CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21473-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 588/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 126/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21473/22 Rilevato che: Oggetto R.G.N.21473/2022 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 Con sentenza del giorno 25.5.2022 n. 588, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Palermo ch e rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia,con condanna dell’Inps a corrispondergli la somma di € 11.791,45 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione – successivamente dichiarata fallita dal tribunale di Palermo (con sentenza n. 131/15 del 14-18.8.15) – nei limiti del credito ammesso al passivo nella corrispondente procedura fallimentare. A fondamento della decisione, la Corte territoriale riteneva che il TFR divenisse esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nella specie, il rapporto di lavoro , inizialmente instaurato con la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione,era proseguito senza soluzione di continuità con la società [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo d'azienda. Difettava, dunque, un requisito imprescindibile per l'intervento solidaristico del Fondo, in quanto non era stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che era tale al momento dell'esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. Né giova va invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell'Unione europea e la normativa nazionale (art. 47della legge 29 dicembre 1990, n. 428) avevanotipizzato. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un motiv o (formulando anche istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE), mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 commi 4 bis e 5 della legge n. 428/90, in combinato disposto con gli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12.3.01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’ambito di operatività degli accordi sindacali, ex art. 47 commi 4 bis e 5 della legge n. 428/90, non potesse estendersi, ai fini della deroga all’art. 2112 c.c. (quanto alprofilo relativo alla solidarietà tra società cedente e società cessionaria), al di fuori dei casi di aziende cedenti assoggettate a una procedura concorsuale anteriore o contemporanea alla cessione, pertrovare applicazione anche in situazioni in cui, come nel caso in disamina, lo stato di insolvenza, pur in assenza di formale pronuncia dichiarativa, fosse comunque acclarato in epoca antecedente. In via subordinata, il ricorrente propone istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per precisare la portata applicativa della direttiva in materia, in relazione alla situazionerichiamata. Il motivo di ricorso è infondato. Si controverte dell'idoneità dell'accordo sindacale, ex art. 47 commi 4 bis e 5 cit.,intervenuto nell'ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], a derogare al principio di cui all'art. 2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente. Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, in materia di trasferimento d'azienda (vedi, tra le altre, Cass. n. 3963/22, Cass. 6842/23, con ampi riferimentialla disciplina del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da intendersi qui richiamati), l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, è stata ricondottanell'ambito dell'art. 47, comma 4 - bis, ricordato , mentre il successivo comma 5 disciplina i casi in cui "la continuazione dell'attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata" e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda "il mantenimento anche parziale dell'occupazione", ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale. Nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte, con la sentenza n.37789 del 27/12/2022, ha ritenuto che l'accordo concluso non fosse riconducibile alla disposizione di cui alla legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5. In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Specificamente, e con diretta attinenza al caso in disamina, secondo Cass. n. 23499/24 deve escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977 , oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999. Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta,sprovvisto di effetto vincolante verso l'INPS, che gestisce il Fondo di garanzia,ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo. Si deve aggiungere che non induce a diverse conclusioni la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, L. n. 428/1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d'impresa): al riguardo, con particolare riferimento alla novità e discontinuità della previsione, si rinvia a quanto statuito da Cass. n. 31338/24e Cass. n. 30995/24. A tali ultim e decision i si rinvia anche per quanto attiene alle ragioni in forza delle quali va disattes a l’istanza di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE ( istanza ripetutamente scrutinata negativamente da questa Corte), finalizzata a richiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, concernente ilmantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o di parti di imprese, e segnatamente se l'art. 5 debba essere inteso nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo cui i precedenti artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un'impresa ove il cedente sia stato sottoposto a procedura fallimentare aperta in vista della liquidazione dei beni, è da intendersi integrato anche nel caso in cui il trasferimento dell'impresa fosse stato predisposto anteriormente all'apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni medesimi. Le spese possono compensarsi, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu