CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30522/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le sue istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova alservizio sociale, in relazione al residuo di pena in corso di espiazione per i reati dilesioni personali e maltrattamenti in famiglia;rilevato che – con due motivi che possono essere trattati congiuntamentelegge e vizio di motivazione i relazione al diniego delle misure invocate, avendo ilGiudice specializzato negato l’accesso ai benefici senza un adeguato vaglio ditutti gli elementi a disposizione, valorizzando in modo inappropriato il fatto che ilricorrente avesse posto in essere le condotte in esecuzione successivamente allagià concessa misura dell’affidamento;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (daultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordatocheil giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organideputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolatoai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini delladecisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolositàresidua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale disorveglianza che non ha affatto ancorato il diniego di entrambi i benefici allamancata prova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravitàdel fatto commesso. Piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questielementi l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcunodegli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale,insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto diponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l’assenza diuna anche solo embrionale revisione critica (il condannato mostra disponibilità alcolloquio delle sole questioni personali e, invece, un atteggiamento minimizzantedelle condotte poste in essere ai danni della ex compagna) e la necessità –segnalata dall’equipe trattamentale – di un ulteriore periodo di osservazioneinframuraria, anche alla stregua di una recente infrazione disciplinare;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei beneficipenitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde aun razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispiratoil principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019,1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante ocontraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – per i profi l i di colpa connessi al l ’ irr itualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, poiché imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.