CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44719/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'Il marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorso consta di due motivi. 1.1. Con il primo, si lamentano violazione di legge processuale e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, non avendo l'ordinanza offerto compiuta dimostrazione della permanente disponibilità del singolo a prestare il proprio contributo per l'operatività dell'ente collettivo, che rappresenta il requisito minimo di una condotta partecipativa. La decisione si fonderebbe, infatti, su appena quattro brani di conversazioni intercettate, tutte, però, circoscritte nel breve volgere di un mese e ragionevolmente riferibili ad un solo acquisto di sostanza stupefacente, compiuto dal Pullano presso il ritenuto vertice dell'associazione, ovvero il coindagato Papaleo, per un ammontare di 250 euro, pagato con un assegno, ma esclusivamente per farne uso personale con i propri amici; il ricorso evidenzia, per converso, l'assenza di ulteriori contatti del Pullano con Papaleo o con altri ipotizzati partecipi del sodalizio, nonché la mancata indicazione, da parte del Tribunale, di eventuali condotte di spaccio da lui tenute. L'ordinanza, in sintesi, non spiegherebbe perché le richiamate conversazioni si riferirebbero ad un acquisto di stupefacente a fini di successiva rivendita; e perché, inoltre, se anche così fosse, tale condotta illecita dovrebbe ritenersi espressiva di una stabile comunanza d'interessi illegali tra il ricorrente ed il gruppo criminale del Papaleo, e non considerarsi, invece, episodica e circoscritta, nonché dimostrativa di eventuali rapporti illegali intrattenuti dal Pullano soltanto con Papaleo e non con la compagine criminale a questi riferibile. 1.2. Il secondo motivo di doglianza consiste nella violazione di legge processuale e nel vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per difetto di una valutazione individualizzata, essendosi il Tribunale limitato, sul punto, a generiche e generalizzate formule di stile e ad evocare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., altresì travisando il senso di una conversazione intercettata nella quale l'indagato si definiva «un soldato che ho sempre servito». 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso coglie perfettamente i limiti dell'ordinanza impugnata e merita, perciò, di essere accolto. 2. Il Tribunale ha esattamente individuato i princìpi di diritto tracciati da questa Corte in tema di partecipazione dell'acquirente di sostanze stupefacenti ad un'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo quanto si legge negli stessi precedenti da esso citati, occorre che il contributo sia dal singolo fornito con carattere di stabilità, con la manifestazione di una costante disponibilità all'acquisto, così che il suo costante e continuo approvvigionamento di sostanze sia tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo su tale disponibilità. Desta forti perplessità, invece, il procedimento di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie così delineata, compiuto da quei giudici. Essi hanno ritenuto la «tendenza di Pullano a sfruttare continuativamente... [il] canale di fornitura dello stupefacente rappresentato dal Papaleo», osservando che «il tenore dei dialoghi e il contenuto specifico mostra un rapporto fiduciario e cointeressenza nel traffico di droga evidentemente già consolidati» (pag. 7, ord.). Tale assunto, tuttavia, si fonda solamente su quattro brani di dialoghi intercettati tra il ricorrente e Papaleo, racchiusi nel breve volgere di pochi giorni, dai quali risulta indiscutibilmente: che il primo abbia acquistato droga dal secondo; che il corrispettivo ammontasse a 250 euro e sia stato pagato con un assegno; che la sostanza acquistata sia stata consumata da più persone ma si sia rivelata di scarsa qualità; che Papaleo fosse disponibile a fornirne dell'altra. Come si possa però, da tali dati probatori, desumere l'esistenza di una "costante disponibilità all'acquisto" e di un "continuo approvvigionamento di sostanze", da parte del Pullano, tale da determinare uno "stabile affidamento del gruppo" del Papaleo, l'ordinanza non lo spiega affatto. Al cospetto, dunque, di un risultato probatorio che - come osservato dalla difesa - si coniuga senza forzature anche con l'ipotesi di un acquisto di stupefacente episodico, destinato per lo più ad un consumo del ricorrente e di alcune persone a lui vicine, in virtù di un rapporto personale da costui intrattenuto esclusivamente con Papaleo, è compito del Tribunale spiegare per quali ragioni e sulla base di quali elementi probatori non si versi in un'ipotesi di tal genere, che si colloca sicuramente al di fuori del perimetro delineato dall'art. 74, cit., e debba ravvisarsi, invece, un vincolo durevole tra fornitore e spacciatore acquirente, il quale riceve la droga in via continuativa per immetterla nel mercato del consumo, con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (fra tante, Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 3. L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata e gli atti debbono essere restituiti al giudice emittente, per il necessario supplemento argomentativo in punto di gravità indiziaria, in applicazione dei ricordati princìpi di diritto. In ragione di tanto, per la natura pregiudiziale della valutazione rimessa al Tribunale, rimane assorbita la doglianza riguardante le esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pe