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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37712/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n.

R.G. 18811 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 99 / 0 3 / 2 1 depositata i n data 1 2 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:notificaappello – ripresa procedimento notificatorio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 2007 ai fini IRPEFE e tributi connessi; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto,atteso che la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata presa incarico dalle poste in data 12 aprile 2019, ossia o ltre il termine lungo sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuto in data 20 settembre2018; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; - il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 anche in relazioneagli artt. 291 e 156 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare i vari tentativi effettuatidall’Ufficio per notificare l’appello: infatti, di fronte a una prima notifica nulla l’Ufficio aveva dato ulteriore impulso alla procedura di notifica, che aveva avuto esito positivo – perfezionandosientro i trenta giorni dalla notizia di mancato buon fine della prima notificazione - con ciò sanando , a dire della ricorrente,il precedente vizio con effetti retroattivi; - alla luce della questione processuale posta in ricorso, il Collegio ritiene che vadano acquisiti i fascicoli di merito a cura della Cancelleriadi questa Corte ; p.q.m. disponel’acquisizione dei fascicol i d ei gradi di merito e rinvia la causa a nuovoruolo della Sezione Tributaria della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 18811 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 99 / 0 3 / 2 1 depositata i n data 1 2 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:notificaappello – ripresa procedimento notificatorio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 2007 ai fini IRPEFE e tributi connessi; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto,atteso che la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata presa incarico dalle poste in data 12 aprile 2019, ossia o ltre il termine lungo sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuto in data 20 settembre2018; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; - il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d. Lgs. n. 546 del 1992 anche in relazioneagli artt. 291 e 156 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare i vari tentativi effettuatidall’Ufficio per notificare l’appello: infatti, di fronte a una prima notifica nulla l’Ufficio aveva dato ulteriore impulso alla procedura di notifica, che aveva avuto esito positivo – perfezionandosientro i trenta giorni dalla notizia di mancato buon fine della prima notificazione - con ciò sanando , a dire della ricorrente,il precedente vizio con effetti retroattivi; - alla luce della questione processuale posta in ricorso, il Collegio ritiene che vadano acquisiti i fascicoli di merito a cura della Cancelleriadi questa Corte ; p.q.m. disponel’acquisizione dei fascicol i d ei gradi di merito e rinvia la causa a nuovoruolo della Sezione Tributaria della Corte. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris