dello stato di necessità per avere l'imputato corrisposto le somme oggetto di distrazione in adempimento di un prestito usurario, è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello, con le quali la Corte si è confrontata, evidenziando l'assenza dei requisiti costitutivi la scriminante (pag. 7 e ss. sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta l'eccessività della pena accessoria inflitta (in misura pari alla pena principale), non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha comunque evidenziato che la sanzione è inflitta in misura non lontana dal minimo edittale;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos