CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36212/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19586-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO N 26, presso lo studio della [OSCURATO:SOCIETA], (c) T-C( rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 9207/21/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 6 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2012, veniva imputato alla Santonastaso, socia accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Riteneva, in sintesi, la CTR che si estendevano al socio gli effetti dell'accertamento del maggior reddito in capo alla società, non essendo stato impugnato l'atto impositivo emesso nei confronti della società, che era pertanto divenuto definitivo. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 14, del d.lgs. n. 546/1992 per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull'eccezione concernente la violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Ric. 2020 n. 19586 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass.n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018. L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una. Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata né dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci. La circostanza che l'avviso di accertamento del reddito della società sia divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest'ultima non comporta che l'atto impositivo possa considerarsi definitivo in pregiudizio degli altri soci (cfr. Cass. n. 17360 del 2014) e non pregiudica la loro posizione di litisconsorti necessari. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiarata la nullità dell'intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 19586 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per l'integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] DE