CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on beneficio d'inventario di [OSCURATO:PERSONA], t itolare pro temporedella Tecnoplastica di Casali, rappresentati e difesi, giusta procura spe-ciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici-22877287/2019liati in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Postumia n.1, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazionRi e.G n.Not.i f1ic1h3e6 8a/g2li0 i1n7-dirizzi di posta elettronica certificata indicati.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] per il Riciclaggio dei Rifiuti a base di Polietilene (POLIECO), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il Prof.- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4352/2019, deposi-tata in data 26/6/2019.1 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/D1a/ta2 p0u2bb6lic azione 21/05/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione la Tecnoplastica di [OSCURATO:PERSONA] con-veniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti di beni inpolietilene, istituito ex art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997, proponendoopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1683 del 2007, con cuiil Tribunale di Roma aveva ingiunto il pagamento della somma di euro92.317,00, dovuto al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo ambientale af-ferente al periodo tra il 1/4/2004 e il 31/3/2006 per il riciclaggio «deibeni in polietilene, evasi dalla Tecnoplastica».In particolare, la Tecnoplastica deduceva il difetto di legittima-zione attiva del [OSCURATO:PERSONA] a richiedere i contributi e, comunque, lanon obbligatorietà della partecipazione della società opponente alconsorzio POLIECO, in quanto la società si limitava a cedere il polie-tilene quale materia prima, mentre non importava e commerciavabeni in polietilene.2. Il Tribunale con sentenza n. 6288/2012, depositata il 27/3/2012, accoglieva l'opposizione proposta dalla Tecnoplastica.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il Tribunale affer-mava l'obbligatorietà della partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] dei soggettiindicati nell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997. Chiariva chel'art. 266 del d.lgs. n. 152 del 2006 aveva escluso gli obblighi con-tributivi anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31/3/2004.3. Avverso tale sentenza proponeva appello il consorzio PO-LIECO.4. Si costituiva nel giudizio d'appello la Tecnoplastica, reiterandola questione, non decisa dal Tribunale, relativa alla mancanza di ob-2 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026bligatorietà per la società di iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] POLIECO, trat-tando la stessa esclusivamente la materia prima.5. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4352/2019, de-positata il 26/6/2019, accoglieva l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA].Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale rigettava l'ec-cezione sollevata dalla Tecnoplastica in ordine alla non assoggetta-bilità di essa al contributo, dal momento che «dai verbali della Guar-dia di Finanza si rileva come la Tecnoplastica acquisti e/o importimaterie prime plastiche, tra cui polietilene, e le rivenda senza ap-portare alcun tipo di lavorazione e/o trasformazione».Per la Corte di merito, invece, doveva farsi riferimento a quantogià statuito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 18390 del2015, in ordine all'anno di imposta 2004, nel procedimento tra «unasocietà produttrice di tubi in polietilene, cui è equiparabile la societàimportatrice in quanto congiuntamente indicata tra i soggetti obbli-gati al pagamento del contributo ex art. 48 d.lgs. cit.» e il ConsorzioPOLIECO.Era stato dunque risolto il conflitto di norme tra l'art. 266, comma6, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 234, comma 2, del medesimod.lgs.Pertanto, per il periodo precedente al 14 aprile 2006 valevano gliobblighi di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, sussistenti tra 31/3/2004 a13/4/2006; per il futuro valevano le esclusioni previste dal comma 1dell'art. 234 del d.lgs. n. 152 del 2006, tra le quali i materiali e letubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature, al tra-sporto di gas e acque, in quanto considerati beni durevoli.L'unica statuizione del legislatore del 2006, riguardante il periodoprecedente, e quindi dal 31/3/2004 a 13/4/2006, atteneva solo all'e-sclusione dell'inflizione delle sanzioni, ove non già disposte con prov-3 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026vedimenti definitivi, relativa all'adempimento degli obblighi derivantidal d.lgs. n. 22 del 1997.Pertanto, i produttori dovevano ritenersi soggetti all'obbligo diiscrizione al consorzio di contribuzione per il periodo dal 31/3/2004a 13/4/2006.Il materiale in polietilene, importato dalla Tecnoplastica, nonrientrava tra quelli esclusi dal contributo.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneGianluca e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi accettanti con beneficiod'inventario di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Tecnoplastica, deposi-tando anche memoria scritta in data 29/3/2024.7. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] per il Ri-ciclaggio dei Rifiuti dei beni in polietilene – POLIECO, depositandoanche memoria scritta.8. La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] posti-glione, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri-corso.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «l'o-messo esame, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., diuna specifica eccezione svolta dalla ricorrente, sia in primo che insecondo grado di giudizio, e relativa alla sua qualità di importatoredi materia prima in polietilene e non di importatore di beni in polie-tilene».La Corte d'appello, pur dando atto della eccezione sollevata dallasocietà di non essere assoggettabile al contributo POLIECO e, quindi,alla partecipazione al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe però omesso di esaminarele specifiche argomentazioni, volte ad evidenziare la distinzione traimportatori di beni in polietilene e «importatori di materia prima di4 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026polietilene», avendo affermato, in modo generico, l'assoggettabilitàdella Tecnoplastica al contributo.Del resto, mai Tecnoplastica ha affermato di essere importatricedi beni, ma ha sempre eccepito di essere importatrice di materiaprima, sottolineando così l'esclusione di tale prodotto dal noverodell'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 234 del d.lgs. n. 152del 2006.Tale eccezione è stata sollevata con l'atto di opposizione al de-creto ingiuntivo, nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,nella comparsa conclusionale e, soprattutto, in sede di appello, all'in-terno della comparsa di costituzione.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., dell'art. 48 d.lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetto decreto Ron-chi) nonché dell'art. 234 d.lgs. n. 152 del 2006 (testo unico dellenorme ambientali), con riguardo all'insussistenza dell'obbligo di iscri-zione al consorzio POLIECO degli importatori di materia prima in po-lietilene».La Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato il dispostonormativo di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 234del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo ritenuto che tra i soggetti tenutia partecipare al [OSCURATO:PERSONA] POLIECO indicati quali importatori di beniin polietilene fossero ricompresi anche gli importatori di materiaprima in polietilene, senza soffermarsi però sulla totale differenza trale due categorie di operatori.Nessuna delle due disposizioni citate, infatti, menziona in alcunmodo i produttori e gli importatori di materia prima, mentre en-trambe le norme, rispettivamente, i commi 7 e 5, riconoscevano incapo agli importatori di materia prima «una mera facoltà» di parte-cipare al consorzio e, quindi, non un obbligo.5 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026La pretesa obbligatorietà della partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] ancheper gli importatori di materia prima era rinvenibile esclusivamentenell'art. 4 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA], tanto che il Consiglio di Stato,con la sentenza n. 7560 del 18/12/2006, aveva escluso tale catego-ria di importatori, annullando lo statuto del [OSCURATO:PERSONA] POLIECO intale parte.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ed all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale (tempusregit actum), del combinato disposto degli artt. 234 e 266, 6ºcomma, del d.lgs. n. 152 del 2006».Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe erroneamenteapplicato al caso di specie il principio di diritto emerso nella sentenzadella Corte di cassazione n. 18390 del 2015, in primo luogo, inquanto tale sentenza era relativa ad una fattispecie del tutto diversada quella oggetto del presente giudizio (produttore di tubazioni, beniche in parte erano esclusi dal novero di quelli assoggettabile al con-tributo) e, peraltro, verteva in materia fiscale.In secondo luogo, nel giudizio in oggetto, si verte in tema di op-posizione a decreto ingiuntivo, in cui si contesta ab origine la carenzadi legittimazione attiva da parte del [OSCURATO:PERSONA] POLIECO ad ottenerel'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo questo alcun poterecoercitivo nei confronti della società Tecnoplastica.Ciò sia perché la Tecnoplastica non trattava beni in polietilene,ma solo materie prime, sia perché «alla data di emissione del decretoingiuntivo, avvenuta il 25/1/2007, il [OSCURATO:PERSONA] POLIECO aveva persoogni obbligatorietà, essendo stata abrogata in data 14-29/4/2006 lanorma che lo istituiva ed introdotto, almeno per il periodo che an-dava dal 29/4/2006 al 12/2/2008, periodo in cui è stato richiesto ed6 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026ottenuto da POLIECO il decreto ingiuntivo - del 25/1/2007 - in questasede opposto, il disposto dell'art. 234 del d.lgs. n. 152/2006».Tale ultima norma prevedeva l'istituzione di uno o più consorziper il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.Pertanto, dalla data di emissione del decreto ingiuntivo la nuovalegge in materia ambientale, prevedendo al suo art. 234, primocomma, la possibilità di istituzione di uno o più consorzi, nonché,sempre all'art. 234, comma 7, la possibilità per gli operatori di orga-nizzare autonomamente la gestione di rifiuti di beni in polietilene,aveva privato il [OSCURATO:PERSONA] POLIECO di ogni e qualsiasi obbligatorietà,con conseguente sua carenza di legittimazione attiva al fine di richie-dere decreto ingiuntivo per oneri contributivi.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta «l'omessoesame, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., di unaspecifica domanda ed eccezione svolta dalla ricorrente, sia in primoche in secondo grado di giudizio, e relativa alla carenza di legittima-zione attiva, ratione temporis, del [OSCURATO:PERSONA] POLIECO alla data diemissione del decreto ingiuntivo opposto dalla Tecnoplastica».Per i ricorrenti la disamina del terzo motivo di ricorso introdur-rebbe anche il 4º motivo di ricorso.Infatti, sulla scorta dell'intervenuta abrogazione dell'art. 48 deld.lgs. n. 22 del 1997, il [OSCURATO:PERSONA] POLIECO aveva perso, alla data diemissione del decreto ingiuntivo del 25/1/2007, qualsiasi legittima-zione attiva, essendo venuta meno la norma che prevedeva la par-tecipazione obbligatoria di determinati soggetti al [OSCURATO:PERSONA].Tale eccepita carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] PO-LIECO non sarebbe stata mai decisa sia in primo grado che in se-condo grado, avendo omesso la Corte d'appello di esaminare «lespecifiche argomentazioni e motivazioni» sulla questione.7 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/20265. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., omesso esame di una speci-fica domanda ed eccezione svolta dalla ricorrente, nonché omessavalutazione di prove documentali offerte, sia in primo che in secondogrado di giudizio, e relative alla carenza di prova nonché dei requisitidi certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto».La Corte d'appello ha condannato la Tecnoplastica al pagamentodell'importo, come da conteggio della Guardia di Finanza allegato alverbale prodotto con il ricorso monitorio, «non oggetto di specificacensura».Per i ricorrenti, però, il conteggio della POLIECO, mutuato daquello della Guardia di Finanza, sarebbe stato fatto oggetto di pun-tuali contestazioni.La contestazione aveva riguardato anche il quantum, in quantola quantificazione della Guardia di Finanza era stata effettuata in viameramente presuntiva.6. I motivi primo e secondo di impugnazione, che vanno affron-tati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondatinei termini di cui motivazione.6.1. Preliminarmente, trova applicazione il principio di diritto, piùvolte reiterato da questa Corte, per cui in materia di consorzio per ilriciclaggio dei rifiuti di polietilene, cui è onerato di partecipare chiun-que detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 deld.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dallalegge 27 febbraio 2004, n. 47, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'ob-bligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilitàdelle sanzioni per l'omessa contribuzione (Cass., sez. 3, 31/10/2014,n. 23176).8 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026In particolare, deve essere confermato l'obbligo di iscrizione alConsorzio POLIECO per le società importatrici di beni in polietilene,anche per il periodo successivo al 31/3/2004.Infatti, l'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 ha istituitoil [OSCURATO:PERSONA] per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene, conesclusione degli imballaggi e di altre categorie di beni («[a]l fine diridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento èistituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene,esclusi gli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b) c) ed)»).Ai sensi del comma 2 dell'art. 48, poi, «al consorzio partecipano:a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasforma-tori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoriarappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasportoe lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le imprese chericiclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene».Deve poi tenersi conto dell'art. 10 del decreto-legge n. 355 del2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004, a mente del quale «[l]adecorrenza degli obblighi di cui all'art. 48, comma 2, e 51, comma6-ter, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,nonché delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis,6-ter 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli ef-fetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».Di qui, come detto, il differimento delle disposizioni di cui all'art.48 del d.lgs. n. 22 del 1997 sino al 31/3/2004.6.2. Tuttavia, un ulteriore slittamento in avanti delle norme di cuial d.lgs. n. 22 del 1997, anche per il periodo successivo al 31/3/2004è stato disposto dall'art. 266, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006,per il quale «[f] fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatoriadottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente9 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026decreto [e quindi dal 14/4/2006] non trovano applicazione le dispo-sizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51,comma 6-ter, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le disposizionisanzionatorie previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31marzo 2004».7. Questa Corte (Cass., sez. 3, 31/10/2014, n. 23176), nellosciogliere l'antinomia tra l'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 22 del1997, e l'art. 266, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha stabilitol'efficacia totale del differimento, compiuto dall'art. 10 del d.lgs. n.355 del 2003, in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997, siadella decorrenza degli obblighi di contribuzione che delle sanzioniconseguenti al mancato pagamento.Con l'ulteriore precisazione che l'art. 266, comma 6, del d.lgs. n.152 del 2006, il quale ha dichiarato non applicabili né le normesull'obbligo di contribuzione né le conseguenti sanzioni «anche conriferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004» ha, intal modo, compiuto un «differimento aperto, cioè senza precisazionedella scadenza futura». Inoltre, ha contestualmente fissato anche lasalvezza degli ulteriori provvedimenti sanzionatori divenuti mediotempore definitivi.8. Successivamente, questa Corte, con sentenza n. 18390 del2015, ha ulteriormente chiarito che l'art. 266, comma 6, del d.lgs.n. 152 del 2006 si è limitato a ribadire l'abrogazione («non trovanoapplicazione») del decreto Ronchi (già in generale stabilita con l'art.264), in relazione agli obblighi consortili, prevedendo che tale abro-gazione opera dal 14/4/2006 («dalla data di pubblicazione del pre-sente decreto»).La norma, significativamente, si riferisce esclusivamente agli ob-blighi del decreto Ronchi («gli obblighi di cui agli articoli 48, comma10 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/20262 […] del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22») e non anche agli obblighi(ancorché analoghi) nascenti dal testo unico (in particolare l'obbligodi iscrizione al consorzio previsto dal comma 4 dell'art. 234 del testounico).Pertanto, «[p]er il periodo precedente al 14 aprile 2006, dunque,valgono gli obblighi del decreto Ronchi, sussistenti dal 31 marzo2004 al 13 aprile 2006. In altri termini, la norma in esame (comma6 dell'art. 266) non esclude l'obbligo consortile né per il futuro (inquanto derivante dal testo unico in onta al decreto Ronchi) né per ilpassato (in quanto gli obblighi di cui al decreto Ronchi non sono ap-plicabili solo dal 14 aprile 2006). Per il futuro, in particolare, valgonole esclusioni previste dal comma 1 dell'art. 234 (materiali e le tuba-zioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature al trasporto digas e acque, in quanto considerati beni durevoli)» (Cass. n. 18390del 2015).L'unica statuizione del legislatore del 2006 riguardante il periodoprecedente (da 31/3/2004 a 13/4/2006) attiene solo all'esclusionedella inflizione delle sanzioni, ove non già disposta con provvedimentidefinitivi, relative all'inadempimento degli obblighi derivanti dal de-creto Ronchi.Così deve dunque interpretarsi l'espressione «anche con riferi-mento a fattispecie verificatesi dopo il 31 aprile 2004», e quindi finoal 13/04/2006, per il periodo successivo vigendo il testo unico.9. Chiariti gli aspetti normativi relativi al diritto intertemporale,deve osservarsi che, in effetti, come correttamente trascritto dai ri-correnti nei primi due motivi di ricorso per cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]., sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e poi rei-teratamente, sia nel corso del giudizio di prime cure, sia nella com-parsa di costituzione in sede di appello, ha sempre ribadito la propria11 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026estraneità all'obbligo di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] e dunque anchedall'obbligo di contribuzione.9.1. Pertanto, dopo la sentenza del Tribunale di Roma che avevaaccolto la domanda della Tecnoplastica sotto il profilo intertemporale,ritenendo l'esclusione degli obblighi contributivi anche con riferi-mento a fattispecie verificatesi dopo il 31/3/2004 (e quindi errandoin tal senso), a seguito dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] POLIECO,la Tecnoplastica, in sede di comparsa di costituzione, ha reiterato laquestione relativa alla propria esclusione soggettiva dall'ambito diapplicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, inquanto avente ad oggetto esclusivamente la materia prima polieti-lene e non beni in polietilene.Ciò è avvenuto, peraltro, già con la comparsa di costituzione nelgiudizio d'appello.In proposito, trova applicazione il principio giurisprudenziale dilegittimità per cui nel processo ordinario di cognizione risultante dallanovella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, leparti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabi-lità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi allapresunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di ec-cezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giu-dice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e leeccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite,con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza,trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "themadecidendum" del giudizio di primo grado (Cass., Sez. Un., 21/3/2019, n. 7940).10. Non può non osservarsi, sul punto, che, pur dovendosi appli-care nella specie l'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997, tale disposizione12 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026prevede l'obbligo di iscrizione al consorzio esclusivamente per i pro-duttori e gli importatori di beni in polietilene.Diversamente, con riguardo alla materia prima, l'art. 48, comma7, del d.lgs. n. 22 del 1997, stabilisce solo una mera facoltà di iscri-zione per le società che producono e importano materia prima inpolietilene («il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni 2 annicon proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso dimancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un con-tributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto dellefatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materiaprima per forniture destinate alla produzione di beni di polietileneper il mercato interno»).Analoga disciplina, peraltro, si rinviene anche nell'art. 234,comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda espressamentegli imprenditori che importano e producono beni in polietilene, per iquali è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione al consorzio («al fine dirazionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e la trattamento deirifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituitiuno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene,esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c),d), e) e dd), i beni ed i relativi rifiuti di cui agli articoli 227, comma1, lettere a), b) e c), e 231, nonché, in quanto considerati beni du-revoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, allefognature e alla trasporto di gas e acque»).Al comma 4 dell'art. 234 del d.lgs. n. 152 del 2006 si stabilisceche «[ai] consorzi partecipano: a) i produttori e gli importatori dibeni in polietilene; b) gli utilizzatori ai distributori di beni o polieti-lene; c) i riciclatori ai recuperatori di rifiuti di beni in polietilene».13 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tuttavia, al comma 5 dell'art. 234, del d.lgs. n. 152 del 2006, siprevede anche che «[a]i consorzi possono partecipare in qualità disoci aggiunti i produttori o importatori di materie prime in polietileneper la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano laraccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le moda-lità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cuial comma 3».11. E, dunque, è evidente che l'obbligo di iscrizione al consorzioe di pagamento del relativo contributo per lo smaltimento dei rifiutiriguarda esclusivamente i produttori e gli importatori di beni in po-lietilene, mentre per quanto riguarda i produttori e gli importatori dimaterie prime in polietilene è prevista solo la facoltà per gli stessi dipartecipare ai consorzi.Ciò sia con l'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997, sia conl'art. 234, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.12. A conforto di tale tesi vi è la pronuncia del Consiglio di Stato,sez. V, 18/12/2006, n. 7560, proprio in una controversia tra una so-cietà ed il Ministro dell'ambiente ed il [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio deirifiuti beni polietilene, nell'ambito della quale si è affermata l'illegit-timità dello statuto del POLIECO, ed in particolare del relativo art. 4,nella parte in cui prevedeva l'obbligatoria partecipazione anche deiproduttori e importatori di materie prime.Si è richiamato, infatti, l'art. 264, comma 1, lettera i), del d.lgs.n. 152 del 2006, a mente del quale «[a] decorrere dalla data di en-trata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sonoabrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevedel'ulteriore vigenza: […] i) il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine diassicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggiodalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta delpresente decreto, i provvedimenti attuativi del citato d.lgs. 5 feb-14 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026braio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entratain vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dallaparte quarta del presente decreto».Alla stregua della normativa sopra menzionata, il Consiglio diStato ha ritenuto che «sia in base alla lettera della disposizione men-zionata [art. 48, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997], sia in base allafinalità del consorzio non aveva giustificazione l'operata estensione,in sede di redazione dello statuto, della previsione della obbligatoriapartecipazione di soggetti che operavano a monte della catena pro-duttiva del bene in polietilene e che, come successivamente confer-mato nel d.lgs. n. 152/1996, non erano identificabili in alcuna dellecategorie le quali, a norma dell'art. 48 comma 2 del d.lgs. n. 22/97,erano obbligatoriamente tenute ad aderirvi».Tra l'altro, ulteriore conferma si rinviene nella ordinanza di que-sta Corte n. 2527/2024 del 26/1/2024, relativa al ricorso per cassa-zione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] POLIECO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2381/2020, depositata il 18/5/2020, che aveva respinto l'appello propostodal [OSCURATO:PERSONA] POLIECO avverso la sentenza del Tribunale che avevainvece accolto l'opposizione spiegata Tecnoplastica contro il decretoingiuntivo emesso per la somma di euro 146.904,00, a fronte delmancato pagamento del contributo riconosciuto come dovuto dallasocietà ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997.In particolare, con il secondo motivo di ricorso per cassazione sidenunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n.22 del 1997, ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che l'obbligo di parteci-pazione di Tecnoplastica era stato escluso dalla Corte di merito, laquale però aveva mancato di considerare le prove offerte dal Con-sorzio «sulla base del rilievo per cui controparte era azienda produt-trice di sola materia prima: cosa non vera».15 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5222/2020Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 15607/2026Data pubblicazione 21/05/2026Pertanto, emerge dalla motivazione della ordinanza della Cortedi cassazione che la Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contribu-tivo di Tecnoplastica, in quanto la stessa importava materia prima dipolietilene e non beni di polietilene.Il ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA] POLIECO è stato dichia-rato inammissibile.13. Restano, dunque, assorbiti i restanti motivi.14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino16 RG n. 5222/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio